Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30906 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30906 Anno 2017
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 12777/2013 proposto da:
Dalle Vedove Renzo (c.f. DLLRNZ58C16D815G), elettivamente
domiciliato in Roma, via Cicerone n.44, presso l’avvocato Pardini
Luca, rappresentato e difeso dall’avvocato Catalano Pietro, giusta
procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Tecnocontrol s.r.l. in Fallimento;
– intimata –

1

((G

Data pubblicazione: 22/12/2017

avverso il decreto del TRIBUNALE di PISA, depositato il 15/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

1.- Renzo Dalle Vedove ricorre per cassazione nei confronti del
Fallimento Tecnocontrol s.r.I., sviluppando due motivi avverso il
decreto emesso dal Tribunale di Pisa, 15 marzo 2013, n. 29, Cron.
897/2013.
Con tale provvedimento, il Tribunale toscano ha confermato il
provvedimento assunto dal giudice delegato della procedura
fallimentare della s.r.l. Tecnocontrol circa il compenso richiesto
dall’attuale ricorrente in ordine all’attività di stima (di un complesso
aziendale) svolta quale «operatore esperto» ai sensi dell’art. 107,
comma 1, legge fall. In particolare, i giudici hanno ritenuto che tale
attività andasse remunerata secondo i parametri indicati nella tariffa
prevista per gli ausiliari dei giudici (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115) e
non già secondo quelli di cui alle tariffe professionali, come invocato
invece da Renzo Dalle Vedove.
Il Fallimento non ha svolto attività difensive.
2.- I motivi di ricorso denunziano i vizi qui di seguito indicati.
Il primo motivo, in specie, risulta intestato «violazione o falsa
applicazione di norme di diritto». Il secondo motivo a sua volta si
intitola «omessa insufficiente o contraddittoria motivazione del
provvedimento impugnato».

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FATTO E DIRITTO

3.- Con il primo motivo, il ricorrente rileva in particolare che il
Tribunale ha errato nell’assoggettare il compenso per l’attività svolta
dall’«operatore esperto»

ex art. 107 legge fall. alla normativa

predisposta per gli ausiliari del giudice. Lo stimatore – assume in via
segnata il ricorrente – non può essere inquadrato nella categoria dei

Questo perché, nel disegno del sistema vigente, lo stimatore è figura
necessaria ex lege,

là dove è tratto caratteristico di quella di

coadiutore ex art. 32 l’essere nominato dal curatore a seguito di una
valutazione di opportunità fatta nel concreto (come pure autorizzata
dal giudice delegato) e per lo svolgimento di un’attività che, di per
sé, potrebbe anche essere svolta direttamente dallo stesso curatore.
E pure perché lo stimatore ex art. 107 – a differenza del coadiutore
– viene ad assumere una «responsabilità diretta nei confronti sia del
fallimento che dei terzi».
4.- Il motivo non può essere ritenuto fondato.
Come puntualmente rileva il decreto impugnato, «non vi è alcuna
norma che disciplini specificamente la liquidazione dei compensi
spettanti ai soggetti specializzati che siano stati incaricati della stima
ai sensi dell’art. 107 legge fall.». Di conseguenza, la
regolamentazione di tale profilo disciplinare va tratta per via di
analogia.
Ora, non pare dubbio che sotto il profilo funzionale la figura
dell’«operatore esperto» di cui all’art. 107 lege fall. sia accostabile a
quella dell’«esperto», che è chiamato a valutare il «valore di
mercato» dei beni (immobili) assoggettati a vendita forzata secondo
le norme degli art. 567 ss. cod. proc. civ. Del resto, la stessa
disposizione dell’art. 107 non manca di richiamare, nel tessuto della
sua disciplina, delle regole specificamente dettate per la richiamata
3

«coadiutori» del curatore, di cui all’art. 32 comma 2 legge fall.

vendita di cui al codice di procedura civile. Il parallelismo tra le due
serie normative si manifesta sicuro, in definitiva.
Ciò posto, si tratta adesso di aggiungere che – secondo
l’orientamento proprio di questa Corte – l’esperto nominato per la
stima ai sensi dell’art. 568 cod. proc. civ. è figura «equiparabile, una

settembre 2015, n. 18313). Con tutte le conseguenze che – in linea
di principio almeno – da ciò possono derivare.
Tra queste conseguenze, d’altro canto, non compare ragione per non
applicare, per quanto qui concretamente interessa, all’«operatore
esperto» ex art. 107 la normativa relativa al compenso che è
testualmente dettata per il consulente tecnico (art. 3, comma 1, lett.
n. d.p.r. n. 115/2002).
5.-

Il secondo motivo assume vizio di motivazione del decreto

impugnato ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., rilevando che
tale provvedimento appare «manifestamente infondato sul piano
logico-giuridico laddove al fine di giustificare un’applicazione
analogica della disciplina prevista per i coadiutori del giudice
all’esperto nominato ex art. 107 legge fall. fa riferimento agli artt. 30
e 32 legge fall.».
Il motivo è inammissibile, posto che lo stesso fa riferimento a una
normativa non applicabile alla fattispecie, perché non più vigente (ex
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, come conv. in legge 7 agosto
2012, n. 134). D’altro canto, la non rilevanza della norma dell’art. 32
per la soluzione della questione in oggetto (rilevanza che, per la
verità, non viene neppure assunta dal decreto impugnato) è stata
già riscontrata sopra.
6.- In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
4

,

volta assunto l’incarico, al consulente tecnico d’ufficio» (Cass., 18

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ala pagemento

5.200,00 (di cui C 200,00 per esborsi).
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione

delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di C

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