Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30917 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 27/11/2019), n.30917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5924/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

GMA AUTOTRASPORTI S.R.L. in liquidazione, con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano

n. 4760/07/2016, pronunciata il 14 aprile 2016 e depositata il 19

settembre 2016;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Antezza Fabio;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”) ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 05/02/2015 emessa dalla CTP di Sondrio. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 3423 R.U. del 2014 per recupero di accise (oltre interessi).

2. Dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte emerge quanto segue circa i fatti di causa.

2.1. L’A.D. accertò, in relazione al periodo 2009-2012, che la contribuente riforniva di carburante, dal territorio extradoganale di Livigno, propri autoveicoli con quantità eccedente la franchigia che, invece, ex art. 107 Reg. (CE) del Consiglio del 16 novembre 2009, n. 1186 (relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali), era limitata al carburante contenuto nei “serbatoi normali” dei veicoli commerciali. I detti autoveicoli erano stati difatti muniti di serbatoi supplementari o maggiorati e quindi di portata maggiore rispetto a quella del serbatoio che sarebbe stato altrimenti apposto (sempre compatibili con i detti autoveicoli e difatti omologati).

Sicchè, l’Amministrazione emise e notificò alla contribuente avviso di accertamento (n. 3423 R.U. del 2014) per recupero di accise (oltre interessi) ed avviso di accertamento (n. 3422 RU del 2014) per IVA all’importazione, per l’accertata violazione del relativo regime comunitario della franchigia doganale.

3. Il contribuente impugnò il suddetto avviso per recupero di accise (n. 3423 R.U. del 2014) e la CTP sostanzialmente rigettò il ricorso, con statuizione riformata in secondo grado.

4. La CTR, in particolare, quanto all’applicabilità della disciplina delle franchigie dai dazi all’importazione, di cui al titolo II del Reg. (CE) n. 1186/2009, ritenne rientranti quelli in oggetto nel novero dei “serbatoi normali” il cui carburante è ammesso in franchigia dai dazi all’importazione ex art. 107, par. 1 e 2, lett. c., del detto regolamento, ancorchè non montati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato.

Il Giudice d’appello ritenne quindi il riferimento ai “serbatoi normali” inerente “non già ad un solo tipo di serbatoio per ciascun tipo di veicolo, bensì diversi serbatoi proposti dai costruttori scelti dal cliente”, argomentando da Corte giust., 10.9.2014, in causa C152/13, Holger Forstmann Transporte, intervenuta in merito alla nozione di “serbatoi normali” di cui al diverso art. 24, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (ristrutturante il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità).

5. Contro la sentenza d’appello l’A.D. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, mentre la contribuente rimane intimata (nonostante il buon esito della notifica del ricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni e nei termini di seguito esplicitati.

2. Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e falsa applicazione… dell’art. 107 del Regolamento CE n. 1186/2009, dell’art. 24 paragrafo 2 della Direttiva 2003/96/CE, dell’art. 3 ottavo trattino del Reg. CEE 2913/92 e s.m.i. e del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 2, comma 4 nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 70”.

Ci si duole, sostanzialmente, dell’erronea interpretazione dell’art. ex art. 107 Reg. (CE) del Consiglio del 16 novembre 2009, n. 1186 (relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali), alla stregua non di Corte giust., 3.12.1998, in causa C247/97, Schoonbroodt, bensì di Corte giust., 10.9.2014, in causa C152/13, Holger Forstmann Transporte, invece inerente la diversa fattispecie di cui all’art. 24, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (ristrutturante il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità).

In sostanza si ritiene che il riferimento ai “serbatoi normali” di cui al citato art. 107 (anche in ragione dell’utilizzo del plurale) non dovrebbe essere interpretato nel senso di ritenere tali anche quelli montati su richiesta dell’acquirente (in ipotesi, anche in sede di prima immatricolazione), ancorchè di portata maggiore (o in aggiunta) rispetto a quella del diverso serbatoio che sarebbe stato altrimenti apposto in quanto rientrante tra quelli fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato (in particolare si argomenta anche dalla citata Corte gius., Holger Forstmann Transport e da Corte giust., 19 luglio 2012, C-250/11).

2.1. Il motivo è fondato, dovendosi interpretare la norma in oggetto in termini restrittivi in applicazione di argomentazioni e principi di recente statuiti da questa Corte, ed ai quali si intende dare seguito (si vedano, anche: Cass. sez. V, 08/10/2019, n. 25072, in motivazione; Cass. sez. V, 23/07/2019, n. 19800, Rv. 654853-01, e n. 19801 e 19804, in motivazione).

L’art. 107, p. 1, lett. a), del Reg. n. 1186/2009 prevede che “Fatti salvi gli artt. 108, 109 e 110, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione: a) il carburante contenuto nei serbatoi normali: degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli – dei contenitori per usi speciali, che entrano nel territorio doganale della Comunità”. Prosegue, il successivo p. 2, lett. c), chiarendo che si intende “per serbatoi normali: – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi; – i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’uso diretto del gas come carburante nonchè i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli; – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali”.

