Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30905 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 29/11/2018), n.30905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24288-2013 proposto da

WHIRPOOL EUROPE SRL, (P.IVA (OMISSIS)), in persona del legale rapp.te

pt, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27,

presso lo studio Trifirò & Partners Avvocati in Roma,

unitamente agli Avvocati GIACINTO FAVALLI, GIORGIO COSCIA e PAOLO

ZUCCHINALI che la rappresentano e la difendono, anche

disgiuntamente, giusta delega in atti;

– ricorrente – controricorrente incidentale-

contro

D.A.G.L., (CF. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 44, presso lo studio dell’Avvocato ROSSANA

MARTIGNONI, unitamente all’Avvocato ANTONIO BRIGHINA che la

rappresenta e la difende, giusta delega in atti;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1103/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/10/2012, RG 2069/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2018 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato PAIOLO ZUCCHINALI;

udito l’Avvocato ANTONIO BRIGHINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 1103, depositata il 25.10.2012, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia n. 395/09 del Tribunale di Varese, ha dichiarato, previo accertamento della nullità del termine apposto al secondo contratto di lavoro stipulato tra D.A.G.L. e la Whirpool Europe srl, dal 30.4.2004 al 23.12.2004, l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra le parti, con condanna della società a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagare a titolo risarcitorio una indennità, L. n. 183 del 2010, ex art. 32 pari a 10 mensilità della retribuzione globale di fatto.

2. La Corte territoriale, dopo avere accolto il relativo motivo di gravame, rilevando che nella fattispecie in esame non risultavano provate circostanze univocamente interpretabili come sintomatiche della volontà chiara e certa delle parti di porre fine al rapporto, ha ritenuto che in relazione al primo contratto a termine, intercorso dai 22.8.2003 al 20.12.2003 (definizione di una nuova strategia aziendale che mira all’acquisizione di nuove quote di mercato attraverso un aumento dell’indice di penetrazione di vendita di prodotti, che determinava la necessità di incrementare la produzione) era stata provata la effettiva sussistenza delle esigenze alle quali si ricollegava la assunzione della lavoratrice; con riguardo al secondo contratto, invece, la cui causale era da ravvisarsi nella temporanea necessità di incremento della produzione di nuovi modelli e alla loro conseguente immissione nel flusso di distribuzione alla rete commerciale per un opportuno approvvigionamento, ha rilevato che non era stato dimostrato che l’assunzione fosse appunto riferibile alla introduzione sul mercato di nuovi modelli e, più specificamente, della gamma svizzera come sostenuto dalla società. Considerato che la nullità della clausola comportava la conversione del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato e ritenuta l’applicabilità del disposto di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 i giudici di seconde cure hanno quantificato l’indennità risarcitoria dovuta in 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Whirpool Europe srl affidato a tre motivi.

4. D.A.G.L. ha resistito con controricorso formulando ricorso incidentale sulla base di due motivi, cui ha resistito a sua volta la società.

5. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo del ricorso principale la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente la Corte di merito, riformando sul punto la decisione di primo grado, ritenuto non sufficienti il lasso temporale trascorso (3 anni) e la condotta successiva della lavoratrice, per accertare una volontà diretta a risolvere consensualmente il rapporto.

3. Con il secondo motivo si duole la ricorrente della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione all’art. 112 disp. gen., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente i giudici di seconde cure ritenuto non assolto l’onere probatorio in relazione al secondo contratto, dichiarato illegittimo, circa la sussistenza della causale che, invece, risultava dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nel giudizio di merito.

4. Con il terzo motivo si censura l’erronea e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per erronea determinazione dell’indennizzo da parte della Corte territoriale che aveva valutato la durata complessiva di tutti e due i contratti a termine e non solo quella del contratto dichiarato illegittimo.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale la lavoratrice si duole della nullità della sentenza, per carenza di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, perchè, in relazione al primo contratto, ritenuto legittimo, il Collegio milanese non aveva collocato in un ordine logico e coerente tutti gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione in modo tale da garantire la conoscenza delle ragioni per le quali il diritto di essa D. era stato negato.

6. Con il secondo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di appello erroneamente aveva ritenuto specifica la causale apposta al primo contratto pur mancando del tutto l’indicazione di elementi obiettivi relativi all’effettiva condizione o situazione aziendale che potesse giustificare, in quel particolare frangente temporale, un’assunzione a termine.

7. Il primo motivo del ricorso principale non merita accoglimento.

8. Invero, è principio ormai consolidato in sede di legittimità (cfr. Cass. 12.12.2017 n. 29781; Cass. 31.5.2018 n. 13958; Cass. 30.5.2018 n. 13661; Cass. 30.5.2018 n. 13660; Cass. Sez. Un. n. 21691/2016) che, in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità secondo le regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente.

