Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30915 del 22/12/2017


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Cassazione civile, sez. I, 22/12/2017, (ud. 28/06/2017, dep.22/12/2017),  n. 30915

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1871/2012, depositata il 27 novembre 2012, ha parzialmente riformato la decisione n. 3526/2010, con la quale il Tribunale di Torino, aveva condannato l’Agenzia per lo svolgimento del XX Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006” a pagare la somma di Euro 169.982,18, oltre accessori di legge, a favore della PAC s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con la C. s.n.c., a titolo di maggiori compensi per le riserve iscritte in relazione al contratto di appalto dell’11 luglio 2003, avente ad oggetto l’esecuzione degli scavi di sbancamento e delle fondazioni speciali per la realizzazione dell’impianto per le piste di bob, slittino e skeleton a (OMISSIS);

per la cassazione della pronuncia di appello ha proposto ricorso la PAC s.p.a. nei confronti dell’Agenzia per lo svolgimento del XX Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006″, affidato ad un solo motivo, al quale la resistente ha replicato con controricorso;

le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso;

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso, la PAC s.p.a. – deducendo l'”errore di diritto della sentenza impugnata per errata interpretazione sulla decadenza e rinuncia alle riserve” – si duole del fatto che la Corte territoriale abbia erroneamente respinto l’appello della società, ritenendo che la riserva n. 1 (errato allibramento del pietrisco), oggetto del gravame, fosse stata superata dalla sottoscrizione, senza riserve, da parte dell’impresa, dell’atto aggiuntivo n. 1 del 17 novembre 2004, recettivo della perizia di variante e suppletiva n. 1 del 9 settembre 2004, da considerarsi come un nuovo ed autonomo contratto modificativo del precedente, che avrebbe, pertanto, superato la predetta riserva;

a parere dell’istante, per contro, la sottoscrizione di un atto aggiuntivo non potrebbe costituire rinuncia implicita alle riserve precedentemente iscritte in contabilità, e confermate nello stato finale dei lavori;

Ritenuto che:

in tema di appalto pubblico ed in applicazione della L. n. 2248 del 1865, all. F, art. 344 nonchè del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 14 qualora l’Amministrazione appaltante richieda lavori diversi ed ulteriori da quelli considerati in contratto, in variante dell’opera appaltata, per un importo di oltre un quinto rispetto a quello globalmente stabilito (e non in relazione al prezzo di singole categorie di lavori), la richiesta medesima non si correli ad un potere dell’Amministrazione cui corrisponda un obbligo dell’appaltatore, il quale, pertanto, a fronte della richiesta della committente, può scegliere se recedere dal contratto oppure proseguire i lavori, dichiarando per iscritto anche, ed eventualmente, a quali le condizioni (Cass. 17/08/2016, n. 17146);

in tale ultima ipotesi, l’accordo fra le parti per l’esecuzione di tale variante per l’importo suindicato – a mezzo di atto di sottomissione dell’appaltatore alla richiesta dell’amministrazione o di atto aggiuntivo – deve parificarsi all’accordo che abbia ad oggetto lavori extracontrattuali in senso stretto e qualificarsi come nuovo ed autonomo contratto modificativo del precedente (Cass. 01/08/2013, n. 18438);

Rilevato che:

nel caso concreto, la Corte territoriale ha accertato, in punto di fatto, che l’atto aggiuntivo n. 1 del 17 novembre 2004, del quale costituisce “parte integrante e sostanziale” la perizia di variante del 9 settembre 2004, conteneva “una ben definita quantificazione metrico-estimativa di ogni singola voce, compresa quella del pietrisco derivante dal materiale di scavo (40.067,53 mc) e del pietrisco derivante da cava (3.542,85 mc) con i rispettivi prezzi di 10 Euro/mc. e di 25 Euro/mc.”, e che i lavori oggetto di tale atto aggiuntivo (Euro 1.656.933,80) superavano il quinto del prezzo complessivamente stabilito per i lavori (Euro 6.597.814,41);

Ritenuto che:

come correttamente stabilito dalla Corte d’appello, la riserva n. 1 debba, pertanto, ritenersi superata dalla stipula di nuovo ed autonomo contratto intercorso tra le parti (in data 17 novembre 2004), dopo l’apposizione di detta riserva e successivamente all’approvazione della suddetta perizia di variante, e che, di conseguenza, per tutte le ragioni suesposte, il ricorso debba essere integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2017

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