Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30904 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30904 Anno 2017
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 7229/2013 proposto da:
Cecchini Giovanni (c.f. CCCGNN48H26B406X) ( elettivamente
domiciliato in Roma, via dei Gracchi n. 130, presso l’avvocato Neri
Elisa, rappresentato e difeso dall’avvocato Casarini Riccardo, giusta
procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli n.
15, presso l’avvocato Gargani Benedetto, rappresentata e difesa
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Data pubblicazione: 22/12/2017

dall’avvocato Gatti Dei Maurizio, giusta procura in calce al
controricorso;
-controricorrente nonché contro

Pellico n. 24, presso l’avvocato Valvo Giuseppe, che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati Briganti Maurizio, Piccioli
Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente —
avverso la sentenza n. 1071/2012 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 25/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

FATTO E DIRITTO

1.- Giovanni Cecchini ricorre per cassazione nei confronti di Intesa
San Paolo (un tempo Banca Commerciale Italiana) e di Piero Ostuni
(all’epoca dei fatti, dipendente di quest’Istituto), svolgendo un
motivo avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in
data 25 luglio 2012, n. 1071.
Confermando la soluzione accolta in primo grado dal Tribunale di
Prato con pronuncia del 6 settembre 2006, la Corte territoriale ha
respinto la domanda con cui Giovanni Cecchini chiedeva
l’accertamento della responsabilità solidale della Banca e del suo
dipendente — con conseguente richiesta risarcitoria – per avere
eseguito in ritardo, rispetto agli accordi specificamente assunti, un
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Ostuni Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, via Silvio

ordine di bonifico funzionale alla sottoscrizione, da parte
dell’ordinante Cecchini, di quote di partecipazione a un dato fondo
mobiliare.
Nei confronti del presentato ricorso resistono Intesa San Paolo e
Piero Ostuni, che hanno presentato separati controricorsi.

2.-

Il ricorrente lamenta «omessa, insufficiente o contraddittoria

motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 comma
1, n. 5 cod. proc. civ.». Più in particolare, lo stesso rileva un
insufficiente esame,

arte della Corte, del punto relativo alle

«condizioni di sottoscrizione» delle quote del fondo di cui al bonifico
ordinato alla Banca.
La Corte – assume specificamente il ricorrente – non ha «considerato
la necessarietà del compimento della triplice operazione di adesione
al momento dell’effettiva disponibilità della somma di denaro sulla
piazza di Milano». «Triplice e contestuale operazione» consistente puntualizza ancora il ricorrente – in ciò: domanda di sottoscrizione;
sottoscrizione delle quote; contestuale pagamento della relativa
somma».
3.- Nel respingere l’impugnazione proposta da Giovanni Cecchini, la
Corte fiorentina ha ritenuto «dirimente» – al punto da rendere «del
tutto inutile l’esame delle doglianze (altrove rivolte) mosse
dall’appellante» – il seguente rilievo: «anche ipotizzando un
colpevole ritardo della banca nel rendere materialmente disponibile
alla data del 09/11/1998» (data di emissione dell’ordine di bonifico)
«la somma presso la Società Interbancaria Gestione» (beneficiario
del bonifico medesimo, come funzionale alla sottoscrizione delle
quote), «il fatto che la ricezione della domanda di sottoscrizione sia
avvenuta in data 12/11/1998 interrompe ogni rapporto causale fra il
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Giovanni Cecchini ha anche depositato memoria.

comportamento della banca e il fatto che la «data riferimento valore
quota” sia stata dalla Società” beneficiaria del bonifico in questione
«individuata al 12/11/1998, non essendo prima di tale domanda
prevenuta la domanda di sottoscrizione».
Secondo la Corte territoriale, quindi, il ritardo della Banca

incidenza causale, posto che – nel giorno in cui aveva impartito
l’ordine di bonifico (9 novembre) – Giovanni Cecchini non aveva
comunque presentato domanda di sottoscrizione delle quote del
fondo (cosa materialmente avvenuta il 12 novembre).
4.- Il motivo di ricorso risulta fondato.
In effetti, il regolamento disciplinante la sottoscrizione del fondo in
questione è del tutto univoco nello stabilire che «la sottoscrizione di
quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo
corrispondente al valore della quota di partecipazione». L’effettivo
compimento del versamento integra, dunque, la condizione senza la
quale la sottoscrizione delle quote e la presentazione della domanda
relativa rimangono eventi privi di ogni significato al riguardo e, in
quanto tali, affatto inutili.
Risulta dunque sicuro che il tempo di esecuzione del bonifico da
parte della banca si pone come radice causale del tempo della
sottoscrizione delle quote, essendo pacifico che Giovanni Cecchini
sottoscrisse le quote nello stesso giorno in cui il bonifico ricevette
effettiva esecuzione.
5.- In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata
cassata con rinvio della controversia alla Corte di Appello di Firenze,
che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
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nell’eseguire il bonifico non avrebbe potuto assumere nessuna

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio
della controversia alla Corte di Appello di Firenze che, in diversa
composizione, deciderà anche sulla spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione

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