Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30915 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 27/11/2019), n.30915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4354/2017 proposto da:

AUTOTRASPORTI D.D.M. n. di D.M. & C. s.n.c., con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Paolo Tomasi, con domicilio

eletto presso l’Avv. Pierluigi Tiburzi, con studio in Milano in via

Buccari n. 11;

– ricorrente –

e da

R.P., nato a (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avv. Marco Paolo Tomasi, con domicilio eletto presso l’Avv.

Pierluigi Tiburzi, con studio in Milano in via Buccari n. 11;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano

n. 4559/35/2016, pronunciata il 14 giugno 2016 e depositata l’8

settembre 2016;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte emerge quanto segue circa i fatti di causa.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”) notificò alla contribuente un avviso di accertamento con il quale contestò l’importazione, tra il 2009 ed il 2012, di carburante in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, in quantità superiore a quella ammissibile in franchigia. In particolare, i veicoli usati per lo svolgimento dell’attività di autotrasporto presentavano un serbatoio di dimensioni e capacità maggiori rispetto a quelle risultanti dalla scheda tecnica, con conseguente introduzione nel territorio italiano di carburante ammesso in franchigia.

1.1. La contribuente impugnò tale provvedimento innanzi alla CTP di Sondrio, che rigettò il ricorso con sentenza 14/10/14 la quale fu, a propria volta, sottoposta a gravame innanzi alla CTR della Lombardia. Quest’ultima, con sentenza n. 2446/2015, del 5 giugno 2015, confermò la decisione di primo grado, osservando come la lettera e l’interpretazione dell’art. 107 del Reg. n. 1186/2009 impongano di considerare “normale” il serbatoio montato dalla casa costruttrice su tutti i veicoli della stessa tipologia di quelli considerati.

1.2. Avverso tale sentenza fu quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: (primo motivo) violazione e falsa applicazione dell’art. 107 del Reg. CE n. 1186/2009, per avere la CTR ritenuto che per “serbatoio normale” dovesse intendersi unicamente quello montato dalla casa costruttrice su tutti i veicoli della stessa tipologia di quello considerato ai fini degli accertamenti fiscali, nonchè, (secondo motivo) violazione di legge, e in specie, degli artt. 3,53 e 97 Cost., nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 10, per non avere la CTR annullato l’atto impositivo in tutto o, quantomeno, in parte, con riferimento agli interessi sulle somme in contestazione, stante l’affidamento ingenerato nel contribuente dal comportamento dell’Amministrazione.

1.3. Il detto ricorso è stato rigettato da Cass. sez. 5, 23/07/2019, n. 19802, la cui parte motiva è di seguito riportata (nei limiti di quanto rileva ai fini del presente giudizio).

