Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3091 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA s.p.a., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n.

87 presso lo studio dell’ avv. Seminaroti Aldo, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Parioli

n. 180, presso lo studio dell’avv. Braschi Francesco Luigi, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Giovanni Ludovico Isi per

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

B.A., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina

Margherita n. 262, presso lo studio dell’avv. Marcello Caprio, che la

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 29/05 della Corte d’Appello di Bologna in data

18 giugno 2004, pubblicata il 10 gennaio 2005;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Aldo Seminaroti;

udito l’avv. Roberto Modena per delega avv. M. Caprio;

udito l’avv. Francesco Luigi Braschi;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. DE NUNZIO Wladimiro che ha

concluso per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso

principale, assorbiti i ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 17 luglio 1990 B.A. conveniva davanti al Tribunale di Parma G.M., sulla cui autovettura era trasportata, e la s.p.a. Le Assicurazioni d’Italia per essere risarcita dei danni conseguenti alle gravi lesioni riportate nell’incidente stradale del 2 novembre 1987, quando la M., nello svoltare a sinistra, non aveva concesso la precedenza all’autovettura incrociata di tale C.G..

Le convenute eccepivano la colpa concorrente del C., che ottenevano di chiamare in causa insieme all’assicurazione RAS, nonchè l’eccessività delle pretese.

Acquisito il rapporto della Polizia Stradale ed eseguita la C.T.U. medico legale (che aveva riconosciuto un danno biologico permanente del 50%) il G.1. concedeva provvisionale per L. cento milioni.

Con sentenza del 14 febbraio 2000 il Tribunale accoglieva la domanda nei limiti di L. 271.475.200, da rivalutare e incrementare per interessi del 6,6% annuo per l’importo di L. 225.584.800; per la differenza di L. 45.980.400 con il solo incremento per interessi decorrenti della domanda.

La Corte d’ Appello di Bologna, con sentenza del 10 gennaio 2005, in riforma della sentenza appellata, accoglieva la domanda dell’appellante B. e condannava le convenute M. G. e Assitalia s.p.a. al pagamento di rivalutazione e interessi sulle somme liquidate a titolo di lucro cessante (L. 45.890.400) e al pagamento dell’importo di Euro 46.266,57 oltre rivalutazione e interessi per la perdita della capacità lavorativa futura.

Propone ricorso per cassazione Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. con due motivi.

Resistono con controricorso M.G. e B.A., che hanno anche proposto ricorso incidentale.

La controricorrente M.G. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. in quanto riferiti alla stessa sentenza.

Con il primo la ricorrente principale Assitalia denuncia la omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia nonchè la motivazione inesistente e contraddittoria in quanto la sentenza impugnata aveva condannato la società assicuratrice, in solido con la M., al pagamento di somme ulteriori senza rilevare che in tal modo veniva superato il massimale di polizza, pari a Euro 361.519,83 (L. 700 milioni). Sul punto si era formato il giudicato in quanto la relativa domanda proposta in primo grado era stata rigettata e sul punto non vi era stato appello.

