Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30905 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 27/11/2019), n.30905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 17560 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

Olivetti s.p.a. in persona del suo Procuratore speciale

S.A.R. rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dall’avv.to Alessandro Fruscione e dall’avv.to Salvatore

Mileto, elettivamente domiciliata presso lo studio legale tributario

Santacroce & Associati in Roma, Via Gianbattista Vico n. 22;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, n. 551/04/18, depositata in data 22 marzo

2018, notificata il 6 aprile 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 2

ottobre 2019 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera

Maria Giulia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Augustinis Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi per il contribuente l’avv.to Alessandro Fruscione e per

l’Agenzia delle dogane l’avv.to dello Stato Anna Collabolletta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con la sentenza n. 551/04/18, depositata in data 22 marzo 2018, notificata il 6 aprile 2018, la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Olivetti s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 671/07/17, che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dalla suddetta società avverso i provvedimenti prot. 14650/RU del 20 giugno 2011 e prot. 1666/RU del 23 gennaio 2012 con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva respinto le istanze di rimborso dei dazi doganali versati dalla contribuente rispettivamente nel 2008 per complessivi Euro 790.000,28, e per il periodo 2009-2011, per complessivi Euro 3.837.789,20, in relazione all’importazione di talune macchine multifunzione (d’ora in poi “MMF)- apparecchiature digitali con almeno due delle funzioni di stampa o scanner, copia e trasmissione telefax- classificate, ad avviso della società, erroneamente nella sottovoce della Tariffa Doganale Comune (TDC) 8443.31.91 soggetta al dazio del 6%, anzichè nella sottovoce 8443.31.99 esente da dazio; ciò, in quanto, in ragione del principio di “neutralità tariffaria” di cui all’art. 9, par. 1, lett. f) e par. 2 Reg. CEE n. 2658/87 e del principio di interpretazione conforme, rientrando tali apparecchi, in base al Sistema Armonizzato (SA 2002) di classificazione delle merci, vigente fino al 31 dicembre 2006, nella sottovoce 8471.60 esente da dazio – avuto riguardo alla caratteristica principale di stampa o scanner – gli stessi avrebbero dovuto conservare il medesimo trattamento tariffario di esenzione dai dazi nella nuova Nomenclatura Combinata (a seguito della modifica del SA intervenuta nel 2007).

1.2. La CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1) le apparecchiature importate nel periodo 2008-2011, oggetto di classificazione doganale, erano macchine multifunzione (MMF) con almeno due delle funzioni di stampa, scanner, copia e trasmissione telefax; 2) mentre, nel SA 2002, non era prevista una voce tariffaria specifica per gli apparecchi che incorporassero più di una funzione, per cui questi potevano essere classificati, in ossequio alla sentenza della Corte di giustizia dell’11 dicembre 2008, cause riunite C-362/07 e C-363/07, Kip Europe, in base alla funzione ritenuta prevalente, nelle sottovoci relative alle stampanti, scanner o fax (esenti da dazio) ovvero alle fotocopiatrici (soggette al dazio del 6%), nella vigenza del SA 2007, le MMF erano state state individuate specificamente nella NC, senza che la pronuncia della Corte di giustizia Kip Europe potesse, pertanto, valere anche per il periodo successivo al SA 2002; 3) la nuova classificazione, adottata sulla base del SA 2007, aveva introdotto per le MMF un codice doganale specifico 8443.31, suddiviso in ulteriori sottovoci, per cui, applicando la Regola Generale n. 1 per l’interpretazione della tariffa doganale, era da ritenersi legittima la inclusione degli apparecchi in questione, nella sottovoce 8443.31.91, soggetta al dazio del 6%, in quanto, nella specie, trattavasi di stampanti in cui si combinavano altre funzioni indicate nel testo della sottovoce medesima;4) diversamente i detti apparecchi non potevano essere inclusi nella sottovoce 8443.31.99, relativa alle “Altre” macchine prive di specifiche formulazioni; 5) alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 gennaio 2013, causa C-361/11 Helwlett Packard Europe BV (che- nel prendere in esame la questione della validità del Regolamento n. 1031/2008 nella misura in cui aveva classificato, nella sottovoce 8443.31.91 della NC, le stampanti multifunzione, immesse in libera pratica successivamente al 1 gennaio 2007- aveva escluso, con riguardo a tale classificazione, l’eccesso da parte della Commissione dei poteri ad essa attribuiti dall’art. 9 del Reg. CEE n. 2658/87, non avendo ciò comportato una modifica dell’aliquota del 6% del dazio loro applicabile) a fronte della chiara inserzione delle stampanti multifunzione nella sottovoce 8443.31.91 della NC, il giudice nazionale non poteva pervenire ad una diversa applicazione del detto regolamento;6) era da ritenersi assorbita ogni altra questione.

