Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30916 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 29/11/2018), n.30916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27053-2014 proposto da:

A.G., + ALTRI OMESSI, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA ZAMPIERI, giusta delega

in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “G. GIRARDI”, UFFICIO

SCOLASTICO PROVINCIALE DI PADOVA (già CSA DI PADOVA), UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1087/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/09/2014 R.G.N. 885/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2018 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato NICOLA ZAMPIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Questa Corte con la sentenza n. 17251 del 2012 ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che aveva negato il diritto degli odierni ricorrenti al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

2. Rilevato che i ricorrenti avevano chiesto l’annullamento della sentenza di appello che aveva negato il loro diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e ricostruiti i termini della vicenda relativa al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti locali, questa Corte con la sentenza rescindente ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia del 6 settembre 2011 in causa C – 108/10, e, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza gravata, rinviando alla Corte di Appello di Bologna per un nuovo esame, finalizzato a verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento.

3. In consonanza con i principi affermati nella sentenza della Corte di Giustizia, la sentenza rescindente ha indicato i criteri in base ai quali siffatto accertamento avrebbe dovuto essere effettuato: a. quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito e non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario; b. quanto alle modalità, si deve trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” ed il confronto tra le condizioni deve essere “globale” (“condizioni globalmente meno favorevoli”, “posizione globalmente sfavorevole”) e, quindi, non limitato allo specifico istituto; c. quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto “all’atto del trasferimento”.

4. La Corte di Appello di Bologna pronunciando in sede di rinvio, su riassunzione dei lavoratori, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello del Ministero avverso la sentenza del Tribunale di primo grado ed ha rigettato la domanda proposta dagli odierni ricorrenti.

5. Avverso questa sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi, illustrati da successiva memoria, al quale resiste con controricorso il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi di ricorso.

6. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 384 c.p.c.. Addebitano alla Corte territoriale di non essersi attenuta al principio di diritto enunciato nella sentenza di questa Corte e di non avere accertato se, al momento del transito dall’Ente locale al Ministero, si era realizzato l'”abbassamento del trattamento economico” e la conformità dell’inquadramento operato dal MIUR alle L. n. 266 del 2005 e L. n. 124 del 1999. Asseriscono che il Ministero aveva fatto applicazione dell’Accordo ARAN-OOSS del 20.7.2000 e deducono che tale Accordo salvaguardava soltanto una parte del trattamento economico (stipendio annuo, R.I.A., indennità di cattedra e non anche l’indennità di rischio, il LED e il premio incentivante di produttività).

7. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano error in procedendo nella interpretazione delle domande di essi ricorrenti e violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. Sostengono che la Corte territoriale avrebbe errato nell’ affermare che essi ricorrenti nel ricorso in riassunzione avevano domandato soltanto l’inquadramento in base all’anzianità maturata alle dipendenze dell’Ente Locale. Assumono che il tenore letterale delle espressioni adottate nel ricorso in riassunzione evidenzia che essi lavoratori avevano chiesto: di accertare e dichiarare l’avvenuto peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento alle dipendenze dello Stato e il riconoscimento del diritto di essi ricorrenti al trattamento complessivo economico maturato presso l’ente di provenienza e/o alla integrale e corretta applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 8 della L. n. 266 del 2005, art. 1 degli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Direttiva 77/187; di dichiarare il diritto all’erogazione del trattamento giuridico ed economico risultante da tali fonti normative considerando sia a fini economici che giuridici anche l’integrale anzianità di servizio e/o il complessivo trattamento economico maturati presso l’Ente di provenienza; il riconoscimento della continuità presso il Ministero del rapporto lavorativo originariamente instaurato con l’Ente di provenienza e del diritto a conservare il complessivo trattamento economico percepito nel 1999 e all’inquadramento a decorrere dal 1.1.2000, ai fini dell’applicazione del trattamento economico di cui alla tabella E del CCNL del 26.5.199 del Comparto Scuola nelle diverse fasce risultanti dovute in base al trattamento economico complessivamente percepito nel 1999.

8. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, i ricorrenti denunciano violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). Richiamando le prospettazioni difensive svolte nel secondo motivo, addebitano alla Corte territoriale di non avere esaminato la domanda volta al riconoscimento del diritto al reinquadramento sulla scorta del maturato economico complessivo percepito nel 1999 e, in caso di mancata conservazione del trattamento economico complessivamente percepito nel 1999, sulla base della L. n. 124 del 1999, art. 8.

9. Con il Quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c.. Addebitano alla sentenza impugnata il vizio di motivazione apparente sul rilievo che la Corte territoriale, a fronte della esplicita allegazione formulata da essi ricorrenti che l’assegno ad personam non era pari alla differenza tra la somma di tutte le voci retributive riconosciute dalla L. n. 266 del 2005 (stipendio annuo loro, RIA, indennità di cattedra, indennità di rischio premi incentivanti) e il nuovo trattamento economico erogato dallo Stato, non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che il trattamento percepito a decorrere dal 1.1.2000 non fosse inferiore a quello corrisposto dall’Ente Locale.

10. Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Assumono che la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che essi ricorrenti avevano dedotto che dalla lettura dei decreti di inquadramento nei ruoli Ministeriali emergeva che l’assegno ad personam era stato attribuito non per garantire la conservazione della differenza tra il trattamento economico complessivamente percepito nel 1999 e quello erogato per effetto del trasferimento allo Stato ma per conservare “il differenziale tra lo stipendio previsto per la fascia economica di inquadramento e il trattamento economico risultante dalla sommatoria delle sole voci retributive dall’Accordo ARAN- OOSS del 20.7.2000 (stipendio annuo lordo tabellare previsto dai CCNL Enti locali, RIA e indennità di cattedra. Lamentano che la Corte territoriale ha errato nel desumere dall’attribuzione dell’assegno ad personam l’inesistenza del peggioramento retributivo complessivo e la legittimità dell’inquadramento effettuato dal MIUR in forza dell’accordo Aran del 2000.

11. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 384 c.p.c. e del diritto di difesa per mancato esercizio del contraddittorio. Imputano alla Corte territoriale di avere dichiarato inammissibili le domande sulla scorta della erronea considerazione che essi ricorrenti nel giudizio di rinvio non avevano dedotto la violazione della L. n. 266 del 2005, nè richiesto l’inquadramento sulla base del maturato economico complessivo. Deducono che tale questione è stata rilevata di ufficio nonostante il Ministero, non costituito nel giudizio di rinvio, non l’avesse eccepita.

12. Con il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1 come interpretato a seguito della sentenza corte di Giustizia Scattolon, della Direttiva 77/187, della L. n. 124 del 1999, art. 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 39 (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 31). Addebitano alla Corte territoriale di non avere accolto la domanda n. 4 delle conclusioni del ricorso in riassunzione con cui essi ricorrenti avevano chiesto di essere inseriti nella classe stipendiale del CCNL del comparto scuola spettante in base al trattamento economico complessivo percepito nel 1999 e deducono che il mancato inserimento nella fascia retributiva comprensiva di tutti gli elementi della retribuzione complessiva annua avrebbe loro impedito di conservare il trattamento economico complessivo percepito nel 1999.

13. Con l’ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, dell’art. 437 c.p.c. e del principio di non contestazione. Imputano alla Corte territoriale di avere ritenuto che non era stato allegato nè dimostrato alcun peggioramento retributivo collegato al trasferimento. Sostengono che il Ministero nei precedenti gradi del giudizio non aveva contestato la mancata conservazione dei premi incentivanti e dell’indennità di rischio e che in primo grado aveva sostenuto che l’inquadramento doveva essere effettuato in base all’Accordo Aran del 20.7.2000. Deducono che da una semplice lettura del mod. 98.2 o dal raffronto dei CUD e delle buste paga emerge l’abbassamento del trattamento economico percepito nel 1999.