2.3. Quanto all’interpretazione di tali norme e, in particolare, della nozione di “serbatoio normale”, analoga questione si pose con riferimento all’art. 112, n. 2, lett. c), del Reg. n. 918/83, come modificato dal regolamento n. 1315/88 (di cui il Reg. CE n. 1186/2009 rappresenta, stando al relativo considerando n. 1, la codificazione).

Essa fu risolta dalla Corte di Giustizia con la sentenza 3.12.1998, in causa C-247/97, Schoonbroodt, nei termini che seguono.

“… Quando emana norme che concedono sospensioni di dazi doganali, il Consiglio deve tener conto delle esigenze della certezza del diritto e delle difficoltà alle quali devono far fronte le amministrazioni doganali nazionali (sentenza 18 marzo 1986, causa 58/85, Ethicon, Racc. pag. 1131, punto 12). Ne consegue che siffatte disposizioni devono essere interpretate restrittivamente, conformemente alla loro formulazione, sicchè non possono essere applicate, in contrasto con il loro tenore letterale, a prodotti che non sono da esse menzionati (sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite da C-47/95 a C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 e C-148/95, Olasagasti e a., Racc. pag. 1-6579, punto 20)… /a formulazione della definizione di “serbatoi normali” figurante…all’art. 112, n. 2, lett. c), del regolamento n. 918/83, come modificato dal regolamento n. 1315/88…è chiara. Per costituire oggetto di una siffatta qualifica, tali serbatoi devono essere, in particolare, fissati dal costruttore e su tutti i veicoli o contenitori del medesimo tipo”.

2.4. Non v’è motivo, ad avviso del Collegio, per discostarsi da tali principi (come ha invece fatto la CTR con la sentenza impugnata) che vanno dunque confermati anche in relazione all’interpretazione dell’art. 107 citato.

Non è altresì pertinente, al fine di avvalorare una conclusione di tenore diametralmente opposto, il richiamo, svolto dalla CTR, alla successiva sentenza di Corte giust., 10.9.2014, in causa C-152/13, Holger Forstmann Transporte.

Con la detta statuizione, in merito alla nozione di “serbatoi normali” di cui all’art. 24, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (ristrutturante il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), si è chiarito che il riferimento deve essere interpretato nel senso di non escludere i serbatoi installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli- direttamente di carburante che siano stati montati da una persona diversa dal costruttore, purchè detti serbatoi consentano l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione di tali veicoli che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi.

2.5. I detti principini ed in particolare l’interpretazione meno restrittiva di cui innanzi dell’art. 24, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (ristrutturante il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), in quanto fondanti nell’esigenza di favorire la libera circolazione dei cittadini degli Stati membri, non sono quindi applicabili nel differente campo dei dazi doganali (di cui all’attuale fattispecie), al quale non è sottesa la detta ratio, come emerge dalla stessa citata Corte giust., 10.9.2014, in causa C152/13, Holger Forstmann Transporte.

“… Tale conclusione” – si legge ai p.p. 33 e 34 di Corte giust., Holger Forstmann Transporte – “non è in contrasto con la sentenza Schoonbroodt…Si deve ricordare, infatti, a tale riguardo, che nel procedimento che ha dato origine a detta sentenza, la Corte interpretava non già una disposizione di una direttiva relativa alla tassazione dei prodotti energetici nell’ambito del mercato interno, quale l’art. 24 della direttiva 2003/96, bensì, attraverso la legislazione belga in esame, una disposizione del regolamento n. 918/83 in materia doganale. Orbene, tali testi perseguono obiettivi diversi (v., in tal senso, sentenza Meiland Azewijn, EU:C:2004:499, punto 40). Inoltre, se è vero che la Corte ha affermato, al punto 20 della sentenza Schoonbroodt (EU:C:1998:586), che “le definizioni della nozione di “serbatoi normali” fornite nelle varie disposizioni che possono rivelarsi pertinenti non presentano divergenze significative nel contesto della fattispecie di cui alla causa a qua”, tuttavia l’argomentazione della Corte in quest’ultima sentenza si fonda sulla /i sua giurisprudenza in materia doganale e non sulla finalità di una V disposizione adottata nell’ambito del mercato interno”.

2.6. In merito, conclusivamente, si veda la citata Cass. sez. V, 08/10/2019, n. 25072, in motivazione, che ha affermato il seguente principio di diritto.

“In tema di regime comunitario delle franchigie doganali, il riferimento ai “serbatoi normali” di cui all’art. 107, paragrafo 2, lett. c), in relazione al primo trattino, del Reg. (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, deve essere interpretato restrittivamente, conformemente alla sua formulazione e non in contrasto con il tenore letterale, in ragione delle esigenze della certezza del diritto e delle difficoltà alle quali devono far fronte le Amministrazioni doganali nazionali; ne consegue che devono intendersi “normali” i “serbatoi” (quindi, in ipotesi, anche più di uno) fissati in modo stabile dal costruttore e su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato con esclusione quindi di quelli, diversi, apposti, anche dallo stesso costruttore, su richiesta dell’acquirente ancorchè in sede di prima immatricolazione, compatibili con il veicolo, omologabili e finanche concretamente omologati”.

3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 27 novembre 2019

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