Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30904 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 29/10/2021), n.30904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20341-2015 proposto da:

D.E.P., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA ADRIANA 20, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE PAGLIARO,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CROCE ROSSA ITALIANA (C.R.I.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 117/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/02/2015 F.G.N. 1317/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI

ROBERTO;

visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Gli odierni ricorrenti, quali dipendenti della Croce Rossa Italiana (di seguito, CRI), in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Chieti, avevano ottenuto alcune sentenze di condanna del datore di lavoro al pagamento di determinati importi (indennità di coordinamento caposala – indennità di turno – indennità di mansione) secondo le maturazioni giornaliere o mensili proprie di essi.

CRI, in esito a quelle pronunce, aveva corrisposto il dovuto fino al novembre 2003.

Poiché, dopo quella data, erano stati sospesi i pagamenti, i lavoratori avevano notificato atto di precetto, sulla base dei pregressi titoli intercorsi tra le parti ed anche pignoramento presso terzi, poi non coltivato per incapienza.

CRI aveva tuttavia proposto opposizione all’esecuzione, sostenendo – si legge nel ricorso per cassazione – che l’esecuzione intrapresa fosse illegittima e priva di titolo per le somme rivendicate relativamente al periodo successivo al 6.9.2005.

2. Il Tribunale di Chieti ha accolto tale opposizione, appunto per il periodo successivo al 6.9.2005, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di L’Aquila, la quale ha ritenuto che, avendo le sentenze poste in esecuzione pronunciato su domande di specifiche somme riferite al periodo compreso fino al novembre 2003, fosse rilevante la successiva modifica della Convenzione verificatasi il 6.9.2005 e che quindi, per il periodo oggetto di causa, si dovesse affermare la carenza di titolo esecutivo.

3. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre CRI è rimasta intimata.

Il Pubblico Ministero ha presentato requisitoria scritta, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. con mod. in L. n. 176 del 2020, con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., nonché dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata (art. 360 c.p.c., n. 3) ed asseriscono la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 324 c.p.c., degli artt. 112,115 e 116c.p.c., degli artt. 416 e 420c.p.c., degli artt. 434 e 437c.p.c. e art. 111 Cost., oltre che dell’art. 2 Cost. e art. 1175 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) ed infine omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), rimarcando in particolare il fatto che il diritto alla percezione delle indennità sulla base della Convenzione del 1998 non poteva più essere contrastato sulla base delle novità conseguenti alla Convenzione del 2005, in quanto quest’ultima era sopravvenuta allorquando il precedente giudizio tra I parti era ancora in corso, in primo grado e dunque essa avrebbe dovuto essere fatta valere in quella sede, non potendosi in seguito contrastare il giudicato ivi formatosi in epoca successiva al venire in essere di tale nuova Convenzione.

Il secondo motivo afferma ancora la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. ed altresì ulteriormente dei principi giuridici che regolano l’estensione e i limiti della cosa giudicata (art. 360 c.p.c., n. 3) ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), sul presupposto che la Corte territoriale avrebbe apoditticamente ritenuto che la nuova Convenzione, tra l’altro non presente agli atti del giudizio di appello stante la contumacia di CRI in quella sede, fosse idonea a modificare gli effetti del giudicato esistente inter partes, sostenendo i ricorrenti che l’esame di essa avrebbe consentito di verificare che non vi era stata alcuna modifica della norma pattizia precedente ed in particolare dell’art. 6 della Convenzione del 1998, sulla cui base era stato riconosciuto e sussisteva il diritto dei ricorrenti a percepire le indennità richieste.

2. I motivi, stante la loro connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

3. Si deve osservare preliminarmente che, secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, oltre che dalla stessa narrativa dei ricorrenti, l’opposizione fu proposta da CRI al fine di far accertare l’illegittimità dell’esecuzione forzata intrapresa dai dipendenti (poi non coltivata, per esito negativo del pignoramento presso terzi), sul presupposto, sostenuto dall’opponente, che vi fosse carenza di titolo esecutivo per il periodo successivo al 6.9.2005.

In fatto è accaduto che, definito il precedente processo inter partes con riferimento al periodo fino al novembre 2003, avendo i lavoratori proposto (e poi non coltivato per incapienza) azione esecutiva anche per il periodo successivo, CRI ha quindi introdotto la menzionata opposizione all’esecuzione, peraltro limitando i propri rilievi al periodo successivo al 6.9.2005, data cui risaliva una nuova Convenzione tra CRI e la AsI di Chieti che aveva, secondo l’opponente, modificato in senso sfavorevole ai lavoratori quanto già accertato nel precedente giudizio di cognizione tra le stesse parti nella vigenza della precedente Convenzione del 1998.

4. In diritto, non vi è dubbio che il giudicato sui rapporti di durata da cui scaturiscano obbligazioni periodiche sia idoneo a proiettare i propri effetti nel futuro, fino a quando non intervengano mutamenti in fatto ed in diritto che modifichino ex tunc il pregresso accertamento (cfr. da ultimo, tra le molte, Cass. 18 agosto 2020, n. 17223; Cass. 3 gennaio 2019, n. 37).

La questione oggetto di causa è però parzialmente diversa, in quanto l’opposizione è stata proposta da CRI sul presupposto della mancanza di titolo esecutivo in capo ai lavoratori, che è aspetto contiguo, ma non coincidente con il tema del giudicato e degli effetti futuri di quest’ultimo.

La proiezione futura degli effetti del giudicato attiene infatti ai profili accertativi di esso, che restano subordinati al precedente decisum, nella misura in cui la differenza tra i diversi periodi considerati consista solo nella diversità di lasso temporale, mentre per i profili di fatto e di diritto che reiterino le medesime condizioni vi è preclusione ad una statuizione difforme. Ciò però non toglie che, per procedere esecutivamente rispetto a periodi successivi a quelli contemplati da una precedente pronuncia, sia pure passata in giudicato, risulti necessario munirsi di titolo esecutivo che contempli anche tali periodi.

Un giudicato che, come nel caso di specie, riguardi un dato periodo storico, qui fissato fino al novembre 2003, non può costituire titolo esecutivo per i periodi successivi in quanto, se anche i profili accertativi del diritto siano destinati a restare condizionati dal pregresso accertamento, non altrettanto è a dirsi dei profili condannatori, che devono essere reiterati di tempo in tempo, dipendendo, quanto meno, dall’affermazione (e riconoscimento giudiziale) del protrarsi anche ad essi dell’inadempimento; affermazione la quale mai potrebbe essere contenuta in un titolo che riguardi espressamente periodi pregressi.

Ciò era sufficiente all’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione ed è ora sufficiente, non essendo state proposte domande riconvenzionali volte a munire di titolo l’azione per i periodi non contemplati dagli originari titoli, alla reiezione del ricorso per cassazione.

Con esso si reiterano infatti questioni riguardanti l’asserita proiezione degli accertamenti in giudicato di cui ai pregressi titoli anche per periodi successivi a quelli in essi contemplati, il che è profilo in sé estraneo all’attuale contendere.

Del resto, la stessa sentenza impugnata è chiara nel riferire il proprio decisum al rilievo non tanto in ordine al giudicato, quanto alla carenza di titolo esecutivo utile all’esecuzione forzata di cui alle pregresse pronunce tra le medesime parti, negando infine che queste ultime dovessero – si legge nella pronuncia della Corte aquilana – quali “titoli esecutivi… essere eseguiti fino a quando sussiste ciascun rapporto di lavoro con la CRI”, come infatti non e’, proprio per la delimitazione temporale in esse contenuta e su cui ha fatto parimenti leva la sentenza impugnata.

Ogni questione sugli effetti del giudicato resta dunque assorbita e non decisa, mentre l’accertamento negativo scaturente dal processo è quello, in sé sufficiente all’accoglimento dell’opposizione, in ordine all’inidoneità di quelle pregresse pronunce ad integrare uno degli elementi necessari a far riconoscere il diritto a procedere ad esecuzione forzata, ovverosia l’esistenza non solo del diritto sostanziale, ma anche ed immancabilmente, del titolo esecutivo.

5. L’impugnazione va quindi disattesa nel merito il che, in forza del principio della c.d. “ragione più liquida” e della ragionevole durata del processo (per un caso pressoché analogo in tal senso, v. Cass. 11 marzo 2020, n. 6924), esime dal pronunciare in ordine alla validità della notifica del ricorso per cassazione, eseguita presso la l’Avvocatura dello Stato, allorquando CRI, essendo soggetta a patrocinio facoltativo e non obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato ed essendo rimasta contumace in appello, avrebbe dovuto ricevere direttamente in proprio e come ente, la notificazione stessa.

6. Nulla sulle spese in assenza di difese da parte di CRI.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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