Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3091 del 11/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3091 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA
sul ricorso 2410-2008 proposto da:
CATANIA SALVATORE C.F.CTNSVT43R09E1330, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
PURPORA GAETANO;
– ricorrente contro

2013
2661

GIANDINOTO
elettivamente

CONCETTA
domiciliata

C.F.GNDCCT6OL53E133C,
in

ROMA,

PIAZZALE

MONTESQUIEU 28/F, presso lo studio dell’avvocato DR
ING BONACCORSI ARMANDO,

rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 11/02/2014

dall’avvocato MARCHESE SALVATORE;
– controri corrente nonchè contro

DISTEFANO MICHELE;
– intimato –

di CATANIA, depositata il 25/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, comunque infondato.

avverso la sentenza n. 8924/2006 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell’1-10-1982 Catania Salvatore
conveniva dinanzi al Pretore di Caltagirone Tornello Francesca,
assumendo di essere proprietario del fondo sito in Contrada Bosco di

convenuta aveva eliminato il viottolo, insistente sul suo fondo, su
cui egli esercitava il diritto di passaggio. Tanto premesso, l’attore
chiedeva la condanna della convenuta a consentirgli il passaggio, di
cui chiedeva l’ampliamento fino a metri tre.
A seguito di declaratoria d’incompetenza del Pretore adito, la
causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Caltagirone.
Il giudizio, interrotto per il decesso della convenuta, veniva
riassunto nei confronti dei suoi eredi.
Giandinoto Michele e Giandinoto Gaetano, costituitisi in tale
veste, eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva,
sostenendo che unica legittimata era Giandinoto Concetta, donataria
del fondo sul quale il Catania vantava la servitù.
Nel frattempo, con altro atto di citazione notificato il 27-Il2001, Catania Salvatore conveniva in giudizio Distefano Michele,
proprietario di un fondo confinante con quelli delle parti.
Con sentenza in data 25-9-2003 il Tribunale di Caltagirone
dichiarava la carenza di legittimazione passiva di Giandinoto
Michele e Gaetano; in accoglimento della domanda attrice,

Mezzo a Caltagirone, f. 207, particella 80, e lamentando che la

dichiarava che i fondi di Giandinoto Concetta e Distefano Michele
erano gravati da servitù di passaggio a favore del fondo del Catania;
disponeva l’allargamento del viottolo esistente, ponendo a carico
dell’attore le spese a ciò necessarie e subordinando l’esecuzione di

determinata in euro 139,45 in favore della Giandinoto e in uro 9,30
in favore del Distefano.
Avverso la predetta decisione proponeva appello Giandinoto
Concetta.
Con sentenza in data 25-11-2006 la Corte di Appello di
Catania, in accoglimento del gravame, rigettava le domande proposte
dall’ attore.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Catania
Salvatore, sulla base di due motivi.
Giandinoto Concetta ha resistito con controricorso, mentre
l’altro intimato Distefano Michele non ha svolto attività difensive.
Il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c. Deduce che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che la
disposizione testamentaria con cui Cardello Pietro, nel lasciare con
testamento al figlio Lorenzo una porzione del proprio fondo sito in

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tali opere al pagamento dell’indennità di cui all’art. 1053 c.c.,

contrada Bosco, gli imponeva l’obbligo di “dare passaggio alla
sorella Caterina per recarsi sul fondo come infra a lei lasciato”, non
avesse inteso costituire una servitù di passaggio, ma imporre un
obbligo di natura personale. Sostiene che l’interpretazione letterale

esistenza di una servitù di passaggio. Rileva, infatti, che il testatore
ha voluto garantire che anche il fondo intercluso disponesse di un
accesso alla pubblica via, e tale accesso non può essere costituito
che da una servitù di passaggio, e cioè da un diritto reale su cosa
altrui, la cui caratteristica fondamentale è la tipicità.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la Corte di
Appello ha affermato in modo apodittico che con la clausola
testamentaria in esame non è stata costituita una servitù di passaggio
ma un obbligo di natura personale, che non trova cittadinanza nel
nostro ordinamento giuridico, data la tipicità dei diritti reali.
2) I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere
trattati congiuntamente, sono infondati.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in base al
principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., é
consentito alle parti di sottrarsi alla regola della tipicità dei diritti
reali su cose altrui attraverso la costituzione di rapporti meramente
obbligatori. Pertanto, invece di prevedere l’imposizione di un peso su

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della citata clausola testamentaria porta alla conclusione della

un fondo (servente) per l’utilità di un altro (dominante), in una
relazione di asservimento del primo al secondo che si configura
come una “qualitas .fundi”.„ le parti ben possono pattuire un obbligo
personale, configurabile quando il diritto attribuito sia previsto per

costitutivo, senza alcuna funzione di utilità fondiaria (Cass. 4-22010 n. 2651; Cass. 27-10-2006 n. 23145; Cass. 29-8-1998 n, 8611;
Cass. 29-8-1991 n. 9232).
Non merita censure, di conseguenza, il giudizio espresso dal
giudice di appello, il quale, in linea con gli anzidetti criteri, ha
ritenuto che con la disposizione testamentaria in esame (con cui
Cardello Pietro, in origine unico proprietario dei fondi per cui è
causa, lasciando al figlio Lorenzo una porzione del proprio fondo,
ora di proprietà di Giandinoto Concetta, gli impose l’ “obbligo di
dare passaggio alla sorella Caterina per recarsi sul predio come
in fra a lei lasciato”, corrispondente al tratto di terreno ora di
proprietà di Catania Salvatore) il

de cuius ha inteso costituire

un’obbligazione di natura meramente personale tra i figli destinatari
del lascito dei due tratti di terreno.
A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta sulla base
di un percorso argomentativo congruente sul piano logico e aderente
al tenore letterale della scheda testamentaria, con cui è stato rilevato
che in tale atto non viene indicato il tracciato su cui si sarebbe Il

un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto

dovuto esercitare il passaggio, non si fa riferimento all’esistenza di
una via, né, tanto meno, se ne prevede la realizzazione, non si
descrive il fondo lasciato alla figlia Caterina come privo di accesso
alla via pubblica. Tali considerazioni, unitamente al rilievo che i

giudice del gravame ad escludere che il

de cuius abbia voluto

costituire una servitù di passaggio a carico del fondo attualmente di
proprietà della convenuta, in favore del fondo ora di proprietà
dell’attore.
Il convincimento espresso al riguardo dal giudice di appello si
sottrae al sindacato di questa Corte. L’interpretazione del testamento,
volta ad identificare l’effettiva volontà del testatore, infatti,
costituisce espressione di un tipico accertamento di fatto riservato al
giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità se sorretto,
come nel caso in esame, da una motivazione immune da vizi logici e
giuridici.
3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
sostenute dalla resistente Giandinoto Concetta nel presente grado di
giudizio, liquidate come da dispositivo.
Nei confronti dell’altro intimato Distefano Michele, che non
ha svolto attività difensive, non vi è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

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fondi delle parti non sono limitrofi, hanno ragionevolmente indotto il

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese sostenute dalla resistente Giandinoto
Concetta, che liquida in euro L 700,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre accessori di legge

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18-12-2013

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