Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30909 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30909 Anno 2017
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ S.G.A. S.P.A. e per essa,
quale mandataria con rappresentanza, INTESA SANPAOLO GROUPC j
SERVICES Società consortile per azioni, in persona del quadro
direttivo dott. Aldo Truppa, rappresentata e difesa dall’Avv.
Giovanni Tortorici, con domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29
– ricorrente contro
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta
regionale

pro tempore,

rappresentata e difesa per legge

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio negli uffici di
quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 511/2012
depositata il 26 aprile 2012.

Data pubblicazione: 22/12/2017

e, i

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio
2017 dal Consigliere Carlo De Chiara;
Rilevato che:
la Regione Abruzzo propose opposizione al decreto ingiuntivo
ottenuto nei suoi confronti dal Banco di Napoli s.p.a., quale
mandatario della Società per la Gestione di Attività S.G.A. s.p.a.,
cui lo stesso Banco aveva ceduto il credito azionato, relativo a un

di Sulmona garantito dalla Regione;
il Tribunale di L’Aquila accolse l’opposizione e la Corte d’appello ha
poi respinto il gravame della banca confermando l’estinzione della
garanzia, ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., per non avere la banca
stessa agito tempestivamente contro la debitrice principale;
in particolare, per quanto ancora rileva, la Corte d’appello ha
ritenuto che il tentativo della banca di riqualificare come garanzia
speciale, non soggetta all’art. 1957 cod. civ., quella che nel ricorso
monitorio aveva espressamente qualificato come fideiussione,
costituiva inammissibile mutamento della causa petendi;
né, a giudizio della Corte, vi era ragione di accogliere la tesi
dell’appellante secondo cui, anche a voler ammettere che si
trattasse di fideiussione, l’inapplicabilità dell’art. 1957 cod. civ.
derivava dalle peculiarità del rapporto di garanzia, previsto dall’art.
95 della legge regionale abruzzese 3 giugno 1982, n. 31;
la Società per la Gestione di Attività, rappresentata dalla
mandataria Intesa Sanpaolo Group Services società consortile p.a.,
ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, illustrato
anche con memoria;
la Regione Abruzzo si è difesa con controricorso.
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 95
legge Regione Abruzzo n. 31 del 1982, cit., e dell’art. 1957 cod.
civ., nonché insufficienza della motivazione, si sostiene che la
garanzia assunta dalla Regione non sia qualificabile come
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prestito agrario in favore della s.c.a.r.l. Consorzio Produttori Latte

fideiussione, bensì come garanzia autonoma, tanto più in quanto
avente fonte non negoziale ma legale, ossia la previsione di cui
all’art. 95 legge regionale cit. («Le provvidenze creditizie a favore
dei coltivatori diretti e delle cooperative agricole previste dalla
presente legge agli articoli 26, 47 e 74 sono assistite dalla garanzia
della Regione che diventa operante a tutti gli effetti e senza
ulteriore atto formale con l’adozione e approvazione della delibera

delibera diventa pertanto atto di autorizzazione e di impegno di
garanzia della Regione nei confronti dell’istituto di credito
interessato»), che non contiene alcuna previsione di decadenza o di
preventiva escussione;
il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;
è inammissibile, anzitutto, nella parte in cui si propone la
qualificazione del rapporto come garanzia autonoma, e non
fideiussione, senza censurare la statuizione della sentenza
impugnata di inammissibilità di una qualificazione diversa da quella
fideiussoria – che era stata sostenuta nel ricorso monitorio – in
quanto mutatio libelli non consentita dalle regole processuali;
è inammissibile, altresì, nella parte in cui si denuncia l’insufficiente
motivazione in ordine non già a un accertamento di fatto, bensì a
una questione di puro diritto, quale l’interpretazione e applicazione
dell’art. 1957 cod. civ. e dell’art. 95 della richiamata legge
regionale;
è infondato, infine, nella parte in cui, pur confermandosi la natura
fideiussoria del rapporto di garanzia, si pretende di ricavare
l’esclusione dell’applicazione della predetta norma codicistica dal
disposto della norma regionale;
una volta confermata, invero, la natura fideiussoria della garanzia
(natura che qui non può essere messa in discussione, per quanto
osservato in precedenza), l’applicazione dell’art. 1957 cod. civ. che fa parte della disciplina propria della fideiussione – è
inevitabile, non essendovi ragione per ritenere che la circostanza,
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dell’ente preposto a decidere sulla richiesta del beneficiario./Tale

sottolineata dalla ricorrente, che la garanzia sorga per effetto della
pura e semplice decisione amministrativa favorevole alla richiesta
del beneficiario del finanziamento, comporti alcuna deroga al
disposto di tale norma;
il ricorso va in conclusione respinto;
le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccom ben za .

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre
spese forfettarie nella misura del 15 %, spese prenotate a debito e
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1

quater, d.P.R. 30 maggio

2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012,
n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di
versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 maggio
2017

P.Q.M.

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