1.3. Avverso la suddetta sentenza della CTR, la Olivetti s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle dogane.

1.4. La società contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione delle sottovoci 8443310, 8443.31.91 e 8443.31.99 della Nomenclatura Combinata (NC) allegata ai Regolamenti (CE) n. 1214/2007, 1031/2008,948/2009 e 861/2010 della Commissione Europea, delle Regole Generali Interpretative 1,3, e 6 premesse alla N. C., della nota 5 premessa al Capitolo 84 della N. C. e dei principi espressi dalla Corte di giustizia in tema di classificazione doganale, per avere la CTR ritenuto legittima la classificazione operata dall’Ufficio delle MMF importate nel periodo 2008-2011 nella sottovoce 8443.31.91 della N. C. – escludendo la sottovoce 8443.31.99 solo perchè relativa ad “Altre” macchine “prive di specifiche formulazioni”- senza verificare le caratteristiche e proprietà oggettive delle stesse al fine di inquadrarle nella sottovoce più appropriata, ciò anche in considerazione della previsione di tre distinte sottovoci di classificazione (8443.31.10, 8443.31.91 e 8443.31.99, la prima e la terza esenti da dazio, la seconda con dazio al 6%) nella voce doganale 8443.31, tutte relative alle macchine multifunzione.

2.Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione delle Regole generali interpretative n. 1, 3 b) e 3c) della Nomenclatura Combinata adottata con Reg. CEE n. 2658/87 del Consiglio e succ. modif., della nota 5 (B) premessa al Capitolo 84 della N. C. vigente fino al 31.12.2006, dell’art. 9, par. 1, lett. f) e 2, di tale Regolamento, della sottovoce doganale n. 8471.60 vigente fino al 31.12.2006, della sentenza della Corte di giustizia dell’unione Europea dell’11.12.2008, cause riunite C.362/07 e 363/07, Kip Europe, delle sottovoci 844.331.91 e 844.331.99 della Nomenclatura Combinata (NC) allegata ai Regolamenti (CE) n. 1214/2007, 1031/2008,948/2009 e 861/2010 nonchè dei principi della sentenza della Corte di giustizia del 17 gennaio 2013, causa C-361/11, Hewlett Packard Europe BV, per avere la CTR, in sostanza, affermato l’irrilevanza della classificazione- in base ai principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia, Kip Europe- delle MMF nella sottovoce 8471.60 ai sensi della Tariffa applicabile fino al 31 dicembre 2006 e, allo stesso tempo, l’inapplicabilità – alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Hewlett Packard – del principio di “neutralità tariffaria” di cui all’art. 9 del Regolamento CE n. 2658/87 stante l’esistenza, dal 2007, della specifica sottovoce 8443.31.91, ancorchè non fosse dato sapere se le caratteristiche tecniche dei modelli MMF oggetto della sentenza Hewlett Packard corrispondessero a quelle dei modelli MMF importati dalla Olivetti s.p.a., essendosi, peraltro, ad avviso della ricorrente, formato il giudicato interno sulla classificazione delle MMF in questione nella sottovoce 8471.60 (dazio 0%) ai sensi del SA 2002, essendo le stesse “del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione” ed essendo il modulo di stampa quello determinante il loro “carattere essenziale”.