“L’art. 107, p. 1, lett. a), del Reg. n. 1186/2009 prevede che “Fatti salvi gli artt. 108, 109 e 110, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione: a) il carburante contenuto nei serbatoi normali: degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli – dei contenitori per usi speciali, che entrano nel territorio doganale della Comunità”; prosegue il successivo p. 2, lett. c) chiarendo che “per “serbatoi normali”: – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi; – i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’uso diretto del gas come carburante nonchè i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli; – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali”. Orbene, quanto all’interpretazione di tali norme e, in particolare, della nozione di “serbatoio normale”, analoga questione si pose con riferimento all’art. 112, n. 2, lett. c), del Reg. n. 918/83, come modificato dal regolamento n. 1315/88 (di cui il Reg. CE n. 1186/2009 rappresenta, stando al relativo considerando n. 1, la codificazione) e fu risolta dalla Corte di Giustizia con la sentenza 3.12.1998, in causa C-247/97, Schoonbroodt, nei termini che seguono:”quando emana norme che concedono sospensioni di dazi doganali, il Consiglio deve tener conto delle esigenze della certezza del diritto e delle difficoltà alle quali devono far fronte le amministrazioni doganali nazionali (sentenza 18 marzo 1986, causa 58/85, Ethicon, Racc. pag. 1131, punto 12). Ne consegue che siffatte disposizioni devono essere interpretate restrittivamente, conformemente alla loro formulazione, sicchè non possono essere applicate, in contrasto con il loro tenore letterale, a prodotti che non sono da esse menzionati (sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite da C-47/95 a C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 e C-148/95, Olasagasti e a., Racc. pag. I- 6579, punto 20)…la formulazione della definizione di “serbatoi normali” figurante…all’art. 112, n. 2, lett. c), del regolamento n. 918/83, come modificato dal regolamento n. 1315/88…è chiara. Per costituire oggetto di una siffatta qualifica, tali serbatoi devono essere, in particolare, fissati dal costruttore e su tutti i veicoli o contenitori del medesimo tipo”. Nè appare pertinente, al fine di avvalorare una conclusione di tenore diametralmente opposto, il richiamo, svolto dalla parte ricorrente alla p. 17 dell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, alla successiva sentenza 10.9.2014, in causa C-152/13, Holger Forstmann Transporte (la quale, indugiando sulla nozione di “serbatoi normali” di cui all’art. 24, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ha chiarito che essa deve essere interpretata nel senso di non esclude i serbatoi installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli direttamente di carburante che siano stati montati da una persona diversa dal costruttore, purchè detti serbatoi consentano l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione di tali veicoli che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi), non essendo i diversi principi ivi affermati applicabili al campo dei dazi doganali:”tale conclusione – si legge ai p.p. 33 e 34 della motivazione di tale decisione – non è in contrasto con la sentenza Schoonbroodt… Si deve ricordare, infatti, a tale riguardo, che nel procedimento che ha dato origine a detta sentenza, la Corte interpretava non già una disposizione di una direttiva relativa alla tassazione dei prodotti energetici nell’ambito del mercato interno, quale l’art. 24 della direttiva 2003/96, bensì, attraverso la legislazione belga in esame, una disposizione del regolamento n. 918/83 in materia doganale. Orbene, tali testi perseguono obiettivi diversi (v., in tal senso, sentenza Meiland Azewijn, EU:C:2004:499, punto 40). Inoltre, se è vero che la Corte ha affermato, al punto 20 della sentenza Schoonbroodt (EU: C:1998:586), che “le definizioni della nozione di “serbatoi normali” fornite nelle varie disposizioni che possono rivelarsi pertinenti non presentano divergenze significative nel contesto della fattispecie di cui alla causa a qua”, tuttavia l’argomentazione della Corte in quest’ultima sentenza si fonda sulla sua giurisprudenza in materia doganale e non sulla finalità di una disposizioneadottata nell’ambito del mercato interno”.”

La citata Cass. sez. 5, 23/07/2019, n. 19802, infine, dopo aver rigettato il primo motivo di ricorso nei termini innanzi riportati, con riferimento alla seconda censura e sempre nei limiti di quanto rileva in questa sede, ha ritenuto che “non solo la formulazione e l’interpretazione dell’art. 107 cit. erano chiare ab ovo, ma il mero decorso del tempo, abbinato ad un comportamento meramente passivo dell’amministrazione… rappresentano elementi inidonei ad integrare, rispetto alle sanzioni, l’esimente di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2”.

2. In conseguenza delle violazioni tributarie di cui al citato avviso di accertamento, l’Amministrazione notificò altresì agli attuali ricorrenti atto di contestazioni di sanzioni n. (OMISSIS), dagli stessi impugnato innanzi al Giudice tributario.

2.1. L’adita CTP di Sondrio rigettò il ricorso, con sentenza n. 98/01/2015, confermata dalla CTR con la statuizione oggetto di attuale impugnazione.

Il Giudice di secondo grado, in particolare, ritenne legittimamente irrogate le sanzioni ed escluse la buona fede, essendo “pacifico che il tributo doganale evaso introducendo in Italia gasolio per autotrazione del passo del Foscagno è dovuto poichè trattasi di introduzione da territorio extra-doganale (Comune di Livigno art. 3 regolamento Ce del 23-4-2008 Codice doganale Europeo) di gasolio in eccedenza alla franchigia doganali del regolamento Ce n. 1186/2009”.

Sempre per la Commissione regionale, infine, “le plurime e reiterate azioni illecite di importazione del carburante compiute dalle parti ricorrenti hanno comportato l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie…, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12…”.

3. Contro la sentenza d’appello i contribuenti ricorrono, con quattro motivi, mentre l’A.D. si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente necessita dare atto dell’inammissibilità del controricorso dell’A.D., in ragione della mancata prova circa il buon esito della notificazione dello stesso ai ricorrenti.

2. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito evidenziate.

3. I motivi nn. 1 e 2 sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

3.1. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 107 del Reg. CE n. 1186/2009, sostanzialmente sostenendo che “serbatoio normale” non debba intendersi unicamente quello montato dalla casa costruttrice su tutti i veicoli della stessa tipologia di quello considerato ai fini degli accertamenti fiscali.

Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione di legge, in specie degli artt. 3,53 e 97 Cost., nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 10, sostanzialmente per la mancata applicazione, da parte della CTR, del suddetto art. 10, “tra l’altro senza prendere una compiuta posizione sulle articolate doglianze mosse dai ricorrenti sia nel ricorso in appello sia nella memoria D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, ma limitandosi, con assunto apodittico, ad affermare che non sussiste la buona fede dei contribuenti” (si veda, in particolare pag. 18 del ricorso).

3.2. I motivi in esame sono infondati, oltre che inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. (in termini di autosufficienza), in ragione della mancata trascrizione o riproduzione (anche indiretta) tanto del detto atto di contestazione di sanzioni quanto del ricorso in appello, nelle loro parti essenziali, al fine di rendere apprezzabili la censure (per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano, ex plurimis, e limitando i riferimenti solo alle decisioni più recenti: Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01). Il motivo n. 2, peraltro, inammissibilmente prospetta violazione o falsa applicazione di legge, comunque senza neanche argomentarle, sostanzialmente criticando la sentenza sotto il profilo motivazionale e cercando di sostituire la propria valutazione di merito a quella della CTR.

L’infondatezza delle censure, invece, si fonda sulle medesime argomentazioni in diritto di cui a Cass. sez. 5, 23/07/2019, n. 19802 (cfr., punto 1.3 della ricostruzione dei fatti operata in questa sede, al quale si rinvia), ai cui principi si intende dare seguito, anche in merito all’interpretazione restrittiva del riferimento ai “serbatoi normali” operato dall’art. 107 del Reg. CE n. 1186/2009.

Quanto al secondo motivo, comunque, è appena il caso di evidenziare come correttamente la CTR abbia ritenuto “pacifico” il tributo e la sua debenza.

Conformemente a quanto già statuito dalla citata Cass. sez. 5, 23/07/2019, n. 19802, difatti, non solo la formulazione e l’interpretazione dell’art. 107 citato erano chiare ab ovo, ma il mero decorso del tempo, abbinato ad un comportamento meramente passivo dell’amministrazione… rappresentano elementi inidonei ad integrare, rispetto alle sanzioni, l’esimente di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2.

4. I motivi nn. 3 e 4, sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

4.1. Con il motivo n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e/o falsa applicazione” dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, per mancata argomentazione da parte della CTR in merito all’elemento soggettivo inerente le sanzioni applicate.

Con il motivo n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e/o falsa applicazione circa la sussistenza dell’incertezza oggettiva della norma (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6)”.

4.2. Entrambi i motivi sono inammissibili (il secondo è anche infondato).

La questione relativa all’elemento soggettivo (motivo n. 3) non risulta (dalla lettura della sentenza impugnata) essere stata fatta oggetto di motivo di impugnazione in secondo grado nè il contribuente ha provveduto a trascrivere o riprodurre il relativo ricorso in appello al fine di rendere apprezzabile la censura. La doglianza, comunque, non risulta essere stata sviluppata con riferimento a violazioni o false applicazioni di legge bensì in termini di vizio motivazionale e con modalità inammissibili in relazione alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (dopo la sostituzione operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b).

Parimenti, la cesura n. 4, non risulta essere stata sviluppata con riferimento a violazioni o false applicazioni di legge, limitandosi il ricorrente sostanzialmente a riproporre la propria linea interpretativa dell’art. 107 più volte citato.

In merito al profilo inerente l’incertezza oggettiva, infine, è appena il caso di richiamare quanto innanzi argomentato in merito al motivo n. 2, perchè correttamente la CTR ha ritenuto “pacifico” il tributo e la sua debenza. Conformemente a quanto già statuito dalla citata Cass. sez. 5, 23/07/2019, n. 19802, difatti, non solo la formulazione e l’interpretazione dell’art. 107 cit. erano chiare ab ovo, ma il mero decorso del tempo, abbinato ad un comportamento meramente passivo dell’amministrazione… rappresentano elementi inidonei ad integrare, rispetto alle sanzioni, l’esimente di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2.

5. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento, nulla sulle spese in ragione dell’inammissibilità del controricorso.

Sussistono altresì i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (della medesima L. n. 228 del 2012, ex art. 18 in quanto procedimento civile di impugnazione iniziato dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata L. n. 228 del 2012, cioè a decorrere dal 31 gennaio 2013).

P.Q.M.

rigetta il ricorso, dando atto della sussistenza dei presupposti precedenti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norme dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 27 novembre 2019

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