Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30911 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 29/10/2021), n.30911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14416-2015 proposto da:

S.S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO PICOTTI;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, in persona del Rettore

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. GRAMSCI 24, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO DI

NITTO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 8731/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/11/2014 R.G.N. 3923/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI

ROBERTO, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 26 novembre 2014 n. 8731 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da S.O.S. – dipendente a termine dall’1 marzo 2004 al 31 ottobre 2007 dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di ROMA “LA SAPIENZA” (in prosieguo: UNIVERSITA’), in forza di distinti decreti rettorali di nomina, in qualità di lettore di scambio – per l’accertamento della nullità del termine apposto ai suoi incarichi e della intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura privatistica nonché per la condanna dell’UNIVERSITA’ alla riammissione in servizio ed al pagamento delle retribuzioni ovvero al risarcimento del danno, oltre alla contribuzione omessa.

2. La Corte territoriale osservava che gli incarichi erano disciplinati dagli accordi culturali conclusi tra l’Italia ed i Paesi Esteri – tra cui la Norvegia – e dalla L. n. 62 del 1967, abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008, solo successivamente ai fatti di causa.

3. La categoria dei lettori di scambio, di cui alla cit. L. n. 62 del 1967, art. 24 era distinta da quella dei lettori di madrelingua straniera – di cui al D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 – e da quella dei collaboratori ed esperti linguistici – di cui al D.L. n. 120 del 1995, art. 4 conv. in L. n. 236 del 1995 – subentrati ai primi.

4. Il mancato assorbimento della figura dei lettori di scambio nella figura dei lettori di madrelingua straniera era attestato dalla L. n. 705 del 1985, art. 7 di interpretazione autentica del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 secondo cui restava fermo il disposto della L. 24 febbraio 1967, n. 62, art. 24 concernente gli incarichi annuali conferiti a lettori di nazionalità straniera in esecuzione di specifici accordi internazionali.

5. L’identità funzionale di attività tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato era ragione sufficiente – anche alla luce del principio di non discriminazione sancito dai Trattati Europei – per una regolamentazione uniforme del loro trattamento giuridico nello svolgimento del rapporto ma non inficiava di per sé la legittimità della apposizione del termine.

6. Il rapporto di causa si iscriveva nel sistema disegnato dalla L. n. 62 del 1967 – che presentava caratteri di specialità rispetto al D.L. n. 120 del 1995, art. 4 conv. in L. n. 236 del 1995 e rispetto al D.Lgs. n. 368 del 2001- ed era conforme alla suddetta legge, specificamente quanto alla predeterminazione della durata.

7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza S.O.S., articolato in cinque motivi di censura, cui ha resistito l’UNIVERSITA’ con controricorso. L’INPS ha depositato procura alle liti.

8. Il ricorrente e l’Università hanno depositato memoria.

9. Il PM ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 62 del 1967, art. 24 in relazione al D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 ed alla L. n. 236 del 1995, art. 4 nonché violazione del divieto di discriminazione, anche indiretta, basata sulla nazionalità, di cui all’art. 3 Cost. ed all’art. 45 TFUE (già art. 39 ed art. 48 trattato CE), quale interpretato ed applicato ai rapporti di lavoro dei lettori di madrelingua straniera e dei collaboratori ed esperti linguistici nelle sentenze della Corte di Giustizia del 30 maggio 1989 e del 2 agosto 1993; del 26 giugno 2001 e del 18 luglio 2006, di condanna dell’Italia; infine del 15 maggio 2008 in causa DELAY, di interpretazione pregiudiziale in materia di lettori di scambio.

2. Si censura la sentenza per avere contrapposto la categoria dei lettori di scambio a quella dei lettori di madrelingua straniera – di cui al D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 – e dei collaboratori ed esperti linguistici – di cui alla L. n. 236 del 1995, art. 4 e per avere ritenuto legittima una totale diversità di disciplina dei relativi rapporti.

3. Si assume che la L. n. 62 del 1967, art. 24 non avrebbe affatto introdotto una autonoma figura di lettore ma regolato diversamente soltanto i presupposti e le modalità di assunzione.

4. Con il secondo mezzo si lamenta- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- violazione dei principi di diritto comunitario, come interpretati nelle sentenze della Corte di Giustizia del 26 giugno 2001 e 18 luglio 2006, di condanna dell’Italia e 15 maggio 2008 in causa DELAY, in relazione al divieto di discriminazione, anche indiretta, per nazionalità, di cui all’art. 45 TFUE (già art. 39 ed art. 48 Trattato CE) in relazione al diritto ad una piena ed unitaria ricostruzione di carriera.

5. Si deduce che la Corte di Giustizia avrebbe affermato il diritto dei lavoratori stranieri alla ricostruzione di carriera, correlato alla conversione dei contratti a tempo determinato con termine illegittimo, per il solo fatto che i lavoratori nazionali fruiscono in casi simili della medesima tutela.

6. Con la terza critica la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 5 della L. n. 236 del 1995, art. 4 e dell’art. 1419 c.c., comma 2, nonché dei principi di diritto comunitario di cui alle sentenze della Corte di Giustizia del 30 maggio 1989 e del 2 agosto 1993 nonché del 15 maggio 2008.