3. I motivi primo e secondo – da trattare congiuntamente per connessione- sono infondati.

3.1. Va premesso, in punto di fatto, che, come accertato dalla CTR, sulla base della documentazione già prodotta in primo grado dalla contribuente, le macchine multifunzione (MMF) importate dalla Olivetti s.p.a. erano “apparecchiature digitali che present(avano)

almeno due delle seguenti funzioni: stampa, scanner, copia e trasmissione telefax. Le MMF conten(evano) un’unità elettrostatica per la stampa e (potevano) essere connesse a dispositivi per l’elaborazione automatica dei dati (EAD) sia direttamente sia attraverso la rete informatica (MMF EAD). I prodotti appartenenti a questa categoria (erano) talvolta denominati “stampanti multifunzione”. Essi includ(evano), oltre alla funzione di stampa, le funzioni scanner e copiatrice. Tali prodotti includ(evano) a volte anche una funzione fax”. Tutte le MMF in discorso utilizz(avano) una tecnologia digitale per le funzioni di scansione, stampa e trasmissione testi e immagini in formato digitale. Esse non dispon(evano) di alcuna funzione basata sulla tradizionale tecnologia di fotocopia”.

Da ciò la CTR ha derivato che esse erano state correttamente qualificate dall’Ufficio nella sottovoce 8443.31.91 (con dazio al 6%) della N. C. (sulla base del SA 2007), relativa alle “Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l’originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico” e non già in quella invocata dalla contribuente 8443.31.99 (con esenzione daziaria) relativa alle “Altre” macchine multifunzione che avrebbe dovuto applicarsi, ad avviso della società importatrice, in forza del principio di “neutralità tariffaria” di cui all’art. 9, par. 1, lett. f) e par. 2, del Reg. CEE n. 2658/87, rientrando le MMF in esame, in base alla TDC vigente fino al 31 dicembre 2006, nella sottovoce 8471.60, anch’essa esente da dazio.

5.2.La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione Europea è disciplinata dalla NC, la quale si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione (SA) delle merci che è stato elaborato dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

Il Regolamento CE n. 2658/1987 costituisce il riferimento normativo fondamentale per la nomenclatura delle merci, denominata “nomenclatura combinata” (NC).

Le regole generali per l’interpretazione della tariffa doganale, che figurano nella parte prima di quest’ultima, titolo 1, parte A, dispongono in particolare quanto segue: (…) “La classificazione delle merci nella NC si effettua in conformità delle seguenti regole: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poichè la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e, occorrendo, dalle norme che seguono, purchè queste non contrastino col testo di dette voci e note”.

Qualora una merce rientri simultaneamente in due voci distinte, in base alla regola generale 3, lettera a), della nomenclatura medesima, essa va classificata nella voce più specifica. Occorre precisare che, secondo le note esplicative del SA relative a detta regola generale, “una voce che designa nominatamente un oggetto particolare è più specifica di una voce che comprende una famiglia di oggetti”. In base al punto 3 lett. b) della NC “I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. Infine, ai sensi del punto 3, lett. c) della NC: “Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione”.

La Regola n. 6 dispone: “La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonchè, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili”.

Va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo di questa (v., in particolare, sentenze del 20 settembre 2018, 2M-Locatel A/S, punto 27; 14 aprile 2011, British Sky Broadcasting Group e Pace, C-288/09 e C-289/09, EU:C:2011:248, punto 60, e del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C-320/11, C-330/11, C-382/11 e C-383/11, EU:C:2012:745, punto 27).

Peraltro, come anche affermato da questa Corte, da ultimo, nella sentenza n. 29538 del 2018, la classificazione doganale tiene conto non già dell’uso possibile, ma soltanto dell’uso previsto del dispositivo, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione (Corte giust. 26 maggio 2016, causa C-198/15, Invamed Group Ltd e altre, punto 24; Corte giust. 12 aprile 2018, C-227/17, Medtronic GmbH contro Finanzamt Neuss, punto 36). Le dimensioni, il peso e la tecnologia utilizzata non costituiscono elementi determinanti per la classificazione di prodotti (Corte di giustizia, sentenza del 4 marzo 2015, causa C- C-547/13 “Oliver Medical” SIA contro Valsts iegmumu dienests, punto 72).

