Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30909 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 29/11/2018), n.30909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22891/2013 proposto da:

MINISTERO AFFARI ESTERI, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

58, presso lo studio dell’Avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato SAVINA BOMBOI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7204/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/10/2012 R.G.N. 6371/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/06/2018 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SAVINA BOMBOI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda del Ministero degli Affari Esteri (MAE), con cui lo stesso aveva chiesto al Giudice del merito di accertare che la cd. retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNL del 2001 per il personale docente della scuola, non era inclusa nella base di calcolo dell’assegno ad personam riassorbibile corrisposto alla dipendente G.S., trasferitasi in data 17 ottobre 2001 per mobilità volontaria dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al MAE, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30.

L’argomentazione della Corte territoriale, favorevole all’originaria ricorrente, trae il suo fondamento dalle norme le quali, nel prevedere la composizione dell’assegno ad personam perequativo, ne escludono dal computo soltanto “la retribuzione di risultato e…le altre voci retributive, comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati od obiettivi” (L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, secondo l’interpretazione autentica della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 226), per giungere a sostenere che l’indennità denominata “retribuzione professionale docenti”, rappresenta una voce di natura fissa e continuativa, in quanto correlata alla qualifica di docente e all’anzianità di servizio, e svincolata dalla assegnazione di obiettivi e risultati, e va, pertanto, computata nell’assegno ad personam riassorbibile.

Per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso il MAE con cinque motivi e G.S. resiste con tempestivo controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta alla Corte territoriale di aver applicato alla fattispecie oggetto di causa il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, nella versione modificata dalla L. n. 246 del 2005, art. 16, che ha sostituito la locuzione “cessione del contratto” all’altra “passaggio diretto”. Avendo quest’ultima norma, applicabile ex nunc, un valore non meramente interpretativo, l’istituto della cessione del contratto troverebbe applicazione ai soli passaggi di mobilità avvenuti dopo l’entrata in vigore della stessa, di tal che, riferendosi l’ipotesi in esame a un fatto avvenuto nel 2001, la Corte avrebbe dovuto applicare il testo originario dell’art. 30, che nulla disponeva in materia di trattamento del personale transitato per mobilità.

Il secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censura la sentenza impugnata per aver applicato alla fattispecie controversa la L. n. 266 del 2005, art. unico, comma 226, interpretativo della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, quest’ultima, riferibile ai soli casi di passaggio di carriera di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202 e non anche ai trasferimenti per mobilità, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30.

La terza censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione delle norme del contratto collettivo del comparto scuola (art. 7 CCNL del 2001, art. 50 CCNL del 1999), dal cui esame la sentenza impugnata avrebbe dovuto trarre conferma della funzione incentivante della cd. retribuzione professionale docenti, erogata anche nel caso di mancato effettivo esercizio dell’attività didattica (come nei casi tassativamente previsti dall’art. 50, comma 1, di comando, distacco, aspettativa sindacale, esonero, utilizzazione e collocamento fuori ruolo), ma all’esclusivo fine di valorizzare il ruolo dei docenti delle scuole. Da ciò parte ricorrente trae la negazione della circostanza per cui, in capo al docente trasferito ad altra pubblica amministrazione, permanga il diritto alla corresponsione dell’indennità a titolo di assegno personale riassorbibile.

Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Ministero degli Esteri lamenta che la Corte territoriale abbia applicato solo parzialmente il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, nella versione riformata dalla L. n. 246 del 2005, art. 16. Se, infatti, avesse considerato l’intera norma, comprensiva del comma 2 quinquies aggiunto, il quale prevede che al dipendente ceduto spetti il solo trattamento economico dell’amministrazione di destinazione, avrebbe dovuto ritenere che all’odierna controricorrente non sarebbe spettato alcun assegno ad personam a copertura del maggior trattamento economico goduto presso il Miur.

Con il quinto e ultimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Ministero ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nell’estendere il principio del divieto di reformatio in pejus con riferimento a una voce economica occasionale.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento.

Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla fattispecie oggetto della controversia, esprimendo un orientamento, consolidatosi nel tempo, il quale afferma che “In tema di pubblico impiego privatizzato, il “passaggio diretto” di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, nella sua formulazione originaria – modificata dalla L. n. 246 del 2005, art. 16, avente natura di norma interpretativa e, quindi, non applicabile alle procedure di mobilità espletate antecedentemente alla sua entrata in vigore -, è riconducibile all’istituto civilistico della cessione del contratto, sicchè è caratterizzato dalla conservazione dell’anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l’amministrazione di provenienza. Ne consegue che nel caso di passaggio diretto dal Ministero dell’Istruzione al Ministero degli Affari Esteri, avvenuto nella vigenza della predetta formulazione del citato art. 30, nella determinazione dell’assegno “ad personam”, dovuto al dipendente, va inclusa la “retribuzione personale docente”, in quanto compenso fisso e continuativo ai sensi dell’art. 7 del c.c.n.l. per il personale docente del Comparto Scuola del 15 marzo 2001, senza che rilevi che tale compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente” (Così Cass. n. 10145 del 2018; tra le numerose altre pronunce in argomento cfr. Cass. n. 17773 del 2017; Cass. n. 8583 del 2016; Cass. n. 24724 del 2014).

Gli scritti difensivi delle parti non prospettano argomenti che possano indurre a disattendere l’orientamento sopra richiamato, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento dei principi affermati, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del Ministero, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, all’Udienza Pubblica, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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