9. Nel caso in esame, la Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, ha escluso che il tempo trascorso (dalla scadenza del contratto all’iniziativa intrapresa per fare dichiarare la nullità dello stesso) di circa tre anni, unitamente alla condotta della lavoratrice, potessero costituire elemento significativo ai fini dell’accertamento dello svolgimento del rapporto per fatti concludenti, di talchè alcuna dedotta o falsa applicazione dell’art. 1372 cc è ravvisabile per quanto sopra detto.

10. Per questioni di pregiudizialità logico-giuridica deve ora esaminarsi l’appello incidentale, riguardando le censure ivi formulate il primo contratto a termine.

11. Il primo motivo non è fondato.

12. Va condiviso l’orientamento di questa Corte (Sez. Un. n. 24148/2013) secondo cui la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

13. Nel caso in esame, l’iter logico seguito dalla Corte territoriale risulta esplicitato per cui, sotto il profilo formale della congruità della motivazione, la censura non è meritevole di pregio in quanto il convincimento dei giudici di seconde cure è stato realizzato attraverso una valutazione di elementi acquisiti, considerati nel loro complesso e senza che fosse necessaria una esplicita confutazione di altri elementi non menzionati.

14. Il secondo motivo del ricorso incidentale, che investe invece la specificità del primo contratto a termine, è fondato.

15. E’ principio consolidato presso questa Suprema Corte (Cass. 2 agosto 2013, n. 18532; Cass. 27 gennaio 2011, n. 1931; Cass. 27 aprile 2010, n. 10033) che, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore ha imposto, con il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, un onere di specificazione delle ragioni giustificatrici “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” del termine finale, che debbono essere sufficientemente particolareggiate così da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il relativo controllo di effettività, dovendosi ritenere tale scelta in linea con la direttiva comunitaria 1999/70/CE e con l’accordo quadro in essa trasfuso, come interpretata dalla Corte di Giustizia, la cui disciplina non è limitata al solo fenomeno della reiterazione dei contratti a termine ma si estende a tutti i lavoratori subordinati con rapporto a termine indipendentemente dal numero di contratti stipulati dagli stessi, rispetto ai quali la clausola 8 n. 3 (cosiddetta clausola di non regresso) dell’accordo quadro prevede allo scopo di impedire ingiustificati arretramenti di tutela nella ricerca di un difficile equilibrio tra esigenze di armonizzazione dei sistemi sociali nazionali, flessibilità del rapporto di lavoro e sicurezza per i lavoratori – che l’applicazione della direttiva “non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori dell’ambito coperto dall’accordo”.

16. Nella fattispecie in esame, la Corte non si è attenuta a tali principi perchè, pur ritenendo la causale in astratto priva del necessario riferimento concreto alla situazione del singolo lavoratore in relazione al reparto di destinazione e alle mansioni svolte al fine di verificare la specifica connessione tra le esigenze produttive con la utilizzazione del lavoratore a termine, ha, poi, con una verifica in concreto accertato la effettiva sussistenza delle esigenze alle quali si ricollegava l’assunzione.

17. Tale assunto non è, però condivisibile perchè, se pure è vero che il concetto di specificità risente di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza e tenendo altresì conto del fatto che lo stesso va collegato a situazioni aziendali non più standardizzate, ma riferite alle peculiari realtà in cui il contratto viene ad essere calato, non vi è dubbio che nella specie l’utilizzazione di clausole così generiche quali quella sopra indicate (senza alcun riferimento, alle mansioni o ai reparti di assegnazione ovvero ai prodotti oggetto dell’incremento di produzione posto a base delle assunzioni) fosse tale da non palesare la specifica connessione tra la durata solo temporanea delle prestazioni e le esigenze che le stesse erano state chiamate a realizzare e da non consentire alla lavoratrice di verificare in concreto l’utilizzazione esclusivamente nell’ambito delle ragioni indicate ed in stretto collegamento con le stesse (v. in termini Cass. 4 maggio 2017, n. 10839; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1552).

18. In altri termini, deve sottolinearsi che, a fronte di una genericità della causale riportata in contratto, alcun utile ed efficace riscontro oggettivo può essere effettuato in concreto onde accertare la legittimità delle esigenze poste a base del contratto a tempo determinato, ai fini – appunto – di valutare la sussistenza del nesso causale tra il termine e le locuzioni adottate nel contratto medesimo.

19. Alla stregua di quanto esposto, pertanto, il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere accolto e la sentenza gravata va cassata in relazione al suddetto motivo, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame della questione attenendosi ai principi di diritto richiamati e provvederà anche alla determinazione delle spese del presente giudizio.

20. Resta assorbita la trattazione degli altri motivi del ricorso principale non esaminati (riguardanti il secondo contratto a termine).

21. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, relativamente al ricorso principale, vertendosi in una definizione in senso sfavorevole all’impugnante quanto all’esito complessivo del giudizio di legittimità (cfr. in termini Cass. n. 12103/2018).

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale nonchè il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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