Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30919 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 30919 Anno 2017
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

Ud. 11/07/2017

ORDINANZA

CC

sul ricorso 24233-2014 proposto da:
NAPOLETANO FRANCESCA, considerata domiciliata ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARIA IORIO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

ANTOGNOLLA SPA , in persona del Presidente del C.d.A.
Avv. ALESSIO CARABBA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio
dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRANCO LUIGI DALLA
VERITA’ giusta procura in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 22/12/2017

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 216/2014 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 01/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/07/2017 dal Consigliere Dott.

STEFANO GIAIME GUIZZI;

2

Svolgimento del processo

1. Francesca Napoletano ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 216/14 dalla Corte
di Appello di Perugia dell’8 aprile 2014, che — riformando integralmente la decisione resa in
prime cure dal Tribunale del capoluogo umbro in data 24 febbraio 2011 — ha respinto la
domanda risarcitoria dalla stessa proposta, finalizzata al ristoro dei danni lamentati in

agosto del 2000, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza.

2. Riferisce, in particolare, la Napoletano di aver convenuto in giudizio la società —
Agriturismo Momigliano di Antognolla s.p.a. (d’ora in poi, Agriturismo Momigliano) —
proprietaria e gestrice della struttura, deducendo di aver subìto, per effetto della caduta,
una frattura multipla della caviglia del piede sinistro, dapprima trattata (nell’immediatezza
del sinistro) attraverso l’immobilizzazione dell’arto con fasciatura semirigida, nonché, di
seguito, attraverso intervento chirurgico di riduzione mediante placche a chiodi metallici.
Sul rilievo che il sinistro occorsole sarebbe stato conseguenza della pericolosità delle scale
ove essa era caduta, “caratterizzate da disconnessione, irregolarità nell’altezza e nella
profondità”, oltre che “male illuminate” e necessitanti “di accorgimento antiscivolo del tutto
mancanti”, l’odierna ricorrente vedeva accogliere, dal Tribunale adito, la propria domanda di
risarcimento dei danni.
Interposto appello dalla Agriturismo Momigliano, la Corte umbra — in accoglimento del
gravame — ha riformato integralmente la sentenza resa dal giudice di prime cure, con
condanna della Napoletano al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Avverso la decisione della Corte di Appello la Napoletano propone ricorso per
cassazione, articolato sulla base di un unico motivo, intitolato “omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” (che viene identificato
in quello “relativo all’accertamento del nesso eziologico sotteso alla disciplina dettata
dall’art. 2051 c.c.”), nonché “violazione e falsa applicazione delle seguenti disposizioni: 2049,
2051 e 2052 c.c., 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ.”. •
La proposta impugnazione, nel dare conto di come la sentenza muova da un corretto
presupposto (quello secondo cui, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., è onere dell’attore dare

3

conseguenza della caduta da una scala, presente nella struttura agrituristica ove ella, il 3

prova del nesso eziologico tra la cosa in altrui custodia e l’evento dannoso, potendo il
custode esonerarsi da responsabilità attraverso la dimostrazione del fortuito), censura,
invece, come “abnorme e giuridicamente non conforme al dettato normativo di riferimento”
quell’affermazione della sentenza impugnata secondo cui “nel caso in esame l’attrice non ha
dimostrato il rapporto di causalità tra le caratteristiche o le condizioni della scala e la sua
caduta”.

ai fini dell’applicazione dell’art. 2051 cod. civ., oltre che della condotta del custode, ovvero la
sua osservanza, o meno, di un obbligo di vigilanza sulla cosa.
Sottolinea, infine, come l’onere di provare il nesso di causalità tra l’evento (la caduta) ed il
danno, sia stato ampiamente soddisfatto, secondo quanto emergerebbe dalle risultanze
della consulenza medico-legale disposta nel corso del primo grado di giudizio, contestando
che — nella specie — possa aver assunto rilievo il comportamento di essa danneggiata.

4. Ha resistito con controricorso l’Agriturismo Momigliano, chiedendo rigettarsi
l’avversaria impugnazione in quanto inammissibile e, comunque, infondata.

Motivi della decisione

6. Il ricorso non può essere accolto.

6.1. A prescindere, infatti, dai profili di inammissibilità che involgono, da un lato, il
riferimento — per vero, incomprensibile — agli artt. 2049 e 2052 c.c., nonché, dall’altro, la
mescolanza di censure eterogenee quali quelle di cui ai nn. 3) e 5) del comma 1 dell’art. 360
cod. proc. civ. (e ciò alla stregua del principio secondo cui, nel ricorso per cassazione, “i
motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente
dalla elencazione delle norme asseritannente violate sono inammissibili in quanto, da un lato,
costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un
intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le
separate censure”; cfr. Cass. Sez. 5, ord. 14 settembre 2016, n. 10821, Rv. 641127-01), il
ricorso non è fondato.

A-

Assume, infatti, la Napoletano, l’irrilevanza delle condizioni del bene soggetto a custodia,

6.2. La decisione impugnata risulta pienamente conforme — a dispetto di quanto,
viceversa, ipotizzato dalla ricorrente — ai principi affermati da questa Corte in tema di prova
del nesso di causalità tra la cosa oggetto di custodia ed il danno eventualmente derivatone, e
ciò, tra l’altro, proprio con specifico riferimento ai danni originati da una scala (valga, al
riguardo, Cass. Sez. 3, sent. 21 marzo 2013, n. 7125, Rv. 625497-01)
Ed invero, essa — oltre a ribadire l’ormai tradizionale principio secondo cui “in materia di

la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un
fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva ed idoneo ad interrompere quel nesso di
causalità” — chiarisce, quanto al “contenuto della prova da darsi da parte del danneggiato”,
che essa “oltre a quella relativa al fatto che l’incidente si sia effettivamente verificato nel
luogo d’incidenza delle particolari condizioni della cosa”, deve pure investire la circostanza
“che esso appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive,
possedute dalla cosa”. In sostanza, “il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere
condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata
nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi
pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale
interazione con la realtà circostante”. Conseguentemente,

“rispetto alla prova fornita

dall’attrice di essere caduta da una scala avente determinate caratteristiche, il giudice di
merito deve esaminare tutte tali caratteristiche, al fine di verificare se, utilizzata la scala
secondo parametri di normalità, esse lasciano tuttavia permanere un margine di rischio di
caduta superiore a quello che si corre nelle condizioni di normale utilizzazione di una scala”,
giacché solo quando “tale rischio sussista, di esso deve rispondere il custode ai sensi dell’art.
2051 cod. civ., essendo funzione della norma quella di imputare la responsabilità a chi si
trovi nelle condizioni di controllare i rischi della cosa” (così, testualmente, la citata Cass. Sez.
3, sent. n. 7125 del 2013, in motivazione).

6.3. Orbene., a tali principi si è conformata la sentenza impugnata, giacché essa — proprio
nel rispetto del citato “modello relazionale” di valutazione della “pericolosità delle cose
inerti”, in virtù del quale la cosa deve essere “considerata nel suo normale interagire con il
contesto dato” — ha affermato che “l’attrice non ha dimostrato il rapporto di causalità tra le
caratteristiche e le condizioni della scala e la sua caduta”, valorizzando (con giudizio di fatto,

danno cagionato da cose in custodia, compete al danneggiato provare il nesso eziologico tra

non sindacabile in questa sede) la circostanza che la scala si presentava “priva di anomalie o
avvallamenti o altri vizi, bensì dotata di gradini regolari, ampi e comodi”, risultando, inoltre,
munita “di corrimano del quale la stessa attrice afferma di essersi avvalsa per scenderla”,
nonché “formata da mattonato non levigato, quindi non scivoloso”.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

8. A carico della ricorrente rimasta soccombente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.

• PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando Francesca Napoletano a rifondere alla società
Agriturismo Momigliano di Antognolla s.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in €.
3.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte
di Cassazione, 1’11 luglio 2017.
Il Presidente
Sergio DI AMATO

Funzi ,
Frane

6.4. Il ricorso va, dunque, rigettato.

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