Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30914 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 27/11/2019), n.30914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26294/2016 proposto da:

GMA AUTOTRASPORTI s.r.l. in liquidazione, con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Enzo Perrella e Claudio Lucisano, con domicilio

eletto presso l’Avv. Claudio Lucisano, con studio in Roma in via di

Crescenzio n. 91;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– controricorrente –

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 2252/07/2016, pronunciata il 28 gennaio 2016 e

depositata il 15 aprile 2016;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 108/02/2015 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Sondrio.

2. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso cartella di pagamento in materia di accise (n. (OMISSIS) Accise 2014) emessa con riferimento a due prodromici avvisi di accertamento (nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) del 2014) ed a quindici relativi atti di contestazione di sanzioni. Questi ultimi furono ritenuti dall’Amministrazione definitivi in quanto non impugnati, differentemente dai due avvisi di accertamento, invece oggetto di impugnazione in separato giudizio.

La CTP, in particolare, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, ritenne fornita la prova da parte dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (“A.D.”) del contenuto dell’unica busta spedita dall’Amministrazione alla contribuente, e dalla stessa ricevuta,/ consistente non solo nei due avvisi di accertamento di cui innanzi (circostanza pacifica) ma anche dei quindici atti di contestazione di sanzioni (prodotti in primo grado dall’Amministrazione, come chiarito dall’attuale ricorrente) che, invece, secondo la prospettazione di GMA AUTOTRASPORTI s.r.l. in liquidazione, non sarebbero stati contenuti nella detta busta, recante solo il loro specifico elenco oltre ai due avvisi di accertamento.

3. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione e sempre per quanto ancora rileva in questa sede, rigettò l’appello della contribuente confermando, anche in punto di fatto, la statuizione di primo grado circa la prova del contenuto della busta spedita dall’Amministrazione (per notifica diretta) e ricevuta dalla contribuente, recante i due avvisi di accertamento, i quindici relativi atti di contestazione di sanzioni (prodotti in giudizio dall’A.E.) oltre che lo specifico elenco di tutti i detti atti oggetto di notifica mediante unica raccomandata.

La Commissione regionale argomentò, in particolare, dal peso della busta emergente dalla distinta di spedizione (compreso fra 310 grammi e 1.000 grammi), non compatibile con i soli due atti di accertamento (per un totale di soli 4 fogli), oltre che dalla presenza, nella detta busta, proprio dell’elenco degli atti notificati, tra i quali anche i quindici atti di contestazione di sanzioni (elenco prodotto in giudizio dalla stessa contribuente che, come chiarito dalla CTR, nonostante l’assunta discordanza tra elenco ed atti contenuti, non si attivò verso l’Amministrazione).

4. Contro la sentenza d’appello la contribuente propone ricorso, affidato a quattro motivi, mentre l’A.D. si difende con controricorso, prospettando anche profili di inammissibilità di taluni motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in ragione dell’apparente motivazione circa l’accertamento in merito al contenuto dell’unica raccomandata spedita direttamente dall’Amministrazione e ricevuta dalla contribuente.

2.1. Il motivo (comunque inammissibile) è infondato, avendo la CTR concretamente motivato estrinsecando l’iter logico-giuridico fondante la decisione circa l’accertamento del contenuto della busta. Essa difatti argomenta, in particolare, dal peso della busta emergente dalla distinta di spedizione (compreso fra 310 grammi e 1.000 grammi), ritenuto non compatibile con i soli due atti di accertamento (per un totale di soli 4 fogli), oltre che dalla presenza, nella detta busta, proprio dell’elenco degli atti notificati, tra i quali anche i quindici atti di contestazione di sanzioni (elenco prodotto in giudizio dalla stessa contribuente che, come chiarito dalla CTR, nonostante l’assunta discordanza tra elenco ed atti contenuti, non si attivò verso l’Amministrazione).

