Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30909 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 27/11/2019), n.30909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Arko – Tek Srl, in persona del legale rappresentate pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del

ricorso, dagli Avv.ti Riccardo Vianello e Giuseppe Marini, i quali

hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo

studio del secondo dei procuratori disegnati, alla via di Villa

Sacchetti n. 9 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Venezia – Mestre il 23.09.2015 e pubblicata il

13.01.2016;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Dott. Di Marzio Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

la società Tekno-Logika Srl, ora Arko Tek Srl, riceveva il 19.12.2006 notifica degli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativi ad Irpeg ed Ires, in riferimento agli anni d’imposta 2003 e 2004. In relazione all’anno 2003, infatti, la contribuente aveva beneficiato dell’esenzione dell’Irpef in misura pari alle spese di investimento sostenute, a seguito dei danni sofferti per calamità naturali, legate ad eventi meteorologici verificatisi nell’anno 2002, ai sensi della L. n. 27 del 2003, art. 5 sexies, per un importo pari ad Euro 204.324,00. Quindi, nell’anno 2003 aveva sottratto dalla base imponibile l’importo indicato e aveva dichiarato, pertanto, di aver chiuso l’anno con una perdita fiscale, che aveva utilizzato parzialmente in compensazione nell’anno 2004.

Interveniva la Decisione della Commissione Europea n. 2005/315/CE del 20.10.2004 con la quale il Giudice sovranazionale aveva ritenuto che, al ricorrere di determinate condizioni, il citato beneficio si risolveva in un illegittimo aiuto di Stato. L’Ente impositore inviava pertanto alla contribuente gli avvisi di accertamento per provvedere al recupero delle agevolazioni che riteneva fruite in modo illegittimo.

La contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso che lo accoglieva, ritenendo ricorrere il difetto assoluto di motivazione degli atti impositivi, in violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3.

La decisione della CTP era impugnata dall’Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che però lo dichiarava tardivo, ritenendo non dovesse applicarsi la sospensione feriale dei termini di impugnazione.

L’Amministrazione finanziaria ricorreva in Cassazione, ed il Giudice di legittimità accoglieva l’impugnazione con sentenza n. 8485 del 2014, reputando che, nel caso di specie, la sospensione feriale dei termini dovesse trovare applicazione.

L’Ente impositore riassumeva il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre sottolineando che la L. n. 29 del 2006, art. 24 attribuiva all’Agenzia delle Entrate il compito di verificare il corretto adempimento dei propri obblighi da parte del contribuente che intendesse avvalersi della normativa di agevolazione per cui è causa. Nel caso di specie, però, la contribuente non aveva ottemperato, come pure le era richiesto dalla legge, a presentare entro l’11.7.2006 apposita dichiarazione contenente le indicazioni necessarie per stimare la legittimità dell’aiuto, e neppure aveva provveduto, entro il termine fissato al 11.9.2006, al versamento delle imposte dovute, nella misura determinata a seguito di autoliquidazione. Secondo l’Ente impositore, peraltro, la società aveva indebitamente fruito dell’agevolazione, difettando “il presupposto del danno effettivamente subito a causa degli eventi calamitosi di cui al D.L. n. 282 del 2002, art. 5 sexies, non avendo la sede operativa in uno dei Comuni colpiti dalla calamità, come individuato con Ordinanza sindacale” (sent. CTR, p. III). La CTR ricostruiva la normativa applicabile ed evidenziava che il beneficio invocato dalla contribuente poteva essere accordato al ricorrere di determinati presupposti, inclusa l’ordinanza di sgombero o di interdizione al traffico delle principali vie d’accesso, emessa dal Sindaco del Comune. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.5.2003, pubblicata sulla G.U. del 3.6.2003, era stato quindi pubblicato l’elenco dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi. Il legislatore aveva poi emanato la L. n. 26 del 2004, art. 24 che, allo scopo di accertare chi avesse effettivamente titolo per accedere all’aiuto in for legittima, aveva disposto che il contribuente dovesse dimostrare l’esistenza del proprio titolo, in primo luogo provvedendo a presentare la dichiarazione, e la autoliquidazione, di cui si è detto. La odierna ricorrente non aveva ottemperato. In ogni caso, la società non aveva alcuna sede operativa in uno dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi, come individuati in base alla normativa richiamata, e neppure era stata in grado di dimostrare la ricorrenza di un “rapporto causale tra i danni subiti e gli investimenti realizzati, elemento che avrebbe potuto, come si evince dalla Decisione della Commissione, giustificare l’intervento statale” (sent. CTR, p. IV). Non poteva trovare accoglimento neppure la richiesta della contribuente di escludere almeno l’irrogazione delle sanzioni perchè, diversamente da quanto sostenuto dalla Arko Tek, la normativa applicabile non risultava di difficile interpretazione.

Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione la società Arko Tek Srl, affidandosi a sette motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – La società ricorrente contesta con il suo primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della decisione adottata dalla CTR in conseguenza della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in conseguenza dell’omessa pronuncia in materia di mancanza di motivazione dell’atto impositivo, che si limita a dichiarare di essere fondato su non meglio specificati “dati in possesso di quest’ufficio”, senza che quest’ultimo avesse in realtà svolto “un’approfondita attività istruttoria” (ric., p. 8 s.).

1.2. – Con il secondo motivo di ricorso la società impugnante critica nuovamente la nullità della decisione della CTR, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere incorsa nella omessa pronuncia in materia di applicazione del regime d minimis, perchè l’agevolazione di cui la contribuente intende usufruire non eccede i limiti entro cui l’aiuto può considerarsi legittimo.

1.3. – Mediante il terzo motivo di ricorso la impugnante società propone ancora una contestazione di nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in conseguenza della omessa pronuncia in materia di violazione, da parte della sentenza impugnata, della L. n. 26 del 2006, art. 29, comma 1, perchè il regime degli aiuti doveva valutarsi interrotto non essendo scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

1.4. – Con il quarto motivo di ricorso la società lamenta nuovamente la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere il giudice dell’appello pronunciato in materia di tutela dell’affidamento del contribuente, ai sensi dell’art. 97 Cost, dell’art. 10 dello Statuto del contribuente e dell’art. 10, comma 1, del Reg. CE n. 659 del 1999.

1.5. – Mediante il quinto motivo di impugnazione, la società ricorrente censura la CTR per essere incorsa sempre nella nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver pronunciato circa la contestata violazione del capo V del Regolamento CE n. 794 del 2004, in materia di interessi.

1.6. – Con il sesto motivo di ricorso la contribuente contesta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, questa volta per non avere il giudice impugnato pronunciato in materia di carenza dell’elemento soggettivo, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, in relazione all’applicazione delle sanzioni.

1.7. – Mediante il settimo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente critica la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, per avere la CTR ritenuto che non sussistano obiettive condizioni di incertezza che giustifichino la non applicazione delle sanzioni.

2.1. – 2.3. – 2.4. – 2.5. – 2.6. – 2.7. – I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente in conseguenza della decisione che questa Corte di legittimità ritiene di dover pronunciare.

La Commissione Tributaria Regionale di Venezia ha rigettato il ricorso in riassunzione proposto dalla Ark Tek Srl perchè la ricorrente non aveva provato di possedere i requisiti per accedere al beneficio richiesto. La società, infatti, non disponeva di alcuna sede operativa in uno dei Comuni individuati ai sensi di legge come colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nell’anno 2002. Inoltre, la società non aveva provato di aver subito alcun danno in conseguenza di tali eventi calamitosi.

Questa chiara ratio decidendi adottata dalla CTR, assolutamente idonea e sufficiente a fondare la decisione assunta dal giudice dell’appello, non è stata affatto sottoposta a critica dalla ricorrente, onere che le risultava imposto dalla stessa natura del giudizio di impugnazione, quale è per eccellenza quello di legittimità.

Il proposto ricorso risulta, pertanto, inammissibile.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Arko Tek Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che condanna al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Società, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 27 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA