Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30910 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 27/11/2019), n.30910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26602-2012 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

DELL’UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PISTONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II UFFICIO DI NAPOLI in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 78/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 17/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il 21.4.2009, l’Ufficio di Castellammare di Stabia notificò a F.G. un avviso di accertamento, relativo ad IRPEF, IRAP e IVA, per l’anno 2004, contestandogli un maggior reddito da lavoro autonomo non dichiarato per l’imponibile di Euro 346.317,15 e conseguentemente rideterminando il dovuto ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Il contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Napoli, che lo accolse parzialmente con sentenza del 23.3.2010, rideterminando l’imponibile in Euro 112.197,00, alla luce della documentazione prodotta dal F. a giustificazione dei movimenti bancari posti a fondamento della ripresa. Proposto gravame dal F., la C.T.R. della Campania, con sentenza del 17.4.2012 rigettò l’appello, confermando l’impugnata sentenza.

F.G. ricorre ora per cassazione, sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato “atto di costituzione”, al solo fine di eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con i tre motivi di ricorso, si denuncia omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il ricorrente si duole, nella sostanza, del fatto che la C.T.R. non ha tenuto conto della documentazione bancaria da lui versata in sede d’appello, della inestensibilità dei controlli bancari sui conti correnti intestati alla propria moglie, stante il mancato accertamento della natura fittizia dell’intestazione (o almeno, la riferibilità ad esso ricorrente delle relative operazioni), ed infine del fatto che l’Ufficio non aveva fornito la prova che i detti movimenti fossero stati in realtà da lui posti in essere.

2.1 – Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del ricorso come proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è legittimato a resistere, perchè (anche) tale potere spetta nella specie all’Agenzia delle Entrate, e ciò a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, disposto dal D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” già facenti capo allo stesso Ministero, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1 – v. Cass., Sez. Un., n. 3116/2006).

2.2 – Sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che la sentenza d’appello è stata pubblicata il 17.4.2012, sicchè il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che può essere denunciato col ricorso per cassazione, è quello di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e non già quello di “omesso esame di fatti decisivi” per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, come invece previsto dallo stesso articolo prima citato, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, applicabile in relazione alle impugnazioni proposte avverso decisioni pubblicate dopo l’11.9.2012 (v. Cass. n. 26654/2014).

Ora, benchè il ricorrente abbia formalmente proposto i tre motivi di impugnazione ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ritiene la Corte che, dalla lettura del ricorso, emerga in modo inequivoco che egli si dolga non tanto (e non solo) dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ma di vera e propria omessa motivazione su quegli stessi fatti controversi. In tal guisa, le censure vanno dunque considerate ammissibili.

3.1 – Ciò posto, i tre motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente perchè connessi, sono fondati.

La C.T.R., nell’esaminare l’appello del F., si è sostanzialmente limitata a ripercorrere parzialmente e brevemente l’iter motivazionale adottato dal giudice di primo grado, ha poi inserito un periodo virgolettato relativo alla questione dell’autorizzazione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 (non è chiaro se si tratti di un passaggio della motivazione della prima decisione, o di altro), ha quindi riferito degli accadimenti essenziali del procedimento, per poi giungere a confermare l’incipit secondo cui “L’appello non contiene motivi utili per essere accolto”.

Come è evidente, il giudice di secondo grado non ha dedicato alcun passaggio motivazionale ai fatti dedotti dal F. con l’appello – specificamente circa l’utilizzo delle somme prelevate dal conto corrente bancario per le occorrenze della vita quotidiana, la contestata natura fittizia dell’intestazione del conto alla propria moglie o, quantomeno, la riferibilità ad esso ricorrente delle relative operazioni, difettando la relativa prova – così non consentendo di ripercorrere l’iter logico-giuridico in base al quale (implicitamente) è stata negata valenza decisiva ai fatti predetti, astrattamente dotati, al contrario, del detto requisito. Non senza dire che la motivazione in discorso, anche e ben al di là degli stessi specifici motivi addotti dall’odierno ricorrente, appare davvero incomprensibile.

4.1 – In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello del F., adottando una congrua e adeguata motivazione anche in relazione ai predetti fatti controversi, conforme al dettato dell’art. 111 Cost., comma 7, e D.Lgs. n. 546 del 1992m, art. 36, comma 2, n. 4, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 12 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 27 novembre 2019

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