Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30916 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 27/11/2019), n.30916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5921/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

GMA AUTOTRASPORTI S.R.L. in liquidazione, con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano

n. 4759/07/2016, pronunciata il 14 aprile 2016 e depositata il 19

settembre 2016;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”) ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 04/02/2015 emessa dalla CTP di Sondrio. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 3422 R.U. del 2014 a titolo di IVA all’importazione.

2. Dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte emerge quanto segue circa i fatti di causa.

2.1. L’A.D. accertò, in relazione al periodo 2009-2012, che la contribuente riforniva di carburante, dal territorio extradoganale di Livigno, propri autoveicoli con quantità eccedente la franchigia che, invece, ex art. 107 Reg. (CE) del Consiglio del 16 novembre 2009, n. 1186 (relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali), era limitata al carburante contenuto nei “serbatoi normali” dei veicoli commerciali. I detti autoveicoli erano stati difatti muniti di serbatoi supplementari o maggiorati e quindi di portata maggiore rispetto a quella del serbatoio che sarebbe stato altrimenti apposto (sempre compatibili con i detti autoveicoli e difatti omologati).

Sicchè, l’Amministrazione emise e notificò alla contribuente avviso di accertamento (n. 3423 R.U. del 2014) per recupero di accise (oltre interessi) ed avviso di accertamento (n. 3422 RU del 2014) per IVA all’importazione, per l’accertata violazione del relativo regime comunitario della franchigia doganale.

3. Il contribuente impugnò il suddetto avviso per recupero di accise (n. 3423 R.U. del 2014) e la CTP sostanzialmente rigettò il ricorso, con statuizione riformata in secondo grado dalla sentenza oggetto di attuale impugnazione.

4. La CTR ritenne non dovuta l’IVA all’importazione, “per la quale trovano applicazione le leggi doganali relative ai diritti di confine”, in quanto non dovuto il “dazio doganale” in forza di “sentenza in data odierna RGA 2658/15″ e comunque in applicabile, nella specie, dell'”esimente di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, che dispone la non punibilità nelle violazioni che non arrecano pregiudizi all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta”.

5. Contro la sentenza d’appello l’A.D. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, mentre la contribuente rimane intimata (nonostante il buon esito della notifica del ricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni e nei termini di seguito esplicitati.

2. I motivi nn. 1, 2 e 5, sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 36 e 61 e dell’art. 132 c.p.c., comma 4, e art. 118 disp. att. c.p.c..

Si deduce, in sostanza, l’illegittimità della motivazione per relationem nella parte in cui la CTR ha argomentato la non debenza, nella specie, dell’IVA all’importazione in quanto non dovuto il “dazio doganale” in forza di “sentenza in data odierna RGA 2658/15”. Trattasi di altra sentenza di merito emessa in pari data dalla stessa CTR e nei confronti del medesimo contribuente ma con riferimento all’avviso di accertamento n. 3423 R.U. del 2014 per recupero di accise ed interessi in ragione del regime comunitario delle franchigie doganali, art. 107 Reg. (CE) del Consiglio del 16 novembre 2009, n. 1186).

Con i motivi n. 2 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono, rispettivamente: (motivo n. 2) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 e 70, e del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 34 (c.d. TULD), e, sostanzialmente, (motivo n. 5) violazione e falsa applicazione dell’art. 107 del Regolamento CE n. 1186/2009 (relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali).

2.2. Il motivo n. 1 merita accoglimento, con assorbimento dei motivo nn. 2 e 5, in applicazione del costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo per discostarsi, in ordine alle condizioni di legittimità della sentenza d’appello motivata per relationem oltre che in merito alla nullità della motivazione in quanto meramente apparente.

In tema di processo tributario ed in termini generali, è difatti nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa. Ciò in quanto, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (ex plurimis: Cass. sez. 5, 29/03/2019, n. 8834, in motivazione; Cass. sez. 5, 28/0272019, n. 5906, in motivazione; Cass. sez. 6-5, 18/04/2017, n. 9745, Rv. 643800-01; si vedano anche, in senso sostanzialmente conforme, Cass. sez. 5, 23/10/2003, n. 15951, Rv. 567632-01, Cass. sez. 5, 22/09/2003, n. 13990, Rv. 567045-01, e Cass. sez. 5, 12/02/2001, n. 1955, Rv. 543786-01, nonchè, in termini generali circa la nullità della sentenza per la mancata esposizione dello svolgimento del processo, Cass. sez. 4, 19/03/2009, n. 6683, Rv. 608052-01).

La motivazione per relationem fondante su precedenti di merito, come nella fattispecie, è invece legittima, ex art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l’utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni (Cass. sez. 5, 31/01/2019, n. 652375-01).

Nella specie, in particolare, trattasi di rinvio per relationem ad altra sentenza di merito diversa dalla sentenza di primo grado e non costituente un precedente conforme, afferendo al regime comunitario delle franchigie doganali, ed in particolare all’interpretazione del riferimento a “serbatoi normali” di cui dell’art. 107 del Regolamento CE n. 1186/2009 (come emerge dagli atti di parte).

La laconicità della sentenza della CTR che, nella parte motiva si risolve, sostanzialmente, nel richiamo della detta sentenza di merito quale presupposto argomentativo e logico-giuridico della non debenza, nella specie, dell’IVA all’importazione, si sostanzia peraltro finanche in motivazione apparente in quanto, benchè graficamente esistente, non tale da rendere, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione (per la motivazione meramente apparente si vedano, ex plurimis, Cass. Sez. U., 03/11/2016, n. 22232, Rv. 641526-01; Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01, e n. 8054, inerenti fattispecie ricadenti nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 86, art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 234; Cass. sez. 5, 29/03/2019, n. 8834, in motivazione; Cass. sez. 5, 28/02/2019, n. 5906, in motivazione).

3. I motivi nn. 3 e 4, sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

3.1. Con il motivo n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deducono “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”, per aver d’ufficio la CTR applicato il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, nonostante la contribuente non l’avesse invocata.

Con il motivo n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione del detto D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, in quanto comunque non operante con riferimento al tributo dovuto ma solo in merito alle sanzioni amministrative per violazioni tributarie.

3.2. Il motivo n. 3, è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. (in termini di autosufficienza), non riproducendo il ricorso il contenuto degli atti di controparte al fine di poter far apprezzare a questa Corte la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. (per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano, ex plurimis, e limitando i riferimenti solo alle decisioni più recenti: Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

3.3. Il motivo n. 4 è invece fondato, essendo operante la fattispecie di cui al citato D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis con riferimento alle sole sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e non in ordine alla debenza del tributo, dipendendo quest’ultima dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi, necessitando quindi (e comunque) la pendenza di una controversia incentrata sul provvedimento amministrativo che abbia applicato le sanzioni (sul punto si veda, ancorchè non esattamente in termini e con riferimento alla differente fattispecie di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, ed all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, Cass. sez. 5, 29/03/06, n. 7308, Rv. 589114-01).

4. In conclusione, inammissibile il motivo n. 3, in accoglimento dei motivi n. 1 (con assorbimento dei motivi nn. 2 e 5) e 4, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i motivi nn. 1 (con assorbimento dei motivi nn. 2 e 5) e 4, dichiara inammissibile il motivo n. 3, e cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 27 novembre 2019

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