Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30911 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30911 Anno 2017
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARDIN OSVALDO, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Parenti,

Data pubblicazione: 22/12/2017

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie C O e c
n. 114
– ricorrente contro
FRATELLI FRISANCO CARLO E GIOVANNI PALO S.N.C.
– intimata avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione
distaccata di Olbia n. 385/2012 depositata il 3 dicembre 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio
2017 dal Consigliere Carlo De Chiara;
Rilevato che:
il ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento della
raccomandata con cui è stata eseguita la notifica del ricorso a
mezzo del servizio postale, onde il ricorso stesso va dichiarato

inammissibile (Cass. Sez. U. 14/01/2008, n. 627);
in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre
provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012,

versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 maggio
2017

n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di

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