Inoltre, come già ricordato da questa Corte (Cass. n. 31062 del 2017), secondo la Corte di Giustizia, ai fini dell’interpretazione della tariffa doganale comune, le note esplicative della nomenclatura costituiscono mezzi importanti per garantire l’applicazione uniforme di tale tariffa e come tali forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (Turbon International GmbH, p. 22; conf. Wiener SI, p. 11, Peacock, p. 10).

Al riguardo, occorre ricordare che la voce 8471 della NC- vigente fino al 31 dicembre 2006, sulla base del SA 2002- riguardava le “macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione” e che la sottovoce 8471.60.20 di detta nomenclatura era relativa alle “stampanti”. Quanto alla voce 9009 della NC, essa riguardava gli “apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia” e la sua sottovoce 9009.12.00 contemplava gli “apparecchi di fotocopia elettrostatici riproducenti l’immagine dell’originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto)”.

Il regolamento n. 1549/2006 ha soppresso la voce 9009 e la sottovoce 8471.60.20 della NC. Il regolamento n. 1031/2008, entrato in vigore il 1 gennaio 2009, non ha ripristinato tale voce e tale sottovoce nella NC.

Peraltro, il regolamento n. 1549/2006 ha modificato la voce 8443 della NC, ormai formulata nel modo seguente:

“8443 Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori: (…);

– altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro:

8443 31 – – Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete:

8443 31 10 – – – Macchine copiatrici o trasmittenti telefax, munite di funzione per la stampa, con velocità di copia fino a 12 pagine monocromatiche al minuto;

– – – altre:

8443 31 91 – – – – Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l’originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico.

84433199 Altre”.

Le merci che rientrano nella sottovoce 8443.31.91 sono soggette a un dazio doganale del 6%.

Il regolamento n. 1031/2008 non ha modificato nè la formulazione di tale voce e di tali sottovoci nè l’aliquota dei dazi doganali applicabile alle merci rientranti nella sottovoce 8443.31.91.

La Corte di giustizia, con la sentenza dell’11 dicembre 2008, cause riunite C-362/07 e C-363/07, Kip Europe SA e altri (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C-363/07) c. Administration des douanes – Direction gènèrale des douanes et droits indirects, è intervenuta a dettare i criteri guida per la classificazione doganale nella voce 8471 ovvero in quella 9009 della NC – delle macchine multifunzione – del tipo “apparecchi costituiti dall’assemblaggio, in un unico involucro, di un modulo di stampa laser e di un modulo di scansione, aventi funzione di fotocopiatrice”- importate all’interno della Comunità Europea nella vigenza del S.A. 2002, affermando che “Se la funzione di fotocopiatrice svolta dagli apparecchi di cui alla causa principale è secondaria rispetto alle funzioni di stampa e di scansione, i detti apparecchi devono considerarsi come unità di macchine automatiche di elaborazione dell’informazione ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I del regolamento n. 2658/87, nella versione di cui al regolamento n. 1719/2005, unità che, in applicazione della nota 5 C di tale capitolo, se presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471 (riguardante le “macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione”) di detta nomenclatura. In tale ipotesi, la sottovoce pertinente deve essere determinata in applicazione della nota 3 della Sezione XVI della suddetta nomenclatura (i termini della quale “le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonchè le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso”.). Per contro, se detta funzione di fotocopiatrice riveste un’importanza equivalente a quella delle altre due funzioni, gli apparecchi di cui trattasi dovranno essere classificati, in applicazione del punto 3, lett. b), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nella voce corrispondente al modulo che conferisce ai predetti apparecchi il loro carattere essenziale. Ove non sia possibile operare tale determinazione (qualora risultasse, sulla base delle sue caratteristiche oggettive, che gli apparecchi non sono del tipo utilizzato principalmente in un sistema automatico di elaborazione dell’informazione, poichè la funzione di fotocopiatrice riveste un’importanza equivalente rispetto a quella delle altre due funzioni, e che è impossibile determinare quale, tra il modulo stampante o il modulo scanner, o ancora, eventualmente, il modulo computer, conferisca il loro carattere essenziale.), essi dovranno essere classificati nella voce 9009 (apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia), in applicazione del punto 3, lett. c), delle dette regole generali”(All’epoca dei fatti della causa principale, l’aliquota dei dazi doganali all’importazione applicabile alla sottovoce 9009 12 00- relativa all’apparecchio aventi diverse funzioni, nessuna delle quali conferente al prodotto il suo carattere essenziale-era del 6%, laddove gli apparecchi di cui alla sottovoce 8471 60 20 relativa alle “stampanti” beneficiavano dell’esenzione dai dazi.).

