Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30903 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2018, (ud. 07/03/2018, dep. 29/11/2018), n.30903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19977-2013 proposto da:

S.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO BONARDI, giusta

delega in atti;2018

– ricorrente –

contro

BASF COATINGS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LORENZO MAGALOTTI 15, presso lo studio dell’avvocato BARBARA MIOLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO

LUZZATTO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 238/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 12/06/2013 r.g.n. 521/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato PIETRO BONARDI;

udito l’Avvocato MARIAGRAZIA CALLORI ed ENRICO LUZZATTO per delega

Avvocato RICCARDO LUZZATTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 12 aprile 2012 il giudice del lavoro di Brescia, in parziale accoglimento del ricorso proposto da S.M. nei confronti della convenuta società per azioni BASF COATINGS, accertava il diritto dell’istante alla corresponsione dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia, quantificandola nella complessiva somma di 250.317,63 Euro, oltre accessori di legge, condannando quindi la convenuta al pagamento in favore dell’attore della somma residua, ancora dovuta al netto di quella corrisposta in corso del giudizio, pari a 91 mila Euro 129,11. Rigettava, invece, la domanda dell’agente S. volta ad ottenere indennità sostitutiva del preavviso e le provvigioni sugli affari che la società preponente avrebbe concluso con i clienti CIFA S.p.a. e A. S.a. dopo l’interruzione del rapporto di agenzia.

L’anzidetta pronuncia veniva appellata dalla società BASF COATINGS, come da ricorso del 10 ottobre 2012, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 2, comma 5, dell’Accordo economico collettivo, non potendo questa previsione trovare applicazione ai casi in cui le variazioni di zona, prodotti o clienti rappresentavano l’inevitabile conseguenza della cessione dell’azienda preponente ovvero di un ramo di essa, e non ricorrendo, in ogni caso, il presupposto concreto e indispensabile della sensibile variazione del contenuto economico del rapporto, consistente nella riduzione superiore al 20% del valore delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno anteriore alla variazione. Ne derivava la risoluzione del rapporto di agenzia ascrivibile a volontà dell’agente, il quale aveva receduto senza preavviso e comunque senza alcuna giusta causa, con conseguente venir meno di ogni suo diritto all’indennità di cessazione del rapporto stesso. Di conseguenza, la società concludeva per la condanna dello S. alla restituzione di quanto corrispostogli, sia in virtù dell’ordinanza di pagamento emesse in corso del giudizio per l’importo netto di 73.463,29 Euro, sia in forza della sentenza impugnata per l’importo di Euro 145.807,95.

A sua volta S.M. resisteva al gravame avversario, proponendo altresì appello incidentale, finalizzato a rilevare l’erronea applicazione alle somme oggetto di condanna degli interessi al tasso legale, anzichè al tasso contrattuale previsto dall’articolo 6 del Accordo economico collettivo, l’erronea valutazione dei fatti delle prove con riferimento alla domanda di corresponsione dell’indennità di mancato preavviso, invece spettante in ragione di Euro 118.957,31 ovvero di Euro 29.739,31, per erroneo rigetto della domanda di pagamento delle provvigioni sugli affari conclusi dopo la cessazione del rapporto di agenzia, per il complessivo importo di Euro 17.581,00.

Inoltre, lo S. proponeva autonomo atto di appello, come da ricorso depositato il 12 ottobre del 2012, avverso l’anzidetta pronuncia di 10 grado in relazione ai capi riguardanti il rigetto della domanda di pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso, nonchè delle provvigioni successivamente maturate.

La società si costituiva in giudizio resistendo all’appello dello S., di cui, tra l’altro, eccepiva la novità della domanda subordinata, spiegata dal ricorrente, relativamente all’indennità sostitutiva di preavviso per il periodo minimo di 45 giorni.

Riunite le anzidette impugnazioni, la Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 238 in data 23 maggio – 12 giugno 2013, riformava integralmente la gravata pronuncia di 1^ grado con il rigetto del ricorso a suo tempo proposto dall’attore nei confronti della società convenuta e condannava, inoltre, S.M. a restituire alla società la somma netta di 73.463,29 Euro e quella di 145.807,95 Euro, oltre interessi legali dalla data di corresponsione di ogni singola somma al saldo, spese di lite interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.