7. Ha dedotto la applicabilità ai lettori di scambio del D.Lgs n. 368 del 2001, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze del 30 maggio 1989 e del 2 agosto 1993) secondo cui una disposizione di diritto nazionale che limiti la durata del rapporto di lavoro tra le università ed i lettori di lingua straniera – (nella specie ad un anno, con possibilità di rinnovo per non più di cinque anni, ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28, comma 3) – deve ritenersi in contrasto con il diritto comunitario laddove una tale limitazione non esista per gli altri insegnanti.

8. Sulla base di tale assunto, il ricorrente ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 – (non vi erano esigenze temporanee e dal momento della prima assunzione non era stato apposto alcun termine né indicata alcuna ragione giustificativa del termine) – ed art. 5 (egli era stato assunto per tutto il triennio 2003/2006 senza soluzione di continuità, ed anche oltre il triennio, nel successivo anno accademico 2006/2007), concludendo nel senso della natura ab origine a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

9.1 tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

10. La questione dello status dei lettori di scambio e del rapporto tra tale categoria e quella dei lettori di madre lingua di cui al D.P.R. n. 382 del 1980, (poi collaboratori ed esperti linguistici) è stata esaminata, in epoca successiva alla sentenza impugnata, dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 21 settembre 2017 n. 21972.

11. Si è ivi evidenziato che la sentenza della Corte di Giustizia del 15 maggio 2008 in causa C 276/2007 DELAY, sulla quale si basano i motivi di ricorso, muoveva dal presupposto, di cui all’ordinanza di rimessione, che il rapporto di lavoro del lettore di scambio dovesse essere inquadrato nell’ambito dei rapporti di diritto privato.

12. In questo contesto la Corte di Giustizia enunciava il principio secondo cui il giudice nazionale, ove constatasse un nesso di continuità tra le mansioni svolte come lettore di scambio e quelle successivamente svolte dalla stessa parte come collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato, dovrebbe verificare se un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato, ex lege n. 230 del 1962, del riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla prima assunzione (con conseguenze sulla retribuzione, il calcolo della anzianità ed il versamento dei contributi).

13. Il presupposto suddetto è stato tuttavia smentito dalle Sezioni Unite, che, sulla base di una puntuale ricostruzione del quadro normativo e della giurisprudenza, anche costituzionale – cui in questa sede si fa rinvio – hanno evidenziato che la categoria dei lettori di scambio è disciplinata in maniera distinta da quella degli altri lettori di lingua straniera, poi divenuti collaboratori linguistici. In particolare, &,d essi non si è mai applicato il D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28, che definiva il rapporto di diritto privato.

14. In definitiva, il rapporto di lavoro dei lettori di scambio, instaurato in base alla L. n. 62 del 1967, art. 24 è di natura pubblicistica; viene dunque a cadere il parametro di riferimento assunto dalla Corte di Giustizia nella suddetta sentenza del 15 maggio 2008 ai fini dell’accertamento del trattamento discriminatorio del lavoratore straniero.

15. Infatti la ratio decidendi del giudice Europeo è incentrata sulla applicabilità alla fattispecie della disciplina sui contratti a termine di natura privatistica di cui alla L. n. 230 del 1962 ed, in particolare, dell’art. 2 di tale legge, che prevede e disciplina la conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

16. Chiarita la natura del rapporto di lavoro dei lettori di scambio, le Sezioni Unite hanno altresì rammentato che per costante giurisprudenza, anche del giudice amministrativo, è esclusa la conversione del rapporto di lavoro a termine instaurato con una Pubblica amministrazione in violazione di legge in rapporto a tempo indeterminato, principio ribadito dalle Sezioni Unite anche nel regime del pubblico impiego privatizzato, con l’arresto n. 5072/2016.

17. Resta, dunque, in radice esclusa la ipotizzabilità di una qualsiasi discriminazione del lavoratore straniero rispetto al trattamento riservato al lavoratore nazionale, cui è parimenti precluso l’accesso all’impiego pubblico a tempo indeterminato a seguito della conversione di un rapporto a termine illegittimo.

18. Alla luce delle richiamate indicazioni delle Sezioni Unite, risulta evidente, altresì, la inapplicabilità dei principi fissati nelle sentenze della Corte di Giustizia 26 giugno 2001 in causa C 212/1999 e 18 luglio 2006 in causa Euro 119/2004, egualmente rese avendo quale termine di comparazione i diritti garantiti dalla L. n. 230 del 1962 al lavoratore a termine in caso di conversione del contratto a termine ex lege n. 230 del 1962.

19. Le Sezioni Unite hanno parimenti escluso la applicabilità dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia con le sentenze 30 maggio 1989 in causa C 33/1988 e 2 agosto 1993 nei procedimenti riuniti C 259/1991, C 331/1991 e C 332/1991, osservando che in dette pronunce la Corte di Giustizia ritenne la normativa di cui al D.P.R. n. 382 del 1980, art. 24 contraria all’art. 48 del Trattato CE – nella parte in cui stabiliva la durata annuale dei contratti tra l’Università ed i lettori di lingua straniera, rinnovabile sino ad un massimo di cinque anni – in ragione della sostanziale equiparazione di tali contratti a termine rispetto a quelli stipulati con il personale insegnante delle Università.

