Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30910 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 29/11/2018), n.30910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13648/2013 proposto da:

S.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GUGLIELMO SALICETO 4, presso lo studio dell’avvocato DANIELA

FIORETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ADRIANO GAROFALO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

U.S.L. BA/(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2770/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/07/2012, R.G.N. 599/2008.

Fatto

RILEVATO

che:

S.G., nel novembre 1993, sulla base di iscrizione da parte della U.S.L. Ba/(OMISSIS), inizio l’attività di medico di base convenzionato nel Comune di Giovinazzo, ma in data 14.12.1993 gli venne comunicata la revoca della convenzione, a causa della sospensione della deliberazione di approvazione della graduatoria da cui era derivata la sua nomina e ciò per il sopravvenire di ordinanza di sospensiva emessa dal T.A.R. Puglia;

instaurato procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., presso la Pretura di Bitonto, era poi intervenuta, in data 13.4.1994, la rimozione in autotutela della deliberazione di revoca della sua nomina;

il S. aveva quindi agito per ottenere il risarcimento del danno causatogli, riconnesso alla perdita dei pazienti (528 scelte) già da lui acquisiti tra la data della nomina e quella della (solo successivamente rimossa) revoca dell’incarico; il Tribunale di Bari, pur ritenendo la propria giurisdizione, aveva respinto la sua domanda, sul presupposto che l’originario atto di revoca non potesse considerarsi illegittimo;

impugnata la pronuncia davanti alla Corte d’Appello della medesima sede, quest’ultima, con sentenza n. 2770/2012, aveva rigettato il gravame, sostenendo che il ricorrente, nell’appellare, avesse fatto riferimento a vizi propri degli atti amministrativi, mentre l’atto risolutivo della convenzione aveva natura privatistica e quindi avrebbero semmai dovuto essere rappresentate forme civilistiche di invalidità, che non erano state dedotte;

il S. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, mentre la Gestione Liquidatoria della U.S.L. n. (OMISSIS) di Bari è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso il S. lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, all. E (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè difetto di motivazione circa un fatto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c., n. 5), rilevando che l’oggetto della proprie doglianze era sempre stata l’illiceità dell’operato contrattuale della U.S.L., sul presupposto, da accertarsi incidentalmente ai sensi dell’art. 5 cit., dell’illegittimità dell’atto di annullamento della graduatoria, dal cui accertamento, omesso da parte della Corte d’Appello, sarebbe derivata l’erroneità ed illiceità della revoca della convenzione, in quanto adottata senza che la U.S.L. potesse unilateralmente farlo, se non risultando inadempiente alle obbligazioni assunte contrattualmente;

con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o elusione del giudicato interno sulla giurisdizione, rilevando come la decisione del Tribunale in ordine alla sussistenza della giurisdizione ordinaria fosse da considerare definitiva, per mancata impugnazione, così come la statuizione, a ciò consequenziale, per cui la causa avrebbe dovuto essere decisa statuendo sulla richiesta di risarcimento del danno conseguente alla revoca della convenzione, questione quest’ultima su cui la Corte territoriale aveva finito per non pronunciarsi, privando di ogni effettività il giudicato come sopra formatosi;

il terzo motivo afferma la violazione ed erronea applicazione della L. n. 2248, art. 5, all. E cit., L. n. 241 del 1990, art. 21-nonies, nonchè l’omessa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, ed infine l’omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, su un fatto controverso e decisivo, costituito dalla carenza dei presupposti per la revoca unilaterale della convenzione;

in particolare il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato, nel merito, la ricorrenza di ragioni per la originaria revoca della graduatoria, non limitandosi, come avrebbe dovuto, a verificare la ricorrenza di vizi di legittimità, quale l’assenza di istruttoria e motivazione su presupposti di interesse pubblico dell’atto di revoca da assumere, ritenendo anzi erroneamente necessario un annullamento automatico dell’approvazione della graduatoria, quale effetto della sospensiva di essa da parte del T.A.R. e senza che poi la Corte d’Appello, pur raggiunta da motivo di gravame su tali aspetti della pronuncia del Tribunale, avesse omesso di apprezzarli;

il ricorrente ha aggiunto infine di non avere mai ricevuto l’avviso di avvio del procedimento di annullamento, il che gli aveva impedito di effettuare le proprie difese in tale ambito amministrativo;

il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente stante la loro connessione, è nel suo complesso inammissibile;

la motivazione della Corte d’Appello si incentra sull’assunto per cui una domanda di risarcimento del danno per illegittimità del comportamento contrattuale tenuto rispetto alla convenzione in essere tra le parti avrebbe dovuto avere quale presupposto l’allegazione di “forme di invalidità” dell’atto di diritto privato assunto, “al fine di farne valutare (i difetti, n.d.r.) di legittimità o l’illiceità” da parte del giudice ordinario adito, non essendo sufficiente, nè idonea, l’insistenza rispetto a categorie di vizi propri degli atti amministrativi;

per censurare in modo idoneo tale ratio decidendi il ricorrente avrebbe dovuto sostenere che non vi fosse necessità di deduzione di “forme di invalidità” la cui indicazione era stata indicata come imprescindibile dalla Corte territoriale, ma di ciò non vi è traccia;

nè sono riportati passaggi degli atti processuali di secondo grado, dai quali si possa desumere che, a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, vi fosse stata, e quale fosse, la prospettazione, in termini di rappresentazione di forme proprie di difettosità giuridica degli atti paritetici consequenziali, da cui ricostruire una responsabilità risarcitoria nell’ambito del rapporto di diritto privato esistente inter partes;

il ricorso per cassazione contiene senza dubbio la reiterazione dei motivi di illegittimità che si assumono avere caratterizzato l’atto presupposto di revoca (poi a propria volta revocato) della graduatoria per le assegnazione dei rapporti in convenzione, ma non riporta i passaggi argomentativi attraverso cui in appello si sarebbero fatti valere, ed indicati nella relativa tipologia giuridica, i vizi dei comportamenti privatistici inerenti il rapporto di convenzione;

il ricorso manca quindi di aderenza critica rispetto alla ratio decidendi su cui ha fatto leva la Corte territoriale ed esso quindi si appalesa come generico e carente della specificità propria e della necessaria pertinenza rispetto all’atto impugnato (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989);

neppure può poi dirsi che la Corte d’Appello, come si afferma con il secondo motivo, abbia, decidendo nei termini di cui sopra, eluso la pronuncia sulla giurisdizione assunta dal Tribunale e pacificamente passata in giudicato;

infatti, la pronuncia sulla giurisdizione ha affermato che oggetto del contendere era la responsabilità risarcitoria per lesione di diritti soggettivi a causa della revoca della convenzione di diritto privato, il che certamente non impediva alla Corte d’Appello di rilevare che, pur essendo oggetto del processo i diritti soggettivi del medico incaricato, mancasse un’idonea deduzione di vizi giuridici, sempre di diritto privato, che nel merito giustificassero una pronuncia favorevole al ricorrente dal punto di vista risarcitorio;

quanto sopra risulta assorbente di ogni altra considerazione, sol aggiungendosi che, rispetto alla questione sull’asserito mancato invio dell’avviso di inizio del procedimento, di cui alla parte finale del ricorso per cassazione, manca ogni precisazione in merito a quando essa fosse stata prospettata nelle fasi di merito, sicchè essa va considerata nuova e come tale non proponibile per la prima volta in sede di legittimità;

alla pronuncia di inammissibilità non segue alcuna condanna alla refusione di spese, stante il fatto che la Gestione Liquidatoria della Usl è rimasta intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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