Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30904 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2018, (ud. 30/05/2018, dep. 29/11/2018), n.30904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3016-2017 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA

22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati LEONARDO VESCI e GIANLUCA

PESCOLLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

INTESA SANPAOLO S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., (già BANCA DELL’ADRIATICO S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TRE MADONNE 8, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO MARAZZA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO MARAZZA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA

22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati LEONARDO VESCI e GIANLUCA

PESCOLLA, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 294/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 30/11/2016, R.G.N. 219/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/05/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

inammissibilità in subordine per il rigetto del ricorso

incidentale;

udito l’Avvocato LEONARDO VESCI;

udieto l’Avvocato DOMENICO DE FEO per delega MARCO MARAZZA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con provvedimento dell’8 gennaio 2015, L.F., quadro direttivo della Banca dell’Adriatico s.p.a., fu licenziato per giusta causa essendo stato accertato che aveva ricevuto dei compensi da un cliente per lo svolgimento di attività connaturate al ruolo rivestito all’interno della banca stessa (gestione del patrimonio di un cliente). Impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Campobasso questo, in esito alla fase sommaria, venne annullato perchè ritenuto intempestivo e la Banca fu condannata al pagamento dell’ indennità risarcitoria, liquidata in 18 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore. Tale statuizione fu confermata in sede di opposizione e la sentenza, oggetto di reclamo da parte di entrambe le parti, venne nuovamente confermata dalla Corte di appello di Campobasso.

2. La Corte territoriale ha rigettato entrambi i reclami, del L. e della Banca, ed ha confermato la sentenza reclamata osservando, che, pur provato il comportamento tempestivamente contestato al lavoratore e proporzionata la sanzione irrogata, tuttavia il provvedimento era stato tardivamente intimato in quanto la compiuta valutazione delle giustificazioni presentate dal lavoratore non giustificava l’arco temporale di quasi tre mesi trascorso.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso Fiorenzo L. affidato a otto motivi ai quali resiste con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a. (già Banca dell’Adriatico s.p.a.) che propone a sua volta ricorso incidentale basato su un solo motivo. Resiste con controricorso il L.. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Sia il ricorso principale che il ricorso incidentale sono infondati e devono essere rigettati.

5. Il primo, secondo, quarto e ottavo motivo del ricorso proposto da L.F. possono essere esaminati congiuntamente in quanto investono, sotto vari profili, la statuizione della sentenza che ha ritenuto tempestiva la contestazione dell’addebito disciplinare pur se intervenuta a distanza di alcuni anni dal momento in cui era emerso il fatto poi contestato e posto a base del licenziamento.

5.1. Con il primo motivo, infatti, è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 1455 c.c. e si deduce che i fatti contestati il (OMISSIS) erano già noti nel 2009 quando era intervenuta, nel giudizio di ripetizione di indebito promosso dal cliente della Banca nei confronti del L., la sentenza di primo grado sfavorevole a quest’ultimo. Sostiene il ricorrente che il rilevante arco temporale trascorso sarebbe incompatibile con la necessità di risolvere in tronco il rapporto e che il potere disciplinare si era oramai estinto.

5.2. Con il secondo motivo, poi, si sottolinea che la condotta inerte del datore di lavoro aveva ingenerato nel lavoratore, mantenuto nelle medesime funzioni, un legittimo affidamento circa l’intenzione di non procedere disciplinarmente nei suoi confronti. Conseguentemente il tardivo esercizio del potere disciplinare si porrebbe in contrasto con i doveri di buona fede e correttezza a cui si deve conformare la condotta delle parti nello svolgimento del rapporto, in applicazione dei principi dettati dagli artt. 1175,1375 e 1324 c.c..

5.3. Nel quarto motivo, poi, sempre con riguardo al tardivo esercizio del potere disciplinare, si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, dell’art. 2106 c.c. e degli artt. 3,35 e 36 Cost. in relazione all’avvenuta consumazione del potere disciplinare del datore di lavoro. Nel ribadire che nel corso del giudizio era stato accertato che la Banca ben conosceva tutti i fatti successivamente posti a fondamento della contestazione di addebito e che, ciò nonostante, aveva continuato ad affidare al L. incarichi prestigiosi e di responsabilità, si ribadisce che la contestazione, formulata a distanza di anni, era irrimediabilmente viziata perchè in contrasto con le norme richiamate.

