Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30914 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 29/11/2018), n.30914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19614-2013 proposto da:

B.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PANUCCIO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 35, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEOTTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO DE PACE, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 248/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 01/03/2013; R.G.N. 1210/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato Panuccio Alberto;

udito l’Avvocato De Pace Antonino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha revocato il decreto ingiuntivo con cui l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria (ora Città Metropolitana) era stata condannata a liquidare a Domenico B., avvocato del Settore Avvocatura – Ufficio Legale dell’Ente, Euro 310.788,42, a titolo di compenso incentivante, per i giudizi definiti tra il 2005 e il 2008.

La Corte territoriale ha ritenuto che l’appellato avesse diritto alla corresponsione dell’inferiore somma di Euro 1.846, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla data di scadenza del semestre in cui il credito era venuto a maturazione.

Il diverso e inferiore importo deriva dall’accertamento, in sede d’Appello, di un errore di calcolo da parte degli Uffici competenti, i quali non avevano tenuto conto di un atto di interpretazione autentica (adottato con Delib. Giunta 1 giugno 2009, n. 122), con cui l’Ente era intervenuto a chiarire, in più punti, la portata del Regolamento delle spese legali vigente (Reg. 4/11/2003, n. 594).

Affermando la natura ricognitiva della Delib. n. 122 del 2009, la Corte territoriale ha stabilito che le modifiche intervenute trovavano applicazione nei confronti del B., ed ha ritenuto che nessun diritto alla corresponsione del compenso calcolato in misura di Euro 310.788, originariamente riconosciuto dall’Amministrazione, e mai corrisposto, fosse maturato in capo al medesimo; ha, altresì, statuito che l’Amministrazione avesse erroneamente incluso, nel compenso incentivante anche il valore di cause conclusesi positivamente con compensazione integrale delle spese, in palese violazione del Regolamento n. 594 del 2003, il quale contemplava l’ipotesi della compensazione delle spese tra le limitazioni e i divieti alla liquidazione dei compensi ai legali dell’ente; ha infine stabilito che il regolamento, nella versione offerta dalla Delib. giugno 2009, aveva disposto che, nelle cause di valore indeterminabile, l’incentivazione dovesse essere calcolata sui minimi tariffari e non nella misura dell’un per cento del valore della causa, e che detto valore non potesse, in ogni caso, superare il tetto massimo di Euro 300.000.

Tale ultima statuizione si riferisce, in particolare, alla causa amministrativa definita con sentenza del Cons. St. n. 6624/2005, la cui incidenza economica era stata ritenuta dalla Corte territoriale decisiva ai fini della determinazione quantitativa della pretesa dell’appellato. La Corte ha in proposito ritenuto che l’incentivo dovesse essere rapportato ai minimi inderogabili delle tariffe forensi, come già previsto dal R.D. n. 1578 del 1933, ai cui principi generali fanno rinvio il regolamento delle spese legali della Provincia e i contratti collettivi (sia nazionale che decentrato) del comparto Regioni ed Enti locali, per i dipendenti degli Uffici Legali con qualifica non dirigenziale. Ha inoltre stabilito che tale percentuale non dovesse intendersi quale misura della partecipazione del singolo professionista, ma quale entrata concorrente ad alimentare il Fondo per l’incentivazione, in cui confluiscono anche altre indennità accessorie, tra cui quelle di posizione e di risultato.

In fatto, poi, la Corte d’Appello ha accertato che il B. non aveva mai provato nè allegato l’esatto valore della causa decisa in sede amministrativa di cui innanzi, e che la misura del compenso accessorio rivendicato non era ricavabile dagli atti dei giudizi di merito, nè a esso poteva risalirsi induttivamente dall’atto dirigenziale di attribuzione del compenso o da altri documenti contenuti nei fascicoli di causa, atteso che una siffatta dimostrazione sarebbe stata, oltre che nuova, tardiva.

A tal fine, il Giudice dell’Appello ha ritenuto che nemmeno l’entità dell’appalto avrebbe potuto fornire alcuna indicazione circa il valore della controversia in sede amministrativa, atteso che questa aveva ad oggetto la mancata esclusione di un’impresa dalla gara, vicenda del tutto svincolata dai predetti criteri quantitativi.