La sentenza di appello è stata quindi impugnata mediante ricorso per cassazione da S.M. come da atto in data 28 agosto – 2 settembre 2013, affidato a due motivi, cui ha resistito al S.p.a. BASF Coatings mediante controricorso del tre – quattro ottobre 2013.

Memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. è stata depositata per la BASF Italia S.p.a., già BASF Coatings S.p.a., fusasi per incorporazione nella prima con decorrenza primo gennaio 2015, giusta l’atto in data 23-12-2014 per not. D. C. di Milano, anch’esso allegato in copia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In effetti, il ricorrente S. censura la sentenza di appello per la parte in cui, riformando anche sul punto la pronuncia di primo grado, riteneva non dovuta nemmeno l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia, avuto riguardo al riconoscimento espressamente sul punto operato dalla convenuta società, almeno in ordine alla somma di circa 91 mila Euro, tenuto altresì conto della novità in proposito introdotta con il motivo di gravame, in violazione quindi di quanto previsto in materia dall’art. 437 codice di rito:

a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,167,416 c.p.c. nonchè art. 2697 c.c., con riguardo all’esclusione del diritto all’indennità di cessazione del rapporto di agenzia (art. 360 c.p.c., n. 3).

La richiesta di pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell’art. 1751 c.c., ovvero dell’art. 10 dell’accordo economico collettivo di settore industriale 20 marzo 2002 presupponeva in primo luogo e necessariamente che la risoluzione del rapporto fosse addebitabile alla mandante, pacifico essendo che in caso di recesso dell’agente – salva l’ipotesi d una giusta causa, estranea alla fattispecie- l’indennità di cui all’art. 1751 o l’indennità di clientela non sono dovute.

Di conseguenza, l’attore aveva dedotto che la risoluzione del rapporto era ascrivibile alla società preponente, a norma dell’art. 2 dell’Accordo collettivo, a fronte della decisione di cedere alla ARSONSISI S.p.A. il ramo di azienda vernici in polvere, cessione configurante una sensibile modifica contrattuale, non accettata dall’agente.

La società convenuta aveva contestato soltanto nel quantum le domande dell’attore, aventi ad oggetto il pagamento del FIRR e dell’indennità suppletiva di clientela, riconoscendone la debenza, sebbene per un ammontare inferiore a quello indicato. In particolare, a pagina 20 della comparsa di costituzione in 1^ grado la BASF aveva espressamente ammesso di corrispondere allo S. la somma di Euro 456,79 a titolo di FIRR e di 91.372,32 Euro a titolo di indennità suppletiva di clientela (“… quanto invece alla seconda indennità la somma spettante al signor S. – e accantonata dall’esponente – è pari a Euro 91372,32 – doc. 24. Al riguardo non possiamo fare a meno di segnalare come l’esponente abbia sempre manifestato – sin dall’inizio della vertenza – la propria disponibilità a liquidare gli importi sopra indicati al signor S.”). Anche nelle conclusioni al punto 4 era stato chiesto dalla convenuta di accertare che gli importi spettanti allo S. a titolo di indennità di risoluzione del rapporto e d’indennità suppletiva di clientela ammontavano rispettivamente ad Euro 456,79 e a Euro 91.372,32. Quindi, preso atto di tali espressi riconoscimenti debito, il giudice di 1 grado con ordinanza ex art. 423 c.p.c. in data 22 – 23 giugno 2011 ne aveva disposto de plano il pagamento. Di conseguenza, la decisione di appello di riformare in toto la statuizione del Tribunale sul punto, con la condanna dell’attore a restituire anche le somme non contestate, oggetto della citata ordinanza, violava palesemente i principi in materia di prova, dettati dagli artt. 115,116,167 e 416 c.p.c. nonchè art. 2697 c.c., poichè la convenuta società non solo non aveva specificamente contestato la domanda di pagamento dell’indennità suppletiva di clientela, ma addirittura si era riconosciuta debitrice delle anzidette somme, tra cui quella di 91 mila Euro 372,32 a titolo di indennità suppletiva di clientela, confermando in tal modo sul punto la fondatezza della domanda concernente l’anzidetta indennità.

In relazione ai succitati principi in tema di prova, la Corte di appello non aveva considerato che il suddetto espresso riconoscimento comportava il venir meno alla radice di ogni questione in ordine sia l’applicabilità dell’art. 2 del Accordo collettivo nella fattispecie, sia alla legittimità della non accettazione da parte della S. della modifica contrattuale con il alla cessione del ramo di azienda vernici in polvere, sia in generale alla attribuibilità del recesso alla preponente, essendo che, in caso di mancanza anche di 1 soltanto dei suddetti presupposti, giammai la Basf avrebbe ammesso la sussistenza del diritto dell’agente all’indennità suppletiva di clientela. Pertanto, la disamina svolta dalla Corte d’Appello riguardo alla dubbia applicabilità nella specie dell’art. 2, comma 5, del Accordo economico collettivo, risultava del tutto superflua, non potendosi certo superare in via ermeneutica un espresso riconoscimento di debenza, ferma restando, per giunta, l’erroneità della conclusione cui era pervenuta la corte distrettuale in merito alla pretesa mancanza di prova della effettività della riduzione lamentata dall’attore. Infatti, ad avviso della corte territoriale, l’agente avrebbe dovuto apprendere alle opere degli eventi e quindi soltanto quando realmente in concreto la cessione del ramo di azienda l’avesse procurato la sensibile riduzione del contenuto economico del suo rapporto, prevista dall’accordo economico collettivo, avrebbe potuto invocare la previsione pattizia in argomento, facendo valere la responsabilità della mandante. In tal modo tuttavia la corte di appello aveva del tutto dimenticato che l’art. 2 citato prevedeva 1 preciso è limitato arco temporale, ossia il termine di 30 giorni, entro il quale l’agente poteva dichiarare di non accettare le modifiche contrattuali unilateralmente introdotte dalla preponente, termine che nella specie era stato per intero utilizzato dallo S. come da sua missiva del 30 aprile 2009 (all’uopo riprodotta ricorrente dal ricorrente).

Pertanto, occorreva ribadire che l’esclusione del diritto al pagamento dell’indennità di risoluzione del rapporto affermato dalla Corte d’Appello si risolveva in un’evidente violazione del succitati principi generali in tema di prova, sicchè andava cassata, con la conferma invece della statuizione immessa sul punto dal Tribunale, che, al contrario, correttamente aveva rilevato da un lato che il rapporto si era concluso per cattiva volontà della mandante e dall’altro che la BASF aveva omesso di contestare la ricorrenza dei fatti costitutivi della domanda con riguardo ai presupposti di cui all’art. 1751 c.c. per il riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto, stante l’assenza di qualsivoglia replica in ordine alla misura del fatturato, al suo accrescimento nel tempo, alla stabilizzazione della clientela acquisita grazie ad opera dell’agente, donde la giusta condanna al pagamento della somma di Euro 250.317,63 articolo di indennità di risoluzione del rapporto ex art. 1751 c.c..

(3) Violazione o la falsa applicazione degli artt. 437 e 345 c.p.c., per omessa declaratoria di inammissibilità della modifica delle conclusioni e/o della proposizione di una nuova domanda in sede di appello da parte della BASF (art. 360 c.p.c., n. 3).

Infatti, in sede di gravame la società aveva modificato le conclusioni formulate con la comparsa di costituzione in 1 grado, di fatto introducendo inammissibilmente una nuova domanda.

