Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30917 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30917 Anno 2017
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Danilo De Masi, elettivamente domiciliato in Roma, via
Quintino Sella 41 (fax 06/48919196), presso lo studio degli
avv.ti Camilla Bovelacci e Angelo Scavone, rappresentato e
difeso da quest’ultimo, giusta procura speciale a margine del
ricorso;

– ricorrente nei confronti di
LIGESTRA s.r.I., subentrata ex art. 1 commi 488 e ss. Della
legge n. 296/2006, nel patrimonio di EFIM, Ente
Partecipazione e Finanziamento Manifatturiera in I.c.a.
ci

elettivamente domiciliata in Roma, via Bertoloni 31 (fax

t 2 83 -06/8088118), presso lo studio degli avv.ti Fabio Pulsoni e
2017

Raffaella Raponi, dai quali è rappresentata e difesa, giusta

Data pubblicazione: 22/12/2017

procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente avverso la sentenza n. 4107/09 della Corte di appello di
Roma, emessa il 12 ottobre 2009 e depositata il 20 ottobre

Rilevato che
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7150/04, ha
respinto l’insinuazione al passivo della liquidazione di
EFIM proposta da Danilo De Masi e relativa al credito
di 164.000.000 di lire vantato dal De Masi a titolo di
retribuzioni maturate per prestazioni lavorative
effettuate dopo il suo licenziamento, in precedenza
impugnato davanti al giudice del lavoro e di cui
l’istante ha chiesto comunque la disapplicazione.
2. Danilo De Masi ha proposto appello che è stato
dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale di
Roma perché proposto tardivamente oltre il termine
di quindici giorni dalla notificazione della sentenza di
cui all’art. 99 L.F. vigente ratione temporis.
3. Ricorre per cassazione Danilo De Masi che deduce: a)
violazione degli artt. 101 L.F. e 175 e seguenti e 325
c.p.c. e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 L.F.; b)
violazione e falsa applicazione dell’art. 139 comma 3
e 4 c.p.c. nonché perplessità e contraddittorietà della

7

2009, R.G. n. 10084/04;

rilotivnione su un punto decisivo della rontroversi,
4.

Si difende con controricorso Ligresta s.r.l. subentrata
ad

EFIM ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso

perché proposto oltre il termine perentorio di cui
all’art. 327 comma 1 c.p.c. come modificato dall’art.

oltre un anno dal deposito della sentenza impugnata.
5. L’eccezione di

inammissibilità sollevata

in via

principale dalla controricorrente è infondata in quanto
l’art. 46 comma 17, che ha abbreviato in sei mesi il
termine di proposizione delle impugnazioni, ex art.
327 c.p.c., trova applicazione, ai sensi dell’art. 58
comma primo della stessa legge, ai soli giudizi iniziati
dopo il 4 luglio 2009 e pertanto è inapplicabile al
presente giudizio proposto nel 2001.
6.

Da parte della controricorrente, del resto, con la
memoria difensiva si insiste nella sola eccezione
subordinata di inammissibilità rilevando che il
presente giudizio incardinato secondo il rito civile
fallimentare attiene inequivocabilmente alla materia
del lavoro e pertanto è soggetto alla esclusione della
sospensione feriale dei termini ex art. 3 della legge n.
742/1969, secondo quanto affermato ripetutamente
da questa Corte (cfr. Cass. civ. sezioni unite civili n.
24665/2009 e successive), cosicchè è rilevante il
3

47 comma 17 della legge n. 69/2009 e comunque

termine di un anno che non è stato rispettato dal
ricorrente.
7. Con ordinanza interlocutoria emessa alla udienza del
31 maggio 2016 è stato disposto il rinvio a nuovo
ruolo della causa in attesa della pronuncia delle
Unite

civili

sulla

questione

della

assoggettabilità o meno al regime della sospensione
feriale dei termini processuali dei giudizi aventi ad
oggetto l’insinuazione allo stato passivo fallimentare
dei crediti nascenti da rapporti di lavoro.
8. Le Sezioni Unite civili di questa Corte si sono
pronunciate con la sentenza n. 10944 del 5 maggio
2017 riaffermando il principio per cui, in tema di
fallimento,

anche

nelle

procedure

aperte

successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5
del 2006, la sospensione dei termini durante il
periodo feriale, pur applicandosi in via generale, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. n. 12
del 1941 e degli artt. 1 e 3 della I. n. 742 del 1969, ai
giudizi per l’accertamento dei crediti concorsuali, non
opera in quelli in cui si controverta dell’ammissione
allo stato passivo dei crediti di lavoro, i quali, benchè
da trattarsi con il rito fallimentare, sono assoggettati
al regime previsto dall’art. 3 citato, in ragione della
materia che ne forma l’oggetto.
4

Sezioni

Ritenuto che
9. L’eccezione subordinata di inammissibilità proposta
dalla controricorrente deve, pertanto, in applicazione
alla presente controversia del principio di recente
affermato dalle Sezioni Unite, ritenersi fondata in

depositata il 20 ottobre 2009 mentre il ricorso per
cassazione è stato consegnato per la notifica il 3
novembre 2010 e quindi oltre il termine di un anno
previsto a pena di inammissibilità dall’art. 327 c.p.c.
applicabile ratione temporis al presente giudizio. Non
ricorrono i presupposti per la conservazione degli
effetti collegati alla richiesta originaria di notificazione
in data 19.10.2010 non andata a buon fine per ragioni
imputabili alla parte cui faceva carico di verificare
previamente la correttezza del domicilio del
procuratore di controparte nel distretto (cfr. Cass.
civ., sez. I, n. 16040 del 29 luglio 2015 secondo cui
va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione
notificato tempestivamente presso il precedente
indirizzo del difensore della controparte nonostante la
conoscenza o conoscibilità dell’intervenuto
trasferimento dello studio, nella specie, risultante
dagli atti difensivi e dalla corrispondenza posteriore,
non potendosi applicare il principio secondo il quale è
5

quanto la sentenza della Corte di appello è stata

legittima la ripresa del procedimento notificatorio in
esito all’insuccesso di un precedente tentativo di
notificazione, perché tale principio postula la non
imputabilità al richiedente della mancata esecuzione
della precedente notificazione). Nel corso del giudizio

patrimonio dell’EFIM in I.c.a.„ si è infatti costituita
l’odierna società controricorrente eleggendo domicilio
presso gli stessi difensori ma in via Antonio Bertoloni
31 e non più in via Lima n. 48, indirizzo dove è stata
richiesta originariamente la notifica del ricorso per
cassazione per errore imputabile alla parte ricorrente.
/O. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in complessivi euro 7.200 di cui 200 per
spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22
novembre 2017.
. .
Il Funzionaro Ciuz aro
Dott.ssa Tobrizio NE

Il Presidente
~amarla Ambr

di appello, in seguito al subentro di Ligestra s.r.l. nel

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