Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30906 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 27/11/2019), n.30906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

M.C., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

stesa in calce al controricorso, dall’Avv. Raffaele Carrozza, del

Foro di Siracusa, il quale ha indicato recapito PEC, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio, alla via Lavaggi n.

59 in Augusta (SR);

– controricorrente tardivo –

Avverso la sentenza n. 306, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Palermo, sez. staccata di Siracusa, il 25.06.2013 e

pubblicata il 29.07.2013;

letta la memoria depositata dal ricorrente;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consiglier

Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.C., con ricorso depositato il 30 luglio 2009, adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa per contestare il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sua istanza di restituzione delle somme versate in eccesso a titolo di Irpef ed Ilor, in relazione agli anni 1990, 1991 e 1992. Chiariva il contribuente di essere titolare del diritto all’accesso ai benefici di cui all’O.M. n. 22316 del 1993 perchè residente, alla data del 13 dicembre 1990, nel Comune di (OMISSIS) (SR) individuato tra quelli colpiti dall’evento calamitoso del terremoto. La L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ha quindi previsto che i titolari dell’accesso ai benefici, i quali non avessero definito le proprie pendenze fiscali, avrebbero potuto farlo mediante pagamento del 10% dei propri debiti tributari. Il contribuente invocava allora quanto deciso dalla Suprema Corte con sentenza n. 20641 del 2007, al fine di affermare che la disciplina di favore avrebbe dovuto applicarsi anche a quei contribuenti, aventi titolo per accedere al beneficio, che pure avevano provveduto a versare ogni importo dovuto al fisco, dovendo in questo caso disporsi il rimborso di quanto pagato nella misura del 90%. La CTP riteneva tuttavia che il beneficio risultasse applicabile soltanto ai contribuenti che avessero pendenze fiscali, e non a coloro che avessero invece effettuato il pagamento di quanto dovuto, ed in conseguenza rigettava il ricorso.

Il contribuente impugnava la decisione, che veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, la quale accoglieva l’appello e disponeva che l’Agenzia delle Entrate provvedesse al rimborso del 90% dei tributi versati dal M. negli anni di riferimento a titolo di Irpef ed Ilor.

Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un articolato motivo di ricorso. M.C. non si è costituito tempestivamente. Proponendo controricorso tardivo, notificato all’Ente impositore in data 5.4.2017, nell’assenza della possibilità di partecipare alla discussione in pubblica udienza, tenuto conto della sopravvenuta normativa che ha previsto come ordinaria la trattazione camerale del giudizio di legittimità, il contribuente proponeva le proprie difese per iscritto e domandava di tenerne conto. Il controricorrente depositava, successivamente, anche memoria ed istanza di sollecita fissazione della trattazione del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – L’Agenzia delle Entrate contesta con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nella violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, secondo periodo, per non aver affermato che il contribuente ha proposto tardivamente la propria istanza di rimborso.

2.1. – Mediante il suo motivo di ricorso l’Ente impositore contesta la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia per non aver tenuto conto che il contribuente ha proposto la propria domanda di rimborso quando il termine di decadenza per poter proporre l’istanza, due anni dal pagamento o dalla data in cui si è verificato il presupposto, ai sensi del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, era già spirato. La domanda di rimborso, sottolinea la ricorrente Agenzia, è stata proposta dal contribuente soltanto in data “13.11.2007 (ad oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17),” (ric., p. IV). Del resto la Suprema Corte ha chiarito con la sentenza n. 23589 del 2012 che la decorrenza del termine biennale di decadenza dal diritto di richiedere il rimborso non può che essere fatto decorrere dalla “data (1 gennaio 2003) di entrata in vigore dell’originaria previsione della L. 289 del 2002, art. 9, comma 17”. La domanda proposta il 13.11.2007 non può pertanto che stimarsi tardiva.

In proposito occorre rilevare che, come di recente ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Cass. sez. V, n. 18205/16 11690/19), la questione prospettata dalla ricorrente Agenzia ha trovato soluzione, nelle more del presente giudizio, nella norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, che così dispone: “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi del O.M. per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1990, n. 299, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1993 per un importo superiore al dieci per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa… al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio n. 31, di conversione del D.L. 21 dicembre 2007, n. 248…” (cfr. Cass. n. 18205/16, Cass. n. 4291/18, 6649/19).

Ne discende che il rimborso del 90% delle somme versate compete al contribuente, per espressa disposizione di legge, a seguito dell’adozione del D.L. n. 248 del 2007, convertito nella L. n. 31 del 2008, che è entrata in vigore il 1 marzo 2008, data da cui ha iniziato a decorrere il termine di decadenza ai fini della presentazione dell’istanza di rimborso. In conseguenza deve ritenersi l’istanza di rimborso proposta da M.C., pacificamente presentata in data 13.11.2007, senz’altro tempestiva, ed il contribuente ha diritto alla restituzione del 90% dei tributi Irpef ed Ilor versati in relazione agli anni 1990, 1991 e 1992.

In materia di governo delle spese di lite, occorre osservare che il contribuente si è costituito tardivamente nel giudizio di legittimità, ed ha osservato che a seguito della riforma del giudizio di cassazione intervenuta nel 2016, la quale ha previsto come ordinaria la trattazione camerale del processo (art. 375 c.p.c., u.c.), gli è rimasta preclusa la possibilità di partecipare alla discussione, come è invece consentito dalla disciplina della pubblica udienza, vigente per tutti i ricorsi all’epoca di proposizione del gravame. In materia è intervenuto il protocollo d’intesa stipulato il 15.12.2016 tra la Corte di Cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense, il quale ha previsto al punto primo che, in relazione ai ricorsi già depositati entro il 30 ottobre 2016 per cui venga successivamente fissata l’adunanza camerale, l’intimato il quale non abbia notificato e depositato il controricorso nei termini di cui all’art. 370 c.p.c., ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe avuto ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, possa presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini in cui può farlo il controricorrente. A tal fine, pertanto, l’atto difensivo depositato dal difensore del ricorrente deve ritenersi ammissibile, anche perchè questa soluzione appare quella maggiormente conforme all’esigenza di assicurare nella massima misura il diritto alla difesa, costituzionalmente riconosciuto. Ne consegue che occorre provvedere al governo delle spese di lite.

La spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, e la condanna al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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