Con la sentenza del 17 gennaio 2013, causa C-361/11, Hewlett-Packard Europe BV c. Inspecteur van de Belastingdienst, la Corte di giustizia ha escluso la sussistenza di alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in quanto classifica nella sottovoce 8443.31.91 della nomenclatura combinata, che figura all’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, stampanti multifunzione, come quelle che sono oggetto del procedimento principale, costituite dall’assemblaggio di un modulo di stampa laser e di un modulo digitale, con funzione di copiatrice, immesse in libera pratica nell’aprile del 2009. Nella detta pronuncia, la Corte ha precisato che “deriva dalle caratteristiche delle stampanti che sono oggetto del procedimento principale, (…), che, proprio come gli apparecchi di cui trattavasi della controversia sfociata nella citata sentenza Kip Europe e a., esse svolgono diverse funzioni, cioè la scansione, la stampa, la copia nonchè, per talune, la trasmissione di telefax, nessuna delle quali può essere considerata atta a conferire loro il carattere essenziale” (punto 48) per cui “se le stampanti di cui trattasi nel procedimento principale fossero state importate anteriormente al 1 gennaio 2007, esse sarebbero state classificate, in applicazione della giurisprudenza della Corte, nella sottovoce 9009. 12.00 della NC” (punto 49) e non già nella sottovoce 8471.60.20. Da qui, l’ulteriore considerazione per cui: “classificando stampanti multifunzione come quelle che sono oggetto della controversia principale nella sottovoce 8443.31.91 della NC, la Commissione non ha modificato il dazio doganale del 6% che era loro applicabile. Tale istituzione non ha quindi ecceduto i limiti dei poteri ad essa conferiti dall’art. 9 del regolamento n. 2658/87” (punto 50).

5.4. Ne consegue l’enunciazione del seguente principio di diritto: “In base alla c. d. “nomenclatura combinata”, in forza delle modifiche apportate dal regolamento n. 1549/2006, entrato in vigore il 1 gennaio 2007, le stampanti svolgenti diverse funzioni (c.d. multifunzione), quali la scansione, la stampa, la copia nonchè, per talune, la trasmissione di telefax, nessuna delle quali possa essere considerata atta a conferire loro il carattere essenziale, vanno classificate nella sottovoce doganale 8443.31.91 (con dazio doganale del 6%) della NC, comprendente “Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l’originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico”, sottovoce soppressa, con effetto non retroattivo, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2011″.