Per la cassazione della sentenza ricorre B.D. con cinque censure. L’amministrazione provinciale di Reggio Calabria (ora Città Metropolitana) resiste con tempestivo controricorso, illustrato da articolata memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, contesta “Violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 342 c.p.c., n. 2 e art. 324 c.p.c.”. La sentenza impugnata avrebbe pronunciato in dettaglio sul calcolo dell’indennità di incentivazione liquidata dal primo Giudice, adottando criteri di valore ultronei rispetto ai motivi proposti nell’opposizione a decreto ingiuntivo, rigettati dal primo Giudice e passati in giudicato, non avendo costituito oggetto d’impugnazione in appello.

In altri termini, il ricorrente lamenta che il giudizio della Corte territoriale ha esorbitato dai motivi di opposizione a decreto ingiuntivo e di appello, con violazione del giudicato interno già formatosi sul quantum del compenso incentivante.

Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta un’errata applicazione da parte della Corte d’Appello della Delib. n. 122 del 2009, conseguente dall’avere il Giudice erroneamente attribuito efficacia meramente ricognitiva e non già innovativa all’atto deliberativo. La conclusione cui perviene la Corte sarebbe apertamente confliggente con il regime ratione temporis applicabile alla fattispecie. Riferendosi a giudizi già conclusi alla data del 2009, essa riguarderebbe diritti già entrati ne patrimonio del ricorrente, che, una volta acquisiti, avrebbero dovuto essere disciplinati dal Regolamento n.594 del 2003 nella sua versione originaria, ancora non soggetta alle modifiche di cui alla Delib. n. 122 del 2009.

Sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente lamenta la mancata valutazione, da parte del Giudice dell’Appello, di una serie di documenti (che elenca), decisivi nel sostenere la tesi dell’applicabilità del regolamento dell’Ente nella prima versione, che confermerebbe l’esattezza della quantificazione contenuta nella Det. Dirig. n. 66.

Il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione dell’art. 10 c.p.c. e del D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, art. 6 in G.U. 18.5.2004, n. 115, s.o. n.95 sulle “Tariffe Forensi 2004”. Rileva la contraddittorietà della pronuncia impugnata la quale, dopo aver fondato la sua argomentazione sulla portata non innovativa del secondo regolamento (delib. n.122 del 2009), si trova costretta ad ammettere che esso è intervenuto altresì a colmare lacune della precedente disciplina, quale quella riguardante la misura del compenso per sentenze favorevoli relative a cause di valore indeterminabile, stabilendo per esse un compenso all’Avvocato basato in via esclusiva sui minimi tariffari. Osserva come una siffatta capacità d’integrazione confermerebbe la natura innovativa e non meramente ricognitiva del provvedimento, con la conseguenza che la nuova disposizione sarebbe inapplicabile al ricorrente, per il quale la misura del compenso avrebbe dovuto essere calcolata in base al valore effettivo della controversia, a norma dell’art. 10 c.p.c..

Il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, denuncia “Violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Circa l’accertamento della mancata prova del valore della causa, la Corte territoriale avrebbe violato il principio di non contestazione: mai alcuna censura era stata mossa dalla Provincia in merito a un valore base di Euro 13.815.000 su cui calcolare la percentuale dell’incentivo. Del tutto arbitrariamente, quindi, la Corte territoriale, abbandonando il criterio del valore della controversia, avrebbe calcolato l’importo nella misura dell’ottanta per cento di quanto liquidato dal Consiglio di Stato a titolo di soccombenza (Euro 1.500), pari a Euro 1.200.

In merito al profilo concernente il vizio di motivazione, la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sulla circostanza decisiva – e oggetto di discussione tra le parti – per cui la determinazione dirigenziale aveva calcolato in Euro 307.600 la percentuale dell’uno per cento sul valore dei due gradi di giudizio.

Il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta, infine “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e 92 c.p.c.” Parte ricorrente afferma l’erroneità della statuizione sulla parziale compensazione delle spese del giudizio di merito, stante l’asserita necessità di cassare la sentenza impugnata.

Preliminarmente va denunciato un profilo d’inammissibilità del ricorso in rapporto all’esposizione sommaria dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Invero, nelle prime quattordici pagine, il ricorrente adotta una metodica espositiva del tutto discordante con la funzione riassuntiva sottesa alla previsione, che non pone in grado il giudicante di percepire agevolmente il rapporto giuridico sostanziale in cui trova origine la controversia, nè lo sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi del giudizio di merito (Sez. Un. n.16628 del 2009).

Inoltre il ricorso manca di autosufficienza, atteso che il ricorrente sviluppa le sue argomentazioni difensive senza produrre nè trascrivere gli atti dai quali fa discendere le proprie pretese, nè specifica in quale sede processuale gli stessi, pur individuati nel ricorso siano stati prodotti (Sez. Un. n. 28547 del 2008; Sez. Un. n. 7161 del 2010).

Nel primo motivo il ricorrente non produce e non trascrive l’atto introduttivo del giudizio d’appello dal quale poter evincere in merito a quali circostanze, poste al Giudice di primo grado – e non censurate in appello – si sarebbe formato il giudicato interno.

Nel secondo motivo, l’affermazione della violazione dei diritti quesiti del ricorrente in virtù dell’irretroattività della delibera n.122 del 2009, di cui il ricorrente asserisce la natura innovativa e non ricognitiva, resta frustrata dalla mancata allegazione della delibera stessa, mentre, sotto l’ulteriore dedotto profilo, inerente alla violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la censura si pone fuori dal perimetro del vizio di motivazione in base alla disciplina ratione temporis applicabile, essendo stata la sentenza pubblicata in data 8 aprile 2013. Parte ricorrente contesta, infatti, che la pronuncia avrebbe omesso totalmente l’esame e la valutazione di documenti “…e nonostante che da quella documentazione fossero provati fatti decisivi ai fini dell’applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 2 riguardanti la costante esecuzione ed applicazione data dall’amministrazione provinciale al Regolamento del 2003” (p. 32 del ricorso). Il ricorrente fa generica menzione dei documenti “elencati” e prodotti in giudizio e delle argomentazioni svolte nelle memorie, ma non riferisce specificamente di fatti decisivi nè dimostra dove, come e quando gli stessi abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti.

Infatti, in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012 è denunciabile in cassazione soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Sez. Un n. 8053 del 2014).

Il terzo motivo prosegue nel tentativo di sviluppare l’argomento introdotto nel secondo motivo inerente alla natura innovativa del regolamento del 2009, al fine di affermarne l’inapplicabilità al ricorrente, ma essa si presta alla stessa censura d’inammissibilità per assenza di autosufficienza, così come enunciato riguardo al secondo motivo.

Va del pari richiamata in proposito la giurisprudenza di questa Corte, là dove afferma che il ricorso deve contenere, a pena d’inammissibilità, “…tutti gli elementi necessari a porre il Giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa…” e in particolare che, “…nell’esposizione del fatto processuale il ricorrente è tenuto ad agevolare la comprensione delle motivazioni della sentenza impugnata e a dimostrare, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione censurata debbono ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Così da ultimo Cass. n.18960 del 2017).

La quarta censura contesta l’affermazione del Giudice territoriale circa il mancato raggiungimento della prova del valore della causa avente a oggetto l’appalto “(OMISSIS)”, su cui la sentenza ha compiuto uno specifico accertamento, con il quale la censura, omette qual si voglia confronto.

Al riguardo, questa Corte con orientamento consolidato, ha stabilito che è inammissibile il ricorso che si risolve in una critica tesa alla rivisitazione del merito ovvero in una contrapposizione dell’interpretazione della parte, a quella della Corte territoriale (da ultimo Cass. n.21992 del 2017).

Neppure sotto il profilo della violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 la censura da ultimo esaminata merita accoglimento; essa lamenta l’omesso esame, da parte della Corte territoriale, della circostanza secondo cui la Det. Dirig. n. 66 del 2009 avesse calcolato in Euro 307.600 il compenso relativo ai due gradi di giudizio prendendo a base il valore della causa. In tal modo prospettata la censura fuoriesce, tuttavia, dai confini del vizio di motivazione secondo la disciplina ratione temporis applicabile, che ritiene denunciabile in Cassazione solo “…l’anomalia motivazionale che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Ancora Sez. Un. n.8053 del 2014). La sentenza gravata, infatti, non incorre in alcuno dei vizi sopra elencati, avendo il giudizio di merito accertato che la Delib. n. 66 del 2009 – mai applicata costituiva il frutto di un’errata applicazione del regolamento sul compenso incentivante vigente.

L’ultima censura, che contesta la statuizione riguardante la parziale compensazione delle spese, alla stregua della domandata cassazione della sentenza, non merita accoglimento, stante l’inammissibilità delle prime quattro censure.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, nei confronti del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma, nell’Udienza Pubblica, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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