La censura è per altri profili comunque inammissibile ove, in realtà, nel tentativo di prospettare un vizio motivazionale, comunque in termini non compatibili con l’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), in realtà intende sostituire la propria valutazione degli elementi probatori a quella del Giudice di merito, come emerge dai plurimi riferimenti nel ricorso (anche) ad errori marchiani nella valutazione complessiva dei fatti, all’assenza di sufficienza e coerenza motivazionale oltre che alla mancata chiarezza dell’iter logico-argomentativo (per il detto profilo di inammissibilità si veda, ex plurimis, Cass. sez. 6-3, 04/04/2017, n. 8758, Rv. 64369001).

3. Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di acquisizione e valutazione delle prove in relazione agli artt. 1335 e 2697 c.c.”.

In sostanza, dopo aver dato per integralmente trascritte “tutte le questioni ed eccezioni di cui al motivo che precede”, il contribuente esplicitamente ritiene la sentenza impugnata “viziata sotto il diverso profilo della violazione di legge in relazione alla modalità con cui il Giudice ha valutato le prove e ne ha attribuito carattere decisorio in materia di presunzione”.

3.1. Il motivo in esame, oltre che infondato, è inammissibile, prospettando una “violazione di legge” con riferimento alla “valutazione delle prove” in termini di cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove, peraltro con specifico riferimento agli

artt. 115 e 116 c.p.c. (ex plurimis, per l’inammissibilità della

deduzione di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove: tre le più recenti, Cass. sez. 3, 17/09/2019, n. 23152, in motivazione, oltre che la Cass. sez. 3, 10/06/2016, n. 11892, Rv.640194-01).

In ogni modo, in particolare, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) che è idonea ad integrare vizio di legittimità (peraltro deducibile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) solo quanto (diversamente dal caso di specie) il Giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (ex plurimis, tra le più recenti, Cass. sez. 6-3, 17/09/2019, n. 23145, in motivazione, oltre che la precedente Cass. sez. 3, 10/06/2016, n. 11892, Rv. 640193-01).

Non sussiste altresì la violazione dell’art. 115 c.p.c. che può invece essere dedotto come vizio di legittimità solo denunciando che il Giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche quando (come nella specie) il medesimo, nel valutare le prove ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (ex plurimis, tra le più recenti, Cass. sez. 6-3, 17/09/2019, n. 23145, in motivazione, oltre che la precedente Cass. sez. 3, 10/06/2016, n. 11892, Rv. Rv. 640192-01).

4. Con il motivo n. 3, si deducono “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, sempre inerente il contenuto dell’unica raccomandata spedita dall’Amministrazione e ricevuta dalla contribuente.

4.1. Il motivo in esame è infondato, oltre che inammissibile ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c., in ragione della c.d. “doppia conforme” proprio circa le ragioni di fatto poste alla base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto del relativo appello, come emerge dallo stesso ricorso (ex plurimis: Cass. sez. 3, 06/08/2019, n. 20994; Cass. sez. 3, 22/12/2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. sez. 2, 10/03/2014, n. 5528, Rv. 630359-01).

La CTR ha difatti motivato in merito (nei termini sintetizzati al precedente punto n. 2.1), sostanziandosi le censure, per il resto, nel tentativo di una rivalutazione dell’apprezzamento del complessivo compendio probatorio da parte del Giudice di merito.

5. Con il motivo n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c.”, in relazione al “divieto di doppia presunzione”.

5.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non emergendo, dalla sua stessa formulazione, in quali termini la CTR avrebbe fondato la decisione su una “doppia presunzione” oltre che in ragione del mancato riferimento normativo in virtù del quale, a dire del ricorrente, il meccanismo inferenziale (logico-deduttivo) caratterizzante le presunzioni semplici non opererebbe con riferimento alla prova del contenuto della raccomandata.

6. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono altresì i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (della medesima L. n. 228 del 2013, ex art. 18 in quanto procedimento civile di impugnazione iniziato dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata L. n. 228 del 2012, cioè a decorrere dal 31 gennaio 2013).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano, in favore della controricorrente, in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto della sussistenza dei presupposti, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norme dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 27 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA