Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30913 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30913 Anno 2017
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

sul ricorso 12496/2013 proposto da:
Civilta’ Futura Coop Soc. a r.I., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n.2,
presso lo studio di Placidi Alfredo, rappresentata e difesa
dall’avvocato Quinto Pietro, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Miccoli Vincenzo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregoriana
n.54, presso lo studio dell’avvocato Confortini Giulio, rappresentato
e difeso dall’avvocato Murianni Francesco, giusta procura a margine
del controricorso;
1

Data pubblicazione: 22/12/2017

-controricorrente nonchè contro
Comune di Ginosa;
– intimato –

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 27/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/06/2017 dal cons. DOGLIOTTI MASSIMO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che chiede che la Corte di
Cassazione rigetti il ricorso con le conseguenze previste dalla legge.

In un procedimento tra Miccoli Vincenzo e Cooperativa Civiltà Futura
a r.I., nonchè Comune di Ginosa, avente ad oggetto determinazione
di indennità di esproprio di un terreno, la Corte di Appello di Lecce,
Sezione distaccata di Taranto / con sentenza in data 27/2/2013,
determinava detta indennità nell’importo di C. 359.358,00.
Ricorre per cassazione la Coop. Civiltà Futura, che deposita pure
memoria difensiva.
Resiste con controricorso il Miccoli.
Non svolge attività difensiva il Comune .
Con un unico motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 37 DPR
327 del 2001 nonché vizio di motivazione, con riguardo alla
determinazione dell’indennità di esproprio. Il motivo è in parte
infondato in parte inammissibile.
Al caso di specie non è applicabile l’art. 37 predetto, ove si prevede
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avverso la sentenza n. 125/2013 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

che, quando l’espropriazione sia finalizzata ad attuare interventi di
riforma economico-sociale,l’indennità è ridotta del 25%, bensì l’art.
36 riguardante l’espropriazione finalizzata alla realizzazione di opere
private di pubblica utilità che non rientrino nell’ambito dell’edilizia
residenziale pubblica ovvero di piani di insediamenti produttivi di

ha promosso una procedura espropriativa per la realizzazione di un
centro socio assistenziale sanitario la cui attività è stata dichiarata di
pubblica utilità).
Lamenta altresì la ricorrente che non sia stato utilizzato il metodo
sintetico-comparativo e che non si sia tenuto conto delle osservazioni
del CT di parte.
Tali censure sono attribuite a vizio di motivazione. L’art. 360 n. 5
novellato, e armlicabile ratione temporis, considera soltanto fatti
storici specifici, oggetto di discussione tra le parti C omessi cl3l giudice
( al riguardo, Cass. S.U. n.8053/14). Al contrario, nella specie, si
propone una valutazione alternativa a quella effettuata dal giudice a
quo con motivazione adeguata e priva di errori di diritto: la scelta del
metodo sintetico comparativo rispetto a quello analitico, come
richiesto dal CT di parte.
E’ appena il caso di precisare che i valori fiscali posti a base dell’Ici
non sempre rispecchiano i valori di mercato e, in quanto tali, non
possono rappresentare criteri assoluti cui uniformarsi nella
determinazione dell’indennità di espropriazione, come sembra
sostenere la ricorrente.
Va conclusivamente rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

iniziativa pubblica (nella specie la ricorrente è un soggetto privato che

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso ; condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali nei confronti della parte costituita che si liquidano
in C. 5.000,00 per compensi , oltre C. 200,00 per esborsi, spese

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Roma, 28/6/2017

11 FUllZiOnaria GiUdi
DOU.S.Sa

forfettarie ed accessori di legge.

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