Ed invero con la memoria difensiva di prime cure la BASF aveva chiesto in via principale il rigetto delle domande dell’attore, aventi ad oggetto le residue provvigioni, l’indennità di mancato preavviso e quella di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., ma che fosse accertato che gli importi spettanti al signor S.M. a titolo di indennità di risoluzione del rapporto di indennità suppletiva di clientela ammontavano rispettivamente a Euro 456,79 e a 91 mila 372,32 (punto 4 delle conclusioni), nonchè in subordine l’accertamento del diritto al pagamento delle sole provvigioni relative alle vendite effettuate da BASF dal 15 maggio al 15 ottobre 2009 (punto 5) e dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. per un ammontare di 250.317,63 Euro, per contro, nel ricorso d’appello la società aveva chiesto la parziale riforma della sentenza di primo grado, instando perchè fosse accertato che allo S. non spettava il riconoscimento di alcuna indennità di cessazione a seguito dello scioglimento del contratto di agenzia per il quale egli aveva comunicato il suo recesso, però senza giusta causa, e che fosse quindi condannato al rimborso delle somme versate in suo favore, pari a Euro 73.463,29 corrisposta il 2 agosto 2011 in forza del provvedimento emesso ex art. 183 bis c.p.c. in data 23 giugno 2011, nonchè della somma di Euro 145.807,95 corrisposta in data 8 giugno 2012 in forza della sentenza quindi appellata. Addirittura, in sede di gravame la BASF aveva chiesto la restituzione di quelle somme (Euro 456,79 a titolo di indennità di risoluzione del rapporto e di Euro 91 mila 372,32 a titolo di indennità suppletiva di clientela per un ammontare di Euro 73.463,29 al netto delle trattenute per Irpef), che essa stessa aveva riconosciuto come dovute, tanto da affermare di averle appositamente accantonate e di essere sempre disponibile al relativo pagamento. Evidentemente, tale modifica integrava domanda nuova, per giunta in contrasto con quella formulata in 1 grado in ordine ad indennità di risoluzione del rapporto e a indennità suppletiva di clientela, quale certamente era stata la richiesta di declaratoria di non spettanza di alcuna indennità di cessazione a seguito dello scioglimento del contratto di agenzia, e di restituzione delle somme, di cui la BASF si era riconosciuta l’editrice. Pertanto, tale domanda risultava inammissibile di ufficio, in ossequio al divieto di novità stabilito dall’art. 437 codice di rito.

Tanto premesso, gli anzidetti motivi, tra loro evidentemente connessi e perciò esaminabili congiuntamente, appaiono fondati nei limiti che seguono, ritenuto peraltro che le censure ivi mosse vanno tuttavia correttamente qualificate come errores in procedendo, perciò rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Orbene, alla stregua di quanto sufficientemente enunciato (ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6) da parte ricorrente (cfr. in part. pagg. 16, 17, 18, 19, 20, 38 laddove veniva altresì denunciata la inammissibilità di novità in sede di gravame, 52 e 53 con relative note in calce, nonchè 59 e 60), senza pertinente e specifica smentita con il successivo controricorso delle citazioni avversarie sul punto, va rilevato come la Corte di merito non abbia rilevato, nè quindi altrimenti motivato con la sentenza de qua, alcuna discrasia, processualmente rilevante, tra le deduzioni formulate dalla convenuta in prime cure – circa l’accertamento degli importi spettanti allo S. a titolo di indennità di risoluzione del rapporto e di indennità suppletiva di clientela ammontanti rispettivamente a Euro 456,79 e a Euro 91.372,32 (giusta pure le conclusioni formulate sub. 4 della memoria difensiva depositata nell’interesse della società resistente) e quanto invece diversamente eccepito in proposito, con ogni conseguente richiesta formulata dall’appellante BASF Coatings.

Ne deriva che, indipendentemente, altresì, dal riconoscimento in proposito adombrato dal ricorrente, l’impugnata pronuncia appare affetta da violazione (peraltro rilevabile di ufficio, trattandosi di regola processuale, perciò di ordine pubblico, come tale non rientrante nella disponibilità e nell’autonomia delle parti) dell’art. 437 c.p.c., che al secondo comma espressamente non ammette nuove domande o nuove eccezioni. Tale divieto non può, quindi, non riguardare anche le deduzioni e le conformi conclusioni rassegnate da parte convenuta in primo grado, la quale però le ha contrastate successivamