Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30912 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 29/11/2018), n.30912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9747/2016 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

LIEGI N. 2, presso lo studio dell’avvocato MARIO ROSATI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROSA GAVONA

19, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO GRASSIA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8199/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/12/2015 R.G.N. 6866/2013.

Fatto

RILEVATO

1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la ASL Frosinone a pagare a G.P. le differenze retributive correlate allo svolgimento di mansioni di dirigente di Unità Operativa Complessa, espletate dal marzo 2000 al 31.12.2006;

2. avverso questa sentenza la Azienda Sanitaria Locale di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, al quale ha resistito con controricorso G.P..

Diritto

CONSIDERATO

3. con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del CCNL dell’Area Dirigenza medica e Veterinaria dell’8.6.2000 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52; sostiene che: agli incarichi di natura dirigenziale non si applica, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, art. 52 del medesimo D.Lgs.; in coerenza con la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, art. 18, comma 7 del CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Sanitaria dell’8.6.2000 esclude la configurabilità di mansioni superiori nelle ipotesi di svolgimento di mansioni effettuate in caso di sostituzione e attribuisce, ove la sostituzione si sia protratta per oltre due mesi, la specifica indennità di sostituzione, erogata pacificamente al G.;

4. il motivo è fondato;

5. la questione che viene in rilievo è già stata oggetto di esame da parte di questa Corte che, pronunciando in fattispecie sovrapponibile a quella qui controversa, ha affermato che “la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poichè avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicchè non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.” (Cass. n. 16299/2015 e negli stessi termini Cass. n. 15577/2015, n. 584/2016, n. 9879/2017);

6. il Collegio intende dare continuità all’orientamento espresso dalle richiamate pronunce, perchè l’esegesi del quadro normativo e contrattuale non consente di estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale;

7. l’inapplicabilità ai dirigenti dell’art. 2103 c.c., sancita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, era già stata affermata dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 13 e discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale

gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato;

8. per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo 2^;

9. quanto alla dirigenza sanitaria, inserita “in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello” (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15), la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall’art. 2103 c.c., è ribadita dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, inserito dal D.Lgs. n. 229 del 1999, nonchè dall’art. 28, comma 6, del CCNL 8.6.2000 per il quadriennio 1997/2001, secondo cui “nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto… che data l’equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l’art. 2103 c.c., comma 1”;

10. il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite, ed al comma 3 fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”.

11. la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all’art. 18, comma 7, del CCNL 8.6.2000 hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, comma 5, che “le sostituzioni….non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria”. Hanno, quindi, previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta (Lire 1.036.000 per la sostituzione del dirigente di struttura complessa e Lire 518.000 per la struttura semplice).

12. il comma 4 della disposizione contrattuale prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici;

13. è, però, significativo che le parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall’omesso rispetto del termine e l’omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l’espletamento di mansioni superiori;

14. il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz’altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell’intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall’incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata;

15. le considerazioni che precedono inducono, pertanto, il Collegio a non condividere il diverso orientamento espresso da Cass. n. 13809/2015, che ha ritenuto di poter ravvisare lo svolgimento di mansioni superiori in caso di sostituzione protrattasi oltre il limite massimo di dodici mesi;

16. la pronuncia, rimasta isolata, è stata superata dalle decisioni richiamate al punto 4, sicchè allo stato non è più configurabile un effettivo contrasto, idoneo a giustificare la rimessione ex art. 374 c.p.c., comma 2, alle Sezioni Unite di questa Corte.

17. in via conclusiva il ricorso deve essere accolto, perchè la sentenza impugnata, ha errato nel ritenere applicabile alla fattispecie il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52;

18. la stessa, pertanto, deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte territoriale indicata in dispositivo che si atterrà ai principi enunciati nei punti che precedono provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso neì sensi di cui in motivazione.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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