5.4. Con l’ottavo e ultimo motivo di ricorso si ribadisce, ancora una volta, che l’addebito sarebbe stato tardivamente contestato e si rammenta che era risultato accertato che la Banca, quanto meno dal 2009 – quando aveva sanzionato il dipendente per la mancata comunicazione della sentenza del Tribunale di Isernia che lo aveva condannato a restituire le somme indebitamente percepite per l’attività di consulenza privatamente svolta in favore del S., cliente della Banca – era pienamente a conoscenza dei fatti che furono contestati, poi, a distanza di anni e che diedero luogo al licenziamento. Sostiene quindi che per l’effetto il licenziamento, irrogato in violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, dell’art. 2106 c.c., sarebbe illegittimo e se sanzionato con la sola indennità risarcitoria, questa dovrebbe essere liquidata nella misura massima di ventiquattro mensilità.

6. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la sentenza della Corte territoriale non si espone alle critiche che le vengono mosse.

6.1. Va senz’altro ribadito che l’immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l’interesse del datore di lavoro all’acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest’ultimo ad una pronta ed effettiva difesa. Ne consegue che, ove la contestazione sia tardiva, resta precluso l’esercizio del potere e la sanzione irrogata è invalida (Cass. 13/02/2015 n. 2902). Il principio dell’immediatezza trova la sua ratio nell’esigenza di assicurare, nell’attuazione del rapporto di lavoro, l’osservanza della regola della buona fede e della correttezza. Non è consentito perciò all’imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto. L’immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e tuttavia tale criterio va inteso in senso relativo (cfr. Cass. 20/06/2006 n. 14115, 10/09/2013n. 20719) tenendo conto della specifica natura dell’illecito disciplinare, del tempo necessario per accertare i fatti e delle circostanze particolari connesse alla verifica degli stessi. La relativa valutazione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità ove risulti sorretta da una motivazione coerente con le emergenze probatorie e non trascuri fatti decisivi oggetto di discussione nel corso del giudizio.

6.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che la Corte territoriale, nel ricostruire la complessa vicenda che ha condotto al licenziamento del L., si è attenuta ai principi esposti e non è incorsa nelle violazioni di legge denunciate. Avendo chiaramente presente che per ritenere tempestiva la contestazione era necessario verificare se la condotta datoriale era improntata ai principi di buona fede e correttezza richiamati, il giudice di appello ha preso le mosse proprio dal particolarissimo contesto in cui l’inadempimento contestato si era verificato. Ha dato così conto del fatto che la Banca aveva appreso dell’esistenza di una controversia instaurata da un cliente della Banca, il signor S., nei confronti del L. per ottenere la restituzione di somme versategli in relazione ad un rapporto di gestione del portafoglio titoli estraneo ed esterno rispetto a quello intrattenuto con la Banca di cui era correntista, successivamente alla sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Isernia aveva accolto la domanda proposta dal S..

Aveva quindi contestato al suo dipendente la violazione dell’obbligo, contrattualmente previsto, di comunicare l’esistenza del giudizio, sanzionandone la condotta con la sospensione dal servizio per otto giorni riservandosi espressamente di valutare la rilevanza disciplinare della condotta, ancora sub iudice. Esaurito il giudizio di merito, con la sentenza della Corte di appello che aveva escluso il diritto alla ripetizione di somme indebite ma aveva confermato che tra le parti era intercorso un rapporto di gestione portafoglio titoli al di fuori del rapporto del S. con la Banca, la datrice di lavoro ha avviato il procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione del licenziamento. Nel valutare la tempestività della contestazione di addebito, quindi, la Corte di appello ha tenuto conto della riserva esplicita della Banca di attendere i “successivi sviluppi processuali” ed ha del pari accertato che il tempo trascorso non aveva arrecato alcun pregiudizio alla difesa del lavoratore, neppure allegato, al quale, al contrario, era stata assicurata medio tempore la conservazione del posto di lavoro.

6.3. Non sussiste perciò nè la denunciata violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 1455 c.c. poichè il tempo trascorso tra una prima notizia dei fatti ed il loro positivo accertamento non ne ha sminuito la gravità. Nè, d’altro canto, l’attesa si era riverberata in una maggiore difficoltà di difesa la cui piena attuazione è presidiata dalle disposizioni invocate nelle censure esaminate (gli artt. 1175,1375 e 1324 c.c., la L. n. 300 del 1970, art. 7 l’art. 2106 c.c.).

7. Per ragioni sostanzialmente analoghe va poi confermata la sentenza nella parte in cui ha invece accertato la tardività nell’irrogazione della sanzione. Tale statuizione costituisce oggetto dell’unico motivo di ricorso incidentale proposto dalla Banca.

