Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30913 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 27/11/2019), n.30913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16095/2012 proposto da:

GI & GI AUTO DI G.E. & C s.n.c., in persona del

legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Salvatore Lorenzo Campo, con domicilio eletto presso l’Avv. Alessia

Bernardi, con studio in Roma in via S. Leo n. 48/C;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria della Lombardia n.

71/32/2011, pronunciata il 6 aprile 2011 e depositata l’11 maggio

2011;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) avverso la sentenza n. 51/05/2010, emessa dalla CTP di Varese. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta avverso due avvisi di accertamento, relativi agli esercizi 2003 e 2004, per recupero di IVA indebitamente detratta su fatture ritenute soggettivamente inesistenti in quanto emesse da (due) società c.d. “cartiere” interposte fittiziamente nell’acquisto (invece diretto) di vetture usate da fornitore estero (avvisi n. (OMISSIS) IVA 2003 e n. (OMISSIS) IVA 2004).

2. La CTR, in particolare, ritenne accertata l’inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate, in forza di interposizione fittizia nell’acquisto (invece diretto) dal fornitore estero, in ragione di una pluralità di elementi, tra i quali, oltre all’assenza di struttura aziendale effettiva delle fatturanti, la mancanza di documentazione di transito e di consegna delle autovetture dal fornitore estero alle società interposte e da queste alla contribuente, con conseguente invio e consegna diretta alla ricorrente GI & GI AUTO s.n.c..

3. Contro la sentenza d’appello la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi mentre l’A.E. si difende con controricorso (prospettando anche diversi profili di inammissibilità di entrambi i motivi).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato solo con riferimento al motivo II, nei limiti e termini di seguito evidenziati.

2. Con il motivo I, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono: “violazione ed errata applicazione di norme di diritto e, precisamente, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, commi 2 e 4 e art. 54, comma 3”.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile sotto plurimi profili.

Con esso, nonostante il riferimento in rubrica a “violazione ed errata applicazione di norme di diritto…, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si prospetta la nullità della sentenza, “per violazione di legge” consistente nell’omissione di “valutazione, esame e riscontro in merito all’effettiva sussistenza dei tassativi presupposti, di fatto e di diritto, espressamente sanciti, a pena di nullità, nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, commi 2 e 4 e art. 54, comma 3”, con riferimento esplicito ai due avvisi di accertamento (in particolare pag. 8, 9 e ss. del ricorso).

Così facendo, il ricorrente intende sindacare, innanzi a questa Corte, gli atti impositivi, per difetto di motivazione, senza comunque neanche addurre di averli censurati sotto tale profilo in sede di merito. Peraltro, il motivo difetta di specificità (in termini di autosufficienza) per la mancata trascrizione o riproduzione (anche indiretta) dei detti avvisi nelle parti essenziali, al fine di rendere apprezzabile la censura (per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano, ex plurimis, e limitando i riferimenti solo alle decisioni più recenti: Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5,), 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv./ 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

3. Con il motivo II, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (ratione temporis applicabile nella formulazione antecedente alla sua sostituzione ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), si deducono: “nullità della sentenza… per carente o contraddittoria motivazione in merito ai fatti controversi e decisivi per il giudizio, nonchè per erronea valutazione delle prove documentali addotte”.

Al di là della formulazione della rubrica, con la censura in esame ci si duole dell’omessa valutazione ed attento esame delle prove documentali che, a dire del contribuente, avrebbero dimostrato l’oggettiva esistenza delle operazioni, tra le quali le lettere di vettura internazionali (CMR) inerenti la consegna delle vetture dal fornitore estero non direttamente al contribuente ma alle due società intermediarie. Di conseguenza, il ricorrente sindaca anche l’aspetto relativo alla decisione della CTR circa il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante in capo al contribuente.

3.1. La doglianza, ammissibile nei termini di cui innanzi, è fondata non essendosi la CTR confrontata con la detta documentazione ed avendo anzi posto a base della decisione proprio la mancanza di documentazione di transito e di consegna delle autovetture dal fornitore estero alle società interposte e da queste alla contribuente, con conseguente prova dell’invio e consegna diretta alla ricorrente GI & GI AUTO s.n.c.

4. In conclusione, in accoglimento del solo motivo II, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione del motivo accolto, coni2 rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di /-) legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 27 novembre 2019

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