Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30919 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 29/11/2018), n.30919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25024-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

(OMISSIS) SRL;

contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 633/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 21 marzo 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso per cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l’intimata (OMISSIS) S.r.l. non ha svolto difese, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione impugnava la sentenza della CTR della Calabria, relativa a una cartella di pagamento avente ad oggetto un carico tributario per l’anno 2001.

Il ricorso, indirizzato alla società (OMISSIS) S.r.l., dichiarata nelle more fallita, e non alla curatela fallimentare, è in ogni caso inammissibile, non essendo andata a buon fine la notifica per irreperibilità del destinatario (Cass. sez. un. n. 14916/16, secondo cui la notifica meramente tentata ma non compiuta è una notifica in definitiva omessa, quindi, inesistente), senza che il procedimento notificatorio sia ripreso entro il termine indicato da Cass. sez. un. n. 14594/16.

Non avendo l’intimata svolto difese, nulla va statuito per le spese, mentre, poichè l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, soccombente, è ente pubblico economico, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, come tale ammesso alla prenotazione a debito, non trova applicazione, il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, alla Camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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