La ricorrente sostiene che la responsabilità ultra massimale dell’assicuratore è originata da un titolo diverso rispetto al contratto di assicurazione, e cioè dal ritardo dell’assicuratore nell’adempiere al suo obbligo di risarcire il danno. Si tratta di responsabilità distinta ed autonoma dall’obbligo di indennizzo L. n. 990 del 1969, ex art. 18, e perciò, laddove il danneggiato voglia farla valere è tenuto a proporre la specifica domanda.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte il Giudice del merito, interpretando la domanda in questione nel senso criticato dalla parte ricorrente, non è incorso nei vizi denunciati (v. tra la tante: Cass. sentenza n. 22883 del 30 ottobre 2007: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l’assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato formulata della L. n. 990 del 1969, ex art. 22, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito d’indennizzo derivante dal contratto di assicurazione. Una volta scaduto il termine di sessanta giorni da detta norma previsto, l’assicuratore è in mora verso il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all’an” ed al “quantum” della responsabilità del suo assicurato. In tal caso l’obbligazione verso il danneggiato dell’assicuratore può superare i limiti del massimale per colpevole ritardo (per “mala gestio” cosiddetta impropria) a titolo di responsabilità per l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria e, quindi, senza necessità di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali, ed oltre questo livello in presenza di allegazione e prova (anche tramite presunzioni) di un danno maggiore. Inoltre per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale non è necessario che il danneggiato proponga già in primo grado nell’ambito dell’azione diretta anche una domanda di responsabilità dell’assicuratore per colpevole ritardo, ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l’assicuratore , richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art 1224 cod. civ., ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese. Ne consegue che, in caso di incapienza del massimale, la responsabilità dell’assicuratore non può che correlarsi alle conseguenze negative che il ritardo nell’adempimento della sua obbligazione (che è, appunto, quella di pagamento del danno nei limiti del massimale) ha provocato e, dunque, agli interessi e al maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) conseguito al ritardo nel pagamento del massimale, che solo entro tali precisi limiti può essere, pertanto, superato, restando a carico dell’assicurato il risarcimento del danno ulteriore”) (nello stesso senso, anche: Cass. 19 luglio 2008 n. 20058 e Cass. 13 ottobre 2009 n. 21688).

Nella specie, la sentenza impugnata dà atto della richiesta formulata dalla danneggiata B., sin dal primo grado di giudizio, di condanna della controparte M. e della compagnia assicuratrice, di rivalutazione e interessi sulle somme già liquidate. Nè la successiva, superflua, domanda di condanna dell’assicuratore, oltre il massimale (erroneamente considerata autonoma e pertanto dichiarata inammissibile perchè tardiva, vale ad elidere la domanda degli interessi e maggior danno da svalutazione già contenuta nella domanda originaria.

Il motivo non può quindi trovare accoglimento.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e la omessa e insufficiente motivazione in quanto nel condannare fa la ricorrente al pagamento di rivalutazione e interessi sull’ importo di L. 45.890.000, la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che su detto importo erano stati già corrisposti gli interessi dalla domanda al 4 dicembre 2000 che andavano quindi detratti dall’importo di cui alla condanna.

Il motivo è fondato: nella sentenza impugnata non viene dato atto che su parte della sorte erano stati già corrisposti gli interessi, come precisato nel motivo di ricorso. Di conseguenza, Assitalia e M.G. debbono essere condannate a corrispondere a B.A. quanto già liquidato (L. 45.890.400), oltre gli interessi dal sinistro ((OMISSIS)) sino al 29 settembre (data del pagamento corrisposto da Assitalia in acconto) sulla somma indicata e rivalutata di anno in anno, con detrazione di quanto già corrisposto per lo stesso titolo.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata sul punto e poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nel senso sopra precisato.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale M.G. denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello aveva omesso di pronunciarsi su una domanda implicitamente formulata dalla B., che aveva chiesto la condanna dell’Assitalia al pagamento della sorte capitale, oltre rivalutazione e interessi, con ciò formulando domanda di accertamento anche del colpevole ritardo della compagnia assicuratrice nella liquidazione del danno; analogo motivo è stato proposto con ricorso incidentale condizionato dalla B.. Sul punto, vale quanto sopra osservato in relazione al primo motivo del ricorso principale: di conseguenza devono essere dichiarati assorbiti i ricorsi incidentali.

Tenuto conto dell’esito complessivo della controversia, appare conforme a giustizia dichiarare l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione, mentre debbono essere confermate le statuizioni disposte nei precedenti giudizi di merito.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunisce i ricorsi; rigetta il primo motivo del ricorso principale;

accoglie il secondo motivo; cassa il relativo capo della sentenza impugnata e decidendo nel merito, condanna Assitalia e M. G. in solido a corrispondere a B.A. quanto dovuto dal 2 novembre 1987 al 29 settembre 2000 a titolo di interessi sulla somma di L. 45.890.400 anno per anno rivalutata, la differenza per ogni anno tra quanto spettante e quanto già versato a titolo di interessi sulla predetta somma di L. 45.890.400.

Ferme le restanti statuizioni della sentenza impugnata; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali.

Conferma le statuizioni sulle spese di primo e di seconda grado;

compensa tra le parti le spese del presente grado di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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