14. Con il nono motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e degli artt. 47 e 52 della Carta di Nizza del 7 dicembre del 2000, per non avere la Corte territoriale disapplicato la Legge Finanziaria del 2006, art. 1 per contrasto con gli art. 47 e 52 della Carta di Nizza e con l’art. 6 della CEDU.

15. Con il decimo motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 6 n. 2 del Trattato sull’Unione Europea, dei principi generali del diritto comunitario, del principio di certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, ad un tribunale indipendente, dell’art. 7 della Direttiva 77/187 CE e della L. n. 124 del 1999, art. 8. Assumono che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il principio di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 in quanto disciplina interna di maggior favore nel recepimento della Direttiva sul trasferimento di azienda a prescindere dall’accertamento del peggioramento complessivo del trattamento economico nel passaggio dall’Ente locale allo Stato, e avrebbe dovuto disapplicare della L. n. 266 del 2005, l’art. 1, comma 218 che aveva stravolto la originaria norma.

16. Con l’undicesimo motivo i ricorrenti formulano istanza di rimessione alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 234 TCE in relazione alle questioni prospettate nel decimo motivo;

17. Con il dodicesimo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c.. Addebitano alla Corte territoriale di non avere esaminato l’eccezione di inapplicabilità della legge finanziaria per contrasto con gli artt. 47 e 52 della Carta di Nizza, con il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 34 con l’art. 2112 c.c. e deducono l’impossibilità di sostituire l’interpretazione della CEDU contenuta nella sentenza Agrati con quella fornita dalla Corte Costituzionale.

18. Con il tredicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 117 Cost. e art. 46 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Assumono che lo Stato Italiano con la legge interpretativa n. 266 del 2005 ha violato sia la direttiva 77/187/CE sia il diritto di parità delle armi e di equo processo da interpretarsi alla luce delle sentenze Agrati c. Italia del 7 giugno 2011, De Rosa e altri contro Italia del 14 gennaio 2014, e Biasucci e altri contro Italia del 25 marzo e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 113 del 2011).

19. Con il quattordicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti denunciano violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. Deducono di avere allegato al ricorso di primo grado i mod. 98.2 e nel ricorso in riassunzione i CUD e le buste paga.

Esame dei motivi.

20. I motivi sono infondati.

21. La sentenza rescindente, pubblicata il 10 ottobre 2012, in epoca successiva alla pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 7 giugno 2011, ha accolto l’impugnazione dei ricorrenti perchè “la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. 124 del 1999, art. 8, e dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea” ed ha disposto che il giudice del rinvio “applicando i criteri di comparazione su specificati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento..dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Ogni questione di legittimità costituzionale appare allo stato assorbita essendo prioritario l’accertamento voluto dalla Corte di giustizia”.

22. La Corte territoriale nella definizione della controversia ha tenuto conto dei principi affermati e dei criteri indicati nella sentenza rescindente ed ha compiuto l’accertamento demandato.

23. Essa, precisato che i lavoratori ricorrenti in riassunzione avevano riproposto le originarie conclusioni ribadendo che il riconoscimento, all’atto del trasferimento nei ruoli statali, dell’anzianità effettiva maturata presso l’ente locale avrebbe loro consentito di ottenere una retribuzione iniziale complessiva comprensiva dell’assegno non riassorbile e con effetto trascinamento, ad esempio sulla 13^ mensilità, ed inoltre un più ravvicinato passaggio alla classe stipendiale superiore, ha ritenuto che la causa petendi su cui era fondata la domanda dei lavoratori poggiava unicamente sul mancato riconoscimento dell’intera anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Ha affermato che tali elementi erano diversi da quelli significativi di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento.

24. Tanto precisato, la Corte territoriale ha anche rilevato che gli attuali ricorrenti non avevano dedotto nè dimostrato “un peggioramento retributivo sostanziale collegato al trasferimento” e che, al contrario, era risultato che “il trattamento percepito a decorrere dall’1.1.2000 non fosse inferiore a quello corrisposto dall’ente locale (grazie all’assegno ad personam) sicchè nessun principio di irriducibilità della retribuzione per effetto del trasferimento può dirsi realizzata”.

25. I ricorrenti non censurano in maniera idonea questa ratio decidendi della pronuncia, idonea a supportare il relativo “dictum” (Cass. SSUU 7931/2013; Cass. 4293/2016, 7838/2015), che è esaustivo dell’accertamento demandato dalla sentenza rescindente.

26. Vanno, pertanto, disattese le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo che addebitano alla sentenza di avere errato nella ricostruzione della domanda (secondo motivo) e di avere violato, in conseguenza, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (terzo motivo). Tali censure, infatti, non si confrontano affatto con la statuizione che ha accertato, in ossequio al “dictum” della sentenza rescindente, che non si era verificato alcun peggioramento retributivo al momento del passaggio dall’Ente locale ai Ministero.

27. E’ infondata la censura che addebita alla sentenza vizio di motivazione apparente (quarto motivo) atteso che I’ anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un “error in procedendo”, che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016, n. 8054/2014).

28. Queste evenienze non si riscontrano nella sentenza impugnata perchè la Corte territoriale (punto 24 di questa sentenza) ha spiegato che i lavoratori non avevano dedotto nè dimostrato “un peggioramento retributivo sostanziale collegato al trasferimento” e che, al contrario, era risultato che “il trattamento percepito a decorrere dall’1.1.2000 non fosse inferiore a quello corrisposto dall’ente locale (grazie all’assegno ad personam)”.

29. E’, del pari, infondata la censura formulata nel Quinto motivo in quanto, sotto l’apparente denuncia del vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, si risolve in realtà nella sollecitazione della rivisitazione del materiale istruttorio inammissibile in sede di legittimità (Cass. SSU 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).

30. La denuncia di violazione del principio di non contestazione ‘ottavo motivo) è priva di pregio in quanto l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c. o di proporre – ove occorra – querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice (Cass. 16908/2018, 12748/2016,6606/2016).

31. E’ infondata la censura (quattordicesimo motivo) che addebita alla sentenza la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c..

32. L’art. 116 c.p.c. prescrive, come regola di valutazione delle prove, quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti. Il giudice del merito è libero, infatti, di scegliere le risultanze istruttorie ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, e di dare liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla (ex plurimis Cass. SS.UU. 5802 /1998 e 24148/2013; Cass. 1892/2002, 15355/2004, 1014/2006, 18119/2008).

33. Ebbene, i ricorrenti non hanno chiarito a quale risultanza probatoria la Corte territoriale abbia attribuito valore diverso da quello attribuito dall’ordinamento, e in quali termini e perchè la regola del prudente apprezzamento sia stata violata.

34. Il motivo in esame nella parte in cui addebita alla sentenza la violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile in quanto i ricorrenti, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non hanno spiegato le ragioni per le quali le affermazioni contenute nella sentenza gravata sono in contrasto con i principi in tema di riparto dell’onere probatorio o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 24298/2016, 87/2016, 3010/2012, 5353/2007; Ord. 187/2014, 16308/2013).

35. Va anche rilevato che i ricorrenti, sotto l’apparente denuncia del vizio di violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116c.p.c. (quattordicesimo motivo), di violazione degli artt. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. e del vizio di omessa motivazione (quarto motivo), di omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (quinto motivo), di violazione dell’art. 437 c.p.c. e del principio di non contestazione (ottavo motivo) sollecitano in realtà un nuovo esame del merito della causa e la rivisitazione del materiale istruttorio, inammissibili in sede di legittimità (cfr. punto 29 di questa sentenza) Cass. SSU 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013).

36. Con le censure formulate nei motivi primo, sesto, settimo, nono, decimo, dodicesimo e tredicesimo e con la richiesta di rinvio ai sensi dell’art. 234 TCE formulata nell’undicesimo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente (primo e sesto motivo), nell’insistere sulla necessità di disapplicare la legge di interpretazione autentica (settimo, decimo e tredicesimo motivo) e di valorizzare ai fini della decisione la L. n. 124 del 1999, art. 8 (decimo motivo), nell’invocare le disposizioni contenute negli artt. 47 e 52 della Carta di Nizza e nell’art. 6 della Convenzione CEDU (nono, decimo, undicesimo, dodicesimo motivo), nell’art. 117 Cost. e nell’art. 46 della CEDU (tredicesimo motivo) e nel Trattato sull’Unione Europea (decimo motivo), finiscono sostanzialmente per sollecitare una revisione del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente.

37. Quest’ultima, come evidenziato al punto 21 di questa sentenza, pubblicata il 10 ottobre 2012, successivamente alla pubblicazione della sentenza Agrati ed altri contro Italia del 7 giugno 2011), ha ribadito l’efficacia retroattiva della L. n. 266 del 2005, art. 1; ha richiamato i quattro interventi del Giudice delle leggi, che hanno escluso profili di illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica; ha ritenuto che il complesso normativo fosse, appunto, costituito dalle L. n. 124 del 1999 e L. n. 266 del 2005 e che, sulla base del diritto Eurounitario, come interpretato dalla Corte di Lussemburgo, la domanda potesse trovare accoglimento solo nell’ipotesi di accertato peggioramento retributivo sostanziale.

38. A norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione, e di tener conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a Sezioni Unite, non essendo consentito in sede di rinvio sindacare l’esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (Cass. n. 11290/1999; Cass. n. 16518/2004; Cass. n. 23169/2006; Cass. n. 17353/2010; Cass. n. 1995/2015).

39. Dall’irretrattabilità del principio di diritto discende che la Corte di Cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dalla regula iuris in precedenza enunciata, perchè l’efficacia vincolante, che si estende anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata oggetto di giudicato implicito interno (Cass. n. 17353/2010 e Cass. n. 20981/2015), viene meno solo qualora la norma, in epoca successiva alla pubblicazione della pronuncia rescindente, sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima ovvero sia divenuta inapplicabile per effetto di ius superveniens (Cass. n. 20128/2013; Cass. n. 13873/2012; Cass. n. 17442/2006).

40. Tali ultime condizioni non ricorrono nel caso di specie, perchè il quadro normativo, anche di fonte sovranazionale, è rimasto immutato rispetto a quello apprezzato dalla sentenza rescindente, che ha con chiarezza indicato i limiti del giudizio di rinvio, subordinando l’accoglimento (o il rigetto) dell’originaria domanda all’esito di uno specifico accertamento di fatto, nella specie effettuato dalla Corte territoriale in termini negativi per gli originari ricorrenti.

41. Quanto, poi, alla conformità alla Costituzione della legge n. 266/2005, va richiamata la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 27082/2007 e Cass. n. 2114/2008; cfr. anche Cass. n. 3963/2016 che, dopo aver dato atto dei diversi orientamenti espressi dalla Corte, ha esaminato nel merito la questione, ritenendola non rilevante), che in adesione all’orientamento consolidato espresso dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. nn. 133/2009 e 173/2008 e la giurisprudenza ivi richiamata), ha evidenziato che l’effetto vincolante del principio di diritto nel giudizio di rinvio non può estendersi anche al profilo della validità costituzionale della normativa.

42. La questione, peraltro, è già stata ritenuta da questa Corte manifestamente infondata (cfr. Cass. n. 4049/2013 e fra le più recenti Cass. n.6780, 7053, 7698 del 2018), pur apprezzando le pronunce della Corte E.D.U. successive alla sentenza della Corte Costituzionale n. 311/2009, in quanto il Giudice delle leggi, nell’escludere la violazione dell’art. 117 Cost. per contrasto della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, con l’art. 6 CEDU, ha ritenuto sussistenti i “motivi imperativi d’interesse generale”, valorizzati anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ed ha evidenziato che la decisione al riguardo implica una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali che la Convenzione Europea lascia alla competenza degli Stati contraenti, e, quindi, un bilanciamento di interessi che può essere compiuto solo dalla Corte Costituzionale (principio poi ribadito da Corte Cost. n. 264/2012 e da Corte Cost. n. 166/2017).

43. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

44. Alla soccombenza consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

45. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, coma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA