Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30918 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2018, (ud. 24/09/2018, dep. 29/11/2018), n.30918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15215/2013 proposto da:

COMUNE CAMPOFILONE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

FERRARA FIERRO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO

FELIZIANI;

– ricorrente –

contro

T.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 113/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/02/2013 R.G.N. 334/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’odierno intimato, vigile urbano del Comune di Campofilone, veniva licenziato in data 12.8.2003 a seguito di condanna penale.

Il Tribunale di Fermo dichiarava nullo il licenziamento con sentenza n. 138/2004 del 1427.5.2004, disponendo la reintegrazione in servizio del ricorrente.

Il T. veniva mantenuto in stato di sospensione cautelare (con trattamento retributivo al 50%) fino al 6.12.2004, data in cui veniva reintegrato in servizio.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 20.12.2005, riformava la pronuncia del Tribunale e dichiarava la legittimità del licenziamento.

In data 23.1.2006 il T. veniva quindi nuovamente estromesso dal lavoro, in esecuzione della pronuncia di appello.

Tale sentenza era annullata da questa Corte con sentenza n. 4932 del 2007 con rinvio al giudice di merito per accertare, in base alle risultanze di causa, quando il Comune di Campofilone avesse avuto conoscenza dei fatti poi contestati al T., dando adeguata giustificazione del risultato di tale indagine, e per valutare, rispetto al momento così individuato, la tempestività della contestazione e la conseguente legittimità del licenziamento.

All’esito del giudizio di rinvio la Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 21.10.2008, confermava la sentenza del Tribunale di Fermo n. 138/2004, ritenendo nullo il licenziamento per tardività della contestazione. La sentenza passava in giudicato.

Il Comune di Campofilone disponeva la reintegra in servizio del T. in data 3.11.2008.

2. Il dipendente proponeva ricorso al Tribunale di Fermo rivendicano il pagamento delle differenze retributive maturate sin dal 6.12.2004, calcolate secondo l’inquadramento in categoria D.

Il Tribunale di Fermo, con sentenza in data 30.1.2012, accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo le differenze retributive per il superiore inquadramento rivendicato, ma con effetto ex nunc, ossia a decorrere dal 3.11.2008.

Tale sentenza era impugnata in via principale dal Comune e in via incidentale dal T., che chiedeva la retrodatazione degli effetti economici a far data del 6.12.2004.

3. La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condannava il Comune di Campofilone al pagamento, in favore del T., del trattamento retributivo previsto dal CCNL applicabile ratione temporis per l’inquadramento in categoria D, con decorrenza dal 6.12.2004, oltre accessori.

3.1. Osservava – per quanto ancora rileva nella presente sede – che sussistevano tutti i presupposti richiesti dall’art. 29 C.C.N.L. comparto Enti locali del 14 settembre 2000 per il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, in quanto al dipendente, inquadrato nella ex 6^ qualifica funzionale, erano state attribuite funzioni di preposto all’intera area di vigilanza, come da Delib. Giunta Comunale n. 75 del 1997 e che, dunque, la posizione del ricorrente era inquadrabile nella fattispecie descritta nell’art. 29, comma 1, lett. a) del CCNL.

Quanto alla decorrenza del trattamento economico spettante, riteneva che occorresse avere riguardo al provvedimento di reintegrazione emesso dal Comune in data 6.12.2004, in esecuzione dell’originaria sentenza del Tribunale di Fermo che ebbe a dichiarare nullo il licenziamento irrogato al T..

4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di Campofilone con tre motivi.

5. In ordine alla notifica del ricorso, si rilevano vizi che ne comporterebbero la declaratoria di nullità, con conseguente ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.. Tuttavia, poichè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che verranno di seguito esposte, l’esigenza di speditezza nella definizione del giudizio giustifica l’omissione degli adempimenti funzionali alla regolarizzazione del contraddittorio, i quali implicherebbero un prolungamento dei tempi processuali senza alcuna incidenza sull’esito del giudizio medesimo.

5.1. Trova difatti applicazione il principio, affermato da questa Corte, secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. Cass. n. 15106 del 2013; Sezioni Unite, n. 23542 del 2015).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che le differenze retributive non potevano essere attribuite, nell’ammontare e con la decorrenza riconosciuti, per difetto di corrispettività in relazione ai periodi in cui erano mancate le prestazioni lavorative.

2. Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento in relazione alla composizione del Collegio giudicante in appello.

Rileva che il Presidente del Collegio di appello era stato altresì Presidente e relatore nel Collegio che decise il reclamo proposto dalla Comune di Campofilone avverso l’ordinanza emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Fermo in data 20 settembre 2003 per la reintegrazione del dipendente in fase cautelare.

3. Il terzo motivo, denunciando “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi”, deduce che non è mai esistita la figura del c.d. coordinatore dei vigili urbani in forza nel Comune di Campofilone, “che di vigili urbani ne ha sempre e comunque avuto in forza uno soltanto”.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Quanto al primo motivo, sotto l’apparente veste di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, parte ricorrente sostanzialmente prospetta un vizio giuridico concernente gli effetti della ricostruzione di carriera disposta dalla Corte di appello con effetto retroattivo dalla data del provvedimento di reintegra in servizio disposto dal Comune (6.12.2004), in esecuzione dell’originaria sentenza del Tribunale di Fermo (maggio 2004), che ebbe a dichiarare la nullità del licenziamento intimato al T. in data 12.8.2003. Tale sentenza, dopo alterne vicende giudiziarie, risulta essere stata confermata in sede di giudizio di rinvio. Il Comune ha poi dato atto di avere infine “riassunto” il T. con Delib. G.C. 3 novembre 2008, n. 80.

Il motivo sembra alludere – peraltro in termini del tutto generici e senza illustrare funditus le questioni di diritto sottese agli argomenti fattuali appena accennati – a presunti errori giuridici, in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel provvedere a riconoscere le differenze retributive, nella misura e con la decorrenza riconosciuti, derivanti dall’ordine di reintegra emesso per l’accertata nullità del licenziamento irrogato nel 2003.

5.1. Il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, concerne esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche che, invece, ricade sotto il profilo dell’errore di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26292 del 2014). Inoltre, se è vero che l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità di questo, occorre pur sempre che l’esposizione delle ragioni di diritto dell’impugnazione chiarisca e qualifichi, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura, non potendo, in difetto, questa Corte procedere al giudizio di legittimità che le è devoluto (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 12690 del 2018).

Sin dalla sentenza delle S.U. n. 17931 del 2013, è stato affermato che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

6. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile. Innanzitutto, non risultano trascritti gli atti da cui risulterebbe la denunciata incompatibilità. In ogni caso, l’inosservanza di un eventuale dovere di astensione non dà luogo alla nullità della sentenza per irregolare composizione del collegio giudicante, qualora la parte interessata non abbia proposto istanza di ricusazione (Cass. n. 7578 del 2007, 11593 del 2009).

7. Nel tutto generico e apodittico è il terzo motivo in cui si denuncia violazione della disciplina contrattuale senza neppure indicare le norme che sarebbero state male interpretate dalla Corte territoriale e le ragioni di tale presunta erronea interpretazione.

In questo caso, sub specie violazione di legge si rappresenta l’omessa considerazione di fatti che attengono all’esame di merito della causa relativi alle mansioni svolte dal T., di cui peraltro non si chiarisce compiutamente il nesso con il prospettato error in iudicando.

8. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio, non essendovi attività difensiva del T..

9. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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