7.1. Nel richiamare i principi in tema di tempestività nel procedimento disciplinare già esposti, va precisato che una volta cristallizzato l’addebito nella contestazione ed ricevute le giustificazioni del lavoratore correttamente il giudice di merito ha valutato la rilevanza del tempo trascorso al momento dell’intimazione del recesso come significativa di un disinteresse a coltivare il procedimento. Si tratta di ricostruzione di merito che, come si è detto, si pone in continuità con i principi più volte espressi da questa Corte che, con specifico riferimento alla non immediata irrogazione della sanzione dopo l’avvio del procedimento disciplinare, ha ritenuto che tale ritardo possa essere ragionevolmente inteso come espressione della scelta del datore di lavoro di soprassedere al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore (cfr. tra le altre Cass. 10/09/2013 n. 20719). La censura, pertanto, prima ancora che infondata è inammissibile poichè pretende in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti che è preclusa nel giudizio di legittimità.

8. Il terzo, quinto, sesto e settimo motivo del ricorso principale, attengono sotto vari aspetti ad una denunciata nullità del licenziamento ed alla tutela da accordare per effetto della accertata illegittimità del recesso.

8.1. In particolare con il terzo motivo di ricorso si deduce che, essendo venuto meno il potere datoriale di recesso prima dell’entrata in vigore della novella legislativa, dovrebbe applicarsi la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. 28 giugno 2012, n. 92.

8.2. Con il quinto motivo di ricorso è denunciata sotto un diverso profilo la violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 e della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 42-47 e 67 dell’art. 11 preleggi e dell’art. 1344 c.c.. Sostiene il L. che erroneamente la Corte molisana aveva escluso che il licenziamento era stato intimato a distanza di tempo per avvantaggiarsi, con un comportamento in frode alla legge, del nuovo regime di tutela introdotto con la L. n. 92 del 2012.

8.3. Osserva al riguardo il Collegio che è il licenziamento l’atto che pone fine al rapporto e sulla base del quale deve essere individuata la disciplina che regola le conseguenze di una sua illegittimità e perciò la disciplina novellata trova applicazione, ai licenziamenti intimati dopo la sua entrata in vigore (cfr Cass. 07/05/2013 n. 10550 e 09/01/2014n. 301).

8.4. Quanto alla denunciata condotta in frode alla legge va rilevato che per aversi frode alla legge è necessario che vi sia una consapevole condotta adottata per eludere una norma imperativa e, nel caso in esame, tale evenienza è stata esclusa dalla Corte di merito che, in esito ad un’accurata ricostruzione dei fatti, ha accertato che non vi erano elementi per poter ritenere che il licenziamento era stato intimato, preordinatamente, solo quando la tutela applicabile era quella per il lavoratore meno favorevole prevista dall’art. 18 novellato dalla L. n. 92 del 2018. Al contrario la Corte territoriale ha accertato che i fatti erano venuti in rilievo con chiarezza solo nel 2014, quando la L. n. 92 era già entrata in vigore, tanto che si è accertata la tempestiva promozione del procedimento disciplinare.

8.5. Il sesto ed il settimo motivo di ricorso, nel reclamare l’applicazione al caso in esame della c.d. tutela reale debole (L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 come modificato dalla L. n. 92 del 2012) e nel denunciare la violazione della citata disposizione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione al citato art. 360, n. 5 si propongono di rivisitare la ricostruzione del fatto oggetto dell’addebito disciplinare eseguita dal giudice di appello per escludere la sussistenza del fatto e chiedere l’applicazione della tutela più favorevole.

8.6. Nel denunciare poi la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. il ricorrente trascura di considerare che in tema di prove il principio del libero convincimento opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. 12/10/2017 n. 23940 ma già Cass. 20/06/2006 n. 14267).

8.7. Tanto premesso ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza resti indenne alle censure che le vengono mosse. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito scegliere le prove utili a sorreggere la decisione, salva la possibilità di denunciare l’omesso esamell’omesso esame) di un fatto decisivo sul quale si sia sviluppato il contraddittorio. Alla Corte di legittimità non è consentito, invece, di procedere ad una diversa valutazione dei fatti esaminati ed è quello che si chiede nel settimo motivo di ricorso dove si pretende di qualificare come una mera attività di relazione il servizio prestato al cliente della Banca al di fuori del normale rapporto con il correntista per il quale il L. era stato anche retribuito.

8.8. Ugualmente è inammissibile la censura formulata nel settimo motivo del ricorso principale sotto il profilo dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. ss. uu. 07/04/2014 n. 8053). Con la novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 cit. è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (cfr. Cass. ss. uu. ult. cit.). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

8.9. A ben vedere la censura si risolve invece in una critica alla valutazione delle prove acquisite in giudizio ed in specie all’utilizzazione da parte della Corte di merito di prove assunte in un altro giudizio e trasfuse nel presente. Va ribadito al riguardo che, in assenza di divieti di legge, il giudice può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione (cfr. Cass. 20/01/2015 n. 840).

9. In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, la sentenza deve essere confermata e le spese del giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

PQM

La Corte, rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale a norma dell’art. 13 comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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