Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30906 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 29/11/2018), n.30906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1589/2013 proposto da:

S.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

ACACIE 13 c/o Centro Caf, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

DI GENIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE AMATO giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 295/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/06/2012 R.G.N. 5/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Salerno (sentenza del 19.6.2012), nel riformare parzialmente la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che aveva condannato l’Inps al pagamento in favore di S.S. dell’indennità di malattia per il periodo 9.1. – 20.2.2006, liquidò diversamente le spese di primo grado in favore della lavoratrice, quantificandole in Euro 2086,00, di cui Euro 1246,00 per diritti e spese, mentre compensò quelle di secondo grado;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.S. con quattro motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito l’Inps con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., L. n. 794 del 1942 e succ. modif., L. 7 novembre 1957, n. 1501, art. unico, della tariffa professionale adottata con Delib. Consiglio Nazionale Forense 20 febbraio 2002, ed approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e Tabella B, paragrafo 1 (processo di cognizione), colonna 4, nonchè la violazione e falsa applicazione di legge e del principio del rispetto e dell’inderogabilità dei diritti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, oltre che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

1. a. attraverso tale motivo la ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che la Corte territoriale non le ha liquidato le attività successive alla definizione del giudizio di primo grado, quali la richiesta di due copie della sentenza, l’accesso all’ufficio ed il ritiro delle copie medesime, la notifica della sentenza, l’accesso all’ufficio ed il ritiro dell’atto notificato, l’esame della relazione della notifica ed il ritiro del fascicolo;

2. col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., L. n. 794 del 1942 e succ. modif., L. 7 novembre 1957, n. 1501, art. unico, della tariffa professionale adottata con Delib. Consiglio Nazionale Forense 20 febbraio 2002, ed approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e Tabella A, paragrafo 2, colonna 11, numero 13 (consultazione cliente), nonchè la violazione e falsa applicazione di legge e del principio del rispetto e dell’inderogabilità dei diritti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, oltre che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2. a. in pratica ci si lamenta della mancata liquidazione della voce “consultazione col cliente”, contestandosi la motivazione adottata al riguardo dalla Corte di merito che ha ritenuto non provata una tale attività ed assumendosi, al contrario, che trattasi di attività presunta, non essendo possibile per l’avvocato porre in essere un giudizio senza aver prima consultato il cliente;

3. col terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 4, in combinato disposto con il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, art. 91 c.p.c. e del principio del rispetto e dell’inderogabilità del minimo dell’onorario, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la carente e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, l’errore di giudizio ed il vizio di motivazione idonea a giustificare la decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

3. a. la ricorrente lamenta, in sostanza, che la Corte d’appello ha immotivatamente ed erroneamente ritenuto di ridurre il minimo dell’onorario di avvocato, non esistendo, al contrario, una controversia di per sè particolarmente semplice e di facile trattazione;

4. col quarto motivo è segnalata, con riferimento alla lamentata compensazione integrale delle spese di secondo grado, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

5. i primi tre motivi sono fondati;

5. a. invero, con riguardo alle attività svolte successivamente alla sentenza conclusiva del primo grado di giudizio, il giudice di secondo grado non può non tener conto dei diritti relativi all’attuazione di tali adempimenti, quali ad esempio l’esame della sentenza e della relata di notifica della stessa, nonchè l’accesso per il ritiro del fascicolo, che sono funzionali alla conoscenza del contenuto del provvedimento e alla proposizione del giudizio di impugnazione (v. ad es. Cass. Sez. Lav., n. 7156 dell’1.9.1987);

in tal senso questa Corte ha avuto occasione di statuire (Cass. Sez. 6 L., Ordinanza n. 548 del 15.1.2015) che “In tema di liquidazione delle spese processuali, le attività strumentali alla conoscenza del contenuto del provvedimento e alla successiva fase d’impugnazione quali la richiesta di copie, il loro ritiro, la notifica della sentenza, l’accesso all’ufficio per ottenere l’atto notificato, l’esame della relazione di notifica e il prelievo del fascicolo – attengono alla fase del giudizio di cognizione, come previsto dalla tabella B allegata al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (“ratione temporis” applicabile), sicchè le relative indennità vanno incluse dal giudice nel computo totale dei diritti richiesti con la nota spese”;

5. b. quanto ai diritti spettanti per la voce tariffaria “consultazione col cliente” questa Corte ha già chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 11370 del 17.6.2004) che “Con riguardo alle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, vanno riconosciuti al difensore i diritti di procuratore per le attività di consultazione col cliente, formazione del fascicolo, redazione della nota spese e collazione della stessa, deposito della nota spese, notifica del ricorso al convenuto e deposito dell’atto notificato, attività tutte non incompatibili con le particolarità del rito del lavoro”; si è anche affermato (Cass. Sez. Lav. n. 19412 del 18.12.2003) che “Con riguardo alle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, vanno riconosciuti al difensore i diritti di procuratore per conclusioni ed esame delle conclusioni, che corrispondono anche nel rito del lavoro a un’attività caratterizzata da uno sviluppo progressivo che si chiude con la formulazione delle richieste conclusive delle parti in causa; parimenti va riconosciuta la voce “corrispondenza informativa” che è giustificata, in vista dell’udienza di discussione e in considerazione della tendenziale concentrazione che caratterizza il rito giuslavoristico, dall’opportunità di invitare il cliente a partecipare a detta udienza”;

5. c. per quel che concerne, inoltre, la lamentata riduzione dell’onorario di avvocato, si rileva che effettivamente risulta apodittica la decisione della Corte territoriale di far ricorso alla riduzione del 50% di cui alla L. n. 724 del 1942, art. 4; al riguardo si è, infatti, affermato (Cass. Sez. Lav. n. 3961 del 29.2.2016) che “Il R.D. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, “ratione temporis” applicabile, consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla voce dell’onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all’aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l’identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma della L. n. 724 del 1942, art. 4, nè, in caso di riunione di cause, esime il giudice, una volta operata la riduzione, dall’obbligo di procedere alla liquidazione mediante la determinazione del valore di ciascuna delle controversie riunite” (conf. a Cass. Sez. Lav. n. 17920 del 4.8.2009 e n. 27796 del 21.11.2008);

6. rimane, pertanto, assorbito il quarto motivo concernente la contestazione della decisione della Corte di merito di disporre la compensazione integrale delle spese di secondo grado, dovendo questa Corte provvedere al riguardo per effetto della cassazione dell’impugnata sentenza;

7. pertanto, vanno accolti i primi tre motivi del ricorso, mentre il quarto rimane assorbito; ne consegue la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado;

8. a tal riguardo, va tenuto conto del precedente n. 17405 del 12.10.2012 delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata;

9. pertanto, nella fattispecie vanno applicati i nuovi parametri di liquidazione dei compensi professionali attualmente in vigore e, tenuto conto del modesto valore della causa e delle attività svolte, gli stessi possono essere determinati nella misura di Euro 2400,00 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;

sussistono, infine, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio d’appello e di quelle del presente giudizio di legittimità in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, dei ridottissimi limiti economici in cui tale accoglimento è avvenuto e della modestia del valore della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, dichiara assorbito il quarto, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, liquida i compensi di primo grado in Euro 2400,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, mentre compensa per intero le spese di secondo grado e di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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