La CTR, in ossequio al principio di cui sopra, partendo dalla descrizione degli apparecchi in esame, del tipo “stampanti multifunzione” ovvero stampanti in cui si combinano altre funzioni (di scanner e copia) indicate nel testo che attiene alla sottovoce” 8443.31.91, ha ravvisato- con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità – nelle MMF importate dalla società, le caratteristiche oggettive quali quelle definite nel testo della sottovoce 8443.31.91 (con dazio del 6%) della NC, in vigore dal 1 gennaio 2007 (“si ribadisce che la VT 8443.31.91 (…) inquadra la categoria nelle MMF qui trattate, in quanto sono stampanti in cui si combinano altre funzioni indicate nel testo che attiene alla sottovoce” pag. 10 della sentenza impugnata), escludendo, in sostanza, con ciò, anche alla luce della richiamata sentenza Hewlett Packard Europe BV, che alcuna delle diverse funzioni degli apparecchi in esame, cioè la scansione, la stampa, la copia nonchè, per talune, la trasmissione di telefax, potesse essere considerata atta a conferire loro il carattere essenziale; nè, sotto tale aspetto, può rilevare l’eccepita formazione del “giudicato interno” sulla classificabilità delle MMF in questione, in base al TDC vigente fino al 31 dicembre 2006, alla luce dei principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza dell’11 dicembre 2008, Kip Europe, nella sottovoce 8471.60 (esente dazio) della NC, ciò in quanto, da un lato, il gravame dell’Agenzia ha riguardato la classificabilità delle MMF importate nella sottovoce 8443.31.91 (con dazio al 6%) in luogo della affermata (dalla CTP) sottovoce 8443.31.99 (con esenzione daziaria) della NC, in vigore dal 1 gennaio 2007- con la contestazione specifica, peraltro, come si evince dallo stralcio dell’atto di appello riportato nel controricorso (pagg.34-35), della riconducibilità delle MMF in questione, in base al TDC vigente fino al 31 dicembre 2006, alla sottovoce 8471.60.20 (dazio 0%), come affermato dalla CTP, in luogo che a quella 9009.12.00 (con dazio del 6%) – e dall’altro, in quanto come, peraltro, precisato nella sentenza della Corte di giustizia Hewlett Packard Europe BV, “se le stampanti (di cui trattasi nel procedimento principale) fossero state importate anteriormente al 1 gennaio 2007, esse sarebbero state classificate, in applicazione della giurisprudenza della Corte, nella sottovoce 9009.12.00 della NC” (punto n. 49).

Infine, avuto riguardo alla sentenza impugnata, non risulta essere stato oggetto di contestazione nei gradi di merito da parte della contribuente il profilo attinente l’applicabilità temporale alle MMF importate nel periodo 2008-2011 della sottovoce 8443.31.91 per essere stata quest’ultima soppressa, in forza di Regolamento di esecuzione n. 620/2011 entrato in vigore il 1 luglio 2011, con effetto non retroattivo (v. sul punto sentenza Corte di giustizia Hewlett Packard Europe BV, punti 54-60).

4.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza impugnata per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di ricorso in primo grado, implicitamente assorbito dalla CTP, e riproposto in sede di controdeduzioni in appello, con cui era denunciata il contrasto della classificazione delle MMF importate nella sottovoce 8443.31.91 con il principio dell’interpretazione delle norme del diritto unionale in conformità agli accordi internazionali conclusi dall’Unione Europea.

5.Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul terzo motivo di ricorso in primo grado, implicitamente assorbito dalla CTP, e riproposto in sede di controdeduzioni in appello, con cui era denunciata – qualora non fosse stato possibile interpretare la sottovoce 8443.31.99 delle TDC 2008-2011 in modo tale da ricomprendervi le MMF importate l’invalidità, per eccesso di potere, di tali T.D.C. previa pronuncia della Corte di giustizia dell’UE.

5. I motivi terzo e quarto – da trattare congiuntamente per connessione- sono infondati.

La figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (Cass. Sez. 1, Ord. n. 28995 del 12/11/2018; Sez. 1, Sent. n. 28663 del 27/12/2013).

Nella specie, la CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia delle dogane fondando la decisione (assorbente) sulla ritenuta legittimità della classificazione doganale delle MMF importate dall’Olivetti nella sottovoce 8443.31.91 e dichiarando assorbita ogni altra questione, il che non comporta un’omissione di pronuncia in quanto la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita di rigetto anche sulle questioni assorbite, quali quelle riproposte dalla contribuente in sede di controdeduzioni in grado di appello.

6.In conclusione, il ricorso va rigettato.

7.Stante la peculiarità della materia trattata, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 27 novembre 2019

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