Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3091 del 06/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.06/02/2017), n. 3091
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17632-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), incorporante Equitalia Polis
S.p.A., in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ADOLFO GANDIGLIO 27, presso lo studio dell’avvocato
EMIDDIO PERRECA, rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO DI
NIAGGIO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso il decreto n. 1281/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, emessa il
04/06/2015 e depositata l’8/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI
VITTORIO.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
Equitalia Sud Spa ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Tribunale di Napoli che aveva approvato lo stato passivo del fallimento (OMISSIS) srl in liquidazione e accolto solo parzialmente la sua opposizione ex artt. 98 e 99 in ragione della mancata prova dell’esistenza del credito da lui vantato.
Con l’unico motivo di ricorso la società lamenta il mancato rispetto di norme di diritto adducendo che ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti tributari le norme sono chiare nello stabilire che viene accordata al concessionario la facoltà di ottenere tale ammissione senza dover subordinare la domanda alla preventiva notificazione del ruolo al debitore.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già chiarito che l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. 6126/14).
Il tribunale di Napoli si è discostato dal predetto orientamento onde il ricorso va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio anche per le spese al predetto tribunale in diversa composizione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017