Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30908 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 29/11/2018), n.30908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20117/2013 proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RENATE VON

GUGGENBERG, STEPHAN BEIKIRCHER, LAURA FADANELLI, CRISTINA BERNARDI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

J.A., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati

in BOLZANO, PIAZZA DELLA VITTORIA n. 7/3, presso lo studio dell’AVV.

GIANNI LANZINGER che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

Y.A., B.S.D., COOPERATIVA SERIVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA

IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

con sede in (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 26/2012 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. di

BOLZANO, depositata il 21/06/2013, R.G.N. 50/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/06/2018 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MICHELE COSTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di A.H. e altri nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano e della Cooperativa Servizi Società Cooperativa in liquidazione, rivolta a sentir condannare in solido la prima al pagamento dei crediti retributivi e contributivi e del danno non patrimoniale spettante loro quali addetti alle pulizie dei locali della Provincia committente di un appalto.

La Corte territoriale, diversamente dal Giudice di prime cure, che aveva accolto il ricorso dei lavoratori nei soli confronti della Società appaltatrice, ha dichiarato la Provincia Autonoma di Bolzano solidalmente responsabile per il pagamento degli emolumenti rivendicati dagli appellanti nella misura risultante dai conteggi accertati in primo grado e divenuti definitivi in appello.

Attraverso un’interpretazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, svolta alla luce della Legge Delega n. 30 del 2003, art. 6, la Corte territoriale è giunta a preferire, tra le varie interpretazioni asseritamente ritenute possibili, quella basata sul riconoscimento della responsabilità solidale tra i soggetti del contratto di appalto, nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione dello stesso, senza ritenere che a ciò fosse da ostacolo la natura pubblica del committente.

Sebbene il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, paia voler escludere l’applicazione dell’intero decreto legislativo alle pubbliche amministrazioni, secondo la Corte d’Appello, l’interpretazione della norma citata, alla luce della legge delega, impone di considerare come una endiadi la formulazione “il decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e… per il loro personale” in esso contenuta, la quale starebbe in luogo dell’espressione “per il personale delle pubbliche amministrazioni”, facendo sì che la p.a. sia esclusa dall’applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, quando opera nella veste di datore di lavoro pubblico, ma non anche quando agisce come di committente di un appalto.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Provincia Autonoma di Bolzano con cinque motivi, illustrati da memoria, cui resistono A.H. e i suoi litisconsorti con controricorso, mentre la Cooperativa Servizi Società Cooperativa rimane intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta la lettura del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1,comma 2, proposta dalla Corte territoriale, il quale dispone: “Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”. Erroneamente il Giudice dell’Appello avrebbe ritenuto il principio derogato da disposizioni quali gli artt. 6 e 76 dello stesso D.Lgs., dei quali il primo autorizza alcune pubbliche amministrazioni a svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e il secondo individua le Province tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro. La ricorrente obietta che tali norme, aventi tutt’altra finalità da quella voluta dal Giudice dell’Appello, non costituiscono eccezioni alla regola generale, che esclude la responsabilità solidale della pubblica amministrazione committente nei confronti degli obblighi assunti dall’appaltatrice verso i dipendenti ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2.

Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, in relazione alle modifiche ad esso successivamente apportate, in particolare, dal D.L. n. 76 del 2013, art. 9, comma 1, convertito con L. n. 99 del 2013, in cui l’esclusione della responsabilità solidale ha ricevuto una conferma, di tal che nessuna deroga al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, sarebbe stata autorizzata dal legislatore, come erroneamente sostenuto dalla Corte territoriale.

Il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza secondo la quale, alla luce della Legge Delega n. 30 del 2003, art. 1, comma 2, lett. l), l’esclusione sancita dal D.Lgs. n. 276, art. 1, comma 2, si applicherebbe alle pubbliche amministrazioni soltanto nella loro qualità di datrici di lavoro, ossia nei confronti dei propri dipendenti già in servizio o da assumere.

Obiettando che la sentenza gravata avrebbe inteso probabilmente far riferimento non alla lett. l), ma alla lett. m), la quale afferma che la L. n. 1369 del 1960, è stata abrogata e sostituita con una nuova disciplina del lavoro somministrato, basata sul criterio della solidarietà tra fornitore e utilizzatore, la ricorrente osserva che le pubbliche amministrazioni sono state escluse dall’applicazione della L. n. 1369, sopra richiamata, e che, la possibilità di derogare al reclutamento per via concorsuale costituisce nei loro confronti un’ipotesi strettamente delimitata (art. 97 Cost.).

Il quarto motivo, anch’esso formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta la sentenza gravata per aver riferito alla pubblica amministrazione l’espressione “committente imprenditore”, atteso che la Provincia non svolgerebbe mai un’attività imprenditoriale, e, dunque, non potrebbe essere mai considerata un committente ai sensi dell’art. 2082 c.c., agli effetti di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003.

L’ultimo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. La Corte d’appello adita avrebbe errato nel non ritenere contestati i conteggi sul quantum dell’eventuale responsabilità solidale da parte della Provincia, avendo la stessa ribadito in via subordinata le sue doglianze nella memoria costitutiva, e contestato sin dai primi atti la pertinenza di determinate voci stipendiali non strettamente collegate all’appalto ed ogni ipotesi di danno non patrimoniale invocata dai ricorrenti, eccependone la valenza temporale dopo due anni dalla scadenza del contratto di lavoro.

I motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, meritano accoglimento.

Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla questione proposta dal ricorso, affermando, con plurime decisioni, il principio di diritto secondo il quale “In materia di appalti pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1,comma 2, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del richiamato decreto, dovendosi ritenere che il D.L. n. 76 del 2013, art. 9, conv. con modif. nella L. n. 99 del 2013, nella parte in cui prevede la inapplicabilità del suddetto art. 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, non abbia carattere di norma d’interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, avendo solo esplicitato, senza innovare il quadro normativo previgente, un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni” (Cass. n. 20327 del 2016; cfr. anche Cass. n. 10844 del 2018; Cass. n. 10644 del 2016; Cass. n. 10731 del 2016; Cass. n. 15432 del 2014).

Gli scritti difensivi delle parti non prospettano argomenti che possano indurre a disattendere l’orientamento sopra richiamato, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento dei principi affermati, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio.

In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano. L’assenza di orientamenti univoci della giurisprudenza di merito e il recente orientamento di questa Corte, successivo alla proposizione del ricorso, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo tra la Provincia Autonoma di Bolzano e gli odierni controricorrenti. Nulla spese nei confronti della parte intimata.

Tenuto conto dell’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano. Compensa integralmente le spese del processo tra la Provincia Autonoma di Bolzano e gli odierni controricorrenti. Nulla spese nei confronti della Cooperativa Servizi Società Cooperativa.

Così deciso in Roma, all’Udienza Pubblica, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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