Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30916 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30916 Anno 2017
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MARULLI MARCO

sul ricorso 27813/2012 proposto da:

C

Caminiti Attilio, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle
Belle Arti n.8, presso lo studio dell’avvocato Pellicano’ Antonino,
che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso,;
-ricorrente contro
Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
– intimata –

1

D

6

6T

Data pubblicazione: 22/12/2017

avverso la sentenza n. 23778/2011 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 6/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/07/2017 dal cons. MARULLI MARCO.

1. Con atto di citazione ritualmente notificato Attilio Caminiti
conveniva avanti al Giudice di pace di Roma l’AGEA, Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, onde sentirla condannare al pagamento
della somma di euro 50,81, da questa non corrisposta a saldo degli
importi dovuti a titolo di aiuto alla produzione dell’olio di oliva per la
campagna olearia 2005.
Accolta in primo grado con condanna dell’AGEA alle spese, la
domanda era fatta oggetto di nuovo esame dal Tribunale, che, con la
sentenza per cui è oggi ricorso, rigettava il gravame e disponeva
l’integrale compensazione delle spese in ragione dell’effettiva
«incertezza della lite» e della «novità delle questioni trattate».
Il ricorso ora proposto dal Caminiti si vale di cinque motivi, ai quali
non ha inteso replicare l’AGEA.
Memoria del ricorrente ex art. 380-bisl cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso il Caminiti lamenta
l’erroneità in diritto, nonché il vizio motivazionale che inficiano
l’impugnata decisione avendo essa adottato la determinazione in
punto di spese in violazione del giudicato formatosi a seguito della
decisione di primo grado, atteso che l’appello erariale era stato
rigettato, e delle disposizioni in materia di spese processuali.
2.2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente in quanto
afferenti al medesimo profilo decisionale, sono infondati.
RG 27813/12 Caminiti-AGEA
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FATTI DI CAUSA

Essi si fondano sull’indimostrato presupposto che, allorché abbia
statuito l’integrale compensazione delle spese del giudizio, il
Tribunale si sia voluto riferire non alle spese del grado, ma alle spese
dell’intero procedimento, comprensive quindi anche di quelle liquidate
in favore del ricorrente dal giudice di primo grado.

dal giudice d’appello a supporto della propria determinazione suffraga
infatti una siffatta lettura del dictum adottato dal Tribunale, che è
perciò frutto di una personale declinazione interpretativa del
ricorrente operata senza attendibili giustificazioni e tanto più
opinabile se si considera che per effetto del principio devolutivo il
giudice d’appello non avrebbe potuto essere investito della cognizione
di un capo della decisione di primo grado se esso non avesse formato
oggetto di autonoma impugnazione.
3.1. Pure infondati devono stimarsi gli altri motivi di ricorso afferenti
all’analoga statuizione adottata con riferimento al giudizio di appello
ed intesi a denunciare la contrarietà dell’impugnata decisione,
nell’ordine, agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., stante il rigetto
dell’appello erariale (terzo motivo), all’art. 92, comma 2, cod. proc.
civ., non spiegando – e incorrendo perciò anche nel vizio assoluto di
motivazione – le ragioni della disposta compensazione (quarto
motivo) ed, ancora, agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in concorso con
gli artt. 24 e 111 Cost. – parimenti incorrendo ancora nel vizio
assoluto di motivazione – per non essersi attenuta ai canoni di
un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in
materia.
3.2. Vanno qui invero ribadite le ragioni già esternate da questa Corte
nel proprio precedente adottato in relazione ad analoga vicenda e ad
analoghi motivi (Cass., Sez. I, 13/03/2017, n. 6387) e va perciò qui
nuovamente ricordato che il sindacato esperibile in sede di legittimità
Est. bis. Mafulli

RG 27813/12 Caminiti-AGEA
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Nessun elemento testuale o discorsivo nel ragionamento sviluppato

in materia di spese è volto unicamente ad accertare che non risulti
violato il principio di causalità, di guisa che le spese non possano che
far capo alla parte soccombente, sicché esula da esso, rientrando per
contro «nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione
dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite»

compensazione sia disposta per giusti motivi era, ratione temporis,
obbligo del giudice di merito indicarli esplicitamente in motivazione.
Obbligo a cui il decidente di seconde cure si è qui puntualmente
attenuto, appellandosi alla «effettiva incertezza della lite» e alla
«novità delle questioni trattate».
4. Il ricorso va dunque respinto.
Nulla per le spese in difetto di costituzione avversaria.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 7.7.2017
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(Cass., Sez. 5, 6/10/2011, n. 20457), fermo in tal caso che ove la

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