Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30907 del 22/12/2017


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 30907 Anno 2017
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

ADM VIAGGI s.r.l. in liq.ne, elettivamente domiciliata
in Roma, via s. Tommaso d’Aquino 75, presso l’avv.
Mario Lacagnina (fax n. 06/25496375, p.e.c.
fmariolacagnina@ordineavvocatiroma.org ) che, con l’avv.
Joelle Piccinino (fax n. 02/59900037; p.e.c.
joelle.piccinino@milano.pecavvocati.it ) la rappresenta e
difende per procura speciale a margine;
ricorrente nei confronti di
Fallimento A.D.M. Viaggi s.r.1.;
380
2017

Verdoja Travel Service s.r.l. in liquidazione
– intimati –

cTUQC(

Data pubblicazione: 22/12/2017

avverso la sentenza n. 1365/14 della Corte di appello
di Torino sezione I civile, emessa in data 8 luglio
2014 e depositata il 12 luglio 2014, n. R.G. 831/14;

Rilevato che

Alessandria ha dichiarato il fallimento di ADM
Viaggi s.r.l. su istanza della s.r.l. Verdoja
Travel Service in liquidazione, che aveva
ottenuto, nei confronti della società dichiarata
fallita, decreto ingiuntivo per 70.938,41 euro,
dichiarato provvisoriamente esecutivo e rimasto
inadempiuto nonostante intimazione di precetto e
successivo atto di pignoramento mobiliare. Secondo

il

Tribunale lo stato di insolvenza era

dimostrato, oltre che dal mancato pagamento del
credito, dallo sbilanciamento fra crediti a breve
e posizioni debitorie risultante dai bilanci,
dall’apparente cessazione di attività evidenziata
dall’occupazione della sede sociale da parte di
una neo costituita società operante nel medesimo
settore e partecipata da un ex amministratore di
ADM Viaggi.

2. ADM Viaggi ha proposto reclamo rilevando che
l’inadempimento del preteso ma inesistente credito
di Verdoja s.r.1 era insussistente cosicché non

L Con sentenza del 7 aprile 2014 il Tribunale di

sussisteva neanche la legittimazione per la
società istante a richiedere la dichiarazione di
fallimento.

3. La Corte di appello ha respinto il reclamo
affermando che la esigibilità del credito, unita

s.r.l. di far fronte al suo pagamento anche dopo
la instaurazione della procedura esecutiva, e la
intervenuta inoperatività della società rendessero
evidente lo stato di insolvenza. La Corte
distrettuale ha inoltre valutato e ritenuto
incidentalmente la fondatezza del credito vantato
da Verdoja

Travel

Service

s.r.l.

e

la

corrispondente infondatezza dell’opposizione a
decreto ingiuntivo.

4. ADM Viaggi s.r.l. in liquidazione ricorre per
cassazione affidandosi a cinque motivi di
impugnazione deducendo: a) art. 360 comma l n. 4
c.p.c. per nullità della sentenza impugnata (error
in procedendo per omessa pronuncia); b) violazione
di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c. in relazione all’art. 5 L.F.; c) vizio di
motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso
esame circa un fatto decisivo della controversia;
d) violazione di norme di diritto ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine alla
violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione
all’art. 12 comma 1 della legge n. 413/1991; e)

3

alla evidenza della impossibilità di ADM Viaggi

vizio di motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per
omesso esame circa un fatto decisivo della
controversia.

5. Non svolge difese la curatela fallimentare né la
intimata società Verdoja Travel Service s.r.l.

6. Con il primo motivo si censura la sentenza
impugnata che ha omesso di pronunciare sulla
eccepita improcedibilità della domanda di
fallimento ai sensi dell’art. 15 L.F.

7. Il motivo è infondato basandosi, come si è detto,
la motivazione della Corte distrettuale proprio
sulla ricognizione della posizione debitoria di
ADM nei confronti di Verdoja che eccede la soglia
di 30.000 euro fissata dalla disposizione
normativa invocata dalla ricorrente.

8. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
afferma che la dichiarazione di fallimento è stata
ritenuta sulla sola base dell’inadempimento di un
credito (peraltro contestato) e quindi in assenza
di una accertata situazione di insolvenza che la
Corte di appello ha posto in relazione anche alla
insussistente cessazione dell’attività.

9. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha
messo al contrario in rilievo come da una serie di
circostanze già accertate dal Tribunale risultasse

4

Ritenuto che

l’incapacità di ADM a fare fronte al pagamento del
credito esigibile esponendosi così all’esecuzione
forzata. Ha inoltre rilevato la assenza di
contestazioni da parte di ADM circa la rilevata
inoperatività e cessazione di fatto dell’attività
e l’abbandono della tesi difensiva della

10. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
reitera sostanzialmente la censura di omesso esame
delle condizioni necessarie per ritenere lo stato
di insolvenza e contesta essere intervenuta
cessazione di fatto dell’attività e non anche la
messa in liquidazione della società.

11.I1 motivo è infondato per le stesse ragioni già
esposte in relazione al precedente motivo e
difetta di autosufficienza laddove contesta la
mancata messa in liquidazione senza indicare modi
e tempi della deduzione di tale circostanza nel
corso del giudizio di merito.

12. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente
censura come illogica e contraria al disposto
della norma invocata (art. 12 comma 1 della legge
n. 413/1991) la motivazione della Corte di appello
secondo cui l’opposizione al credito basata sul
possesso dei biglietti di viaggio da parte di ADM
è infondata perché il valore di quietanza che tale
disponibilità attesta vale nei rapporti fra IATA e
VERDOJA ma non anche nei rapporti fra quest’ultima
5

intervenuta cessione di ramo d’azienda.

società e ADM. La censura appare infondata perché
la presunzione legale di pagamento si riferisce ai
rapporti fra emittente e possessore dei biglietti
e non anche ai successivi trasferimenti come
quello intervenuto fra Verdoja e Adm sulla base di
un organico rapporto contrattuale, riscontrato

regolazione a fine mese dei rapporti di dare e
avere.

13.Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente
rileva l’omesso esame dell’intervenuta cessione di
ramo di azienda, peraltro riconoscendo che il
credito di Verdoja è rimasto a carico della
società ADM,

e ribadisce la tesi della

insussistenza dello stato di insolvenza sul solo
presupposto del mancato pagamento di un credito
contestato.

14.Si tratta di circostanze che oltre ad attestare
eventualmente

la

volontà

di

eludere

la

instaurazione di esecuzione forzata da parte della
creditrice Verdoja non risultano essere state
provate né dedotte davanti ai giudici di merito
come riferisce la Corte distrettuale nella sua
motivazione ponendo pertanto la ricorrente nella
condizione di dover dimostrare tempi e modalità
delle deduzioni di cui afferma l’omesso esame
(cfr.
Quanto

Cass. civ. S.U. n. 8053 del 7 aprile 2014).
alle

reiterate

6

affermazioni

circa

dalla Corte di appello, che prevedeva la

l’irrilevanza di un credito contestato ai fini
dell’accertamento dello stato di insolvenza va
richiamata la giurisprudenza di legittimità
secondo cui, ai sensi dell’art. 5 L.F., lo stato
di insolvenza non presuppone il definitivo
accertamento del credito in sede giudiziale né
(Cass. civ. sez. I, n.

576 del 15 gennaio 2015).

15.11 ricorso va pertanto respinto senza statuizioni
sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
24 marzo 2017.
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