20.Hanno osservato le Sezioni Unite che tale equiparazione non può essere affermata per i lettori di scambio, in relazione ai quali la instaurazione del rapporto è subordinata alla esistenza di accordi culturali stipulati dallo Stato Italiano con lo Stato di appartenenza del lettore, al quale è conferito il potere di designare i soggetti tra i quali dovrà essere effettuata la scelta ed anche di intervenire sulla determinazione del trattamento economico.

21. In questa sede va aggiunto che la differenza tra i lettori di scambio ed il personale docente a termine dell’Università è rimasta inalterata nel periodo successivo alla privatizzazione; la disciplina del rapporto di lavoro dei primi ha infatti continuato ad essere regolata dalla L. n. 62 del 1967, art. 24 fino all’abrogazione intervenuta ad opera del D.L. n. 112 del 2008, art. 24, conservando il loro rapporto di impiego natura pubblicistica.

22. Va, infine, evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21831/2014; Cass. nn. 5220 e 14776 del 2016; Cass. n. 18709/2019; Cass. 12876/2020) è ormai consolidata nell’escludere la conversione dei rapporti a termine instaurati in violazione di legge alle dipendenze dell’Università anche in riferimento ai rapporti, di diritto privato, instaurati con i lettori di madrelingua straniera, poi collaboratori ed esperti linguistici, ritenendo a ciò ostativa la natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro, sicché non è predicabile sotto questo profilo alcuna disparità di trattamento tra le due categorie.

23. Con il quarto motivo si impugna la sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistenti:

– nella denunciata insussistenza nel caso concreto di qualsiasi ragione temporanea giustificante la apposizione del termine, mai allegata e tanto meno provata dall’Università ed anzi smentita dal fatto, risultante dagli atti, che quanto meno dall’anno 1978 era proseguito senza soluzione di continuità presso l’UNIVERSITA’ resistente – Facoltà di lettere e filosofia l’insegnamento della lingua norvegese a cura di lettori di scambio laddove anche la L. n. 236 del 1995, art. 4 precisava che i collaboratori ed esperti linguistici devono essere assunti normalmente a tempo indeterminato;

– nel fatto che egli non aveva mai sottoscritto un contratto in cui risultasse apposta, per iscritto, e motivata la apposizione del termine, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2;

– nella nullità della previsione del termine contenuta nel bando di selezione per contrarietà alla previsione generale di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, ed alla previsione specifica di cui alla L. n. 236 del 1995, art. 4, comma 2, sulla natura normalmente a tempo indeterminato del rapporto di lavoro;

– nel fatto che il rapporto era stato rinnovato anche per l’anno accademico 2006/2007, oltre il triennio previsto nel bando.

– nella violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 essendo avvenute assunzioni successive a termine senza alcuna soluzione di continuità dal marzo 2004 all’1 novembre 2007, per una complessiva durata di tre anni ed otto mesi;

– nella assenza di ogni suo comportamento tacito di accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro;

– nella assunzione per l’anno accademico 2003-2004 in forza di decreto rettorale del 5 marzo 2005 n. 36, quando egli già svolgeva la sua attività presso l’Università da più di un anno, avendo iniziato la prestazione dall’1 marzo 2004, circostanza che comportava l’impossibilità di apporre un termine di durata.

24.11 motivo è inammissibile, per un duplice ordine di considerazioni.

25.In primo luogo, esso difetta di specificità in ordine alla individuazione dei fatti storici di cui si denuncia l’omesso esame, non essendo stati trascritti né gli atti di causa attraverso i quali detti fatti sarebbero stati portati all’esame del giudice del merito né i documenti sui quali la censura si fonda.

26.In ogni caso, poi, la decisività dei fatti che il giudice dell’appello non avrebbe considerato si fonda sul presupposto che al rapporto di lavoro dei lettori di scambio si applichi il D.Lgs. n. 368 del 2001 ovvero il DL n. 120/1995, ciò che è stato escluso dalla sentenza impugnata con statuizione immune da censure, come osservato nell’esaminare i primi tre motivi di ricorso.

27. Con il quinto mezzo viene dedotta violazione della L. 4 novembre 2019, n. 183, art. 32 per non avere il giudice dell’appello considerato che aveva impugnato i contratti a tempo determinato con raccomandata del 21 gennaio 2011, chiedendo altresì il risarcimento del danno anche ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32 sicché la sentenza impugnata, non avendo disposto la conversione, violava anche questa norma.

28. Il motivo è inammissibile.

29. Esso infatti non si confronta con la preliminare statuizione di legittimità dei rapporti a termine, in quanto conformi alle previsioni della L. n. 62 del 1967, art. 24 costituente unica norma di disciplina della fattispecie.

30. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

31. Le spese di causa si compensano tra le parti, per essere intervenuta la citata sentenza delle Sezioni Unite in epoca successiva alla notifica del ricorso.

32. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA