Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30919 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 27/11/2019), n.30919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20649/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

M.A. rappresentato e difeso nel giudizio di appello dal

Dott. Bartolomeo Piccione e con lui elettivamente domiciliato in

Scicli Viale I maggio 31;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia sez. staccata di Catania n. 437/17/16 depositata il

28/01/2016 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

03/10/2019 dal consigliere Dott. Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado con ciò annullando gli atti impugnati, dinieghi di rimborso per Irpef e Ilor 1990-1991-1992;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi; il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 e dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR erroneamente ritenuto inidonea a fornire prova della tempestiva spedizione dell’atto di appello l’avviso di ricevimento della raccomandata postale del plico;

– il motivo è fondato;

– va invero fatta applicazione del principio ormai consolidato in forza del quale anche l’avviso di ricevimento, ove sia in esso indicata la data di spedizione, è idoneo a far prova della tempestiva spedizione dell’atto (Cass. SS.UU. nn. 13452 e 13453 del 2017); in particolare “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”;

– conseguentemente, la sentenza gravata va cassata; il giudice del rinvio dovrà riesaminare la questione verificando la presenza o meno nell’avviso di ricevimento della data di spedizione o la consegna al destinatario entro la data di scadenza del termine per l’impugnazione;

– i restanti motivi restano assorbiti nella decisione del motivo in parola.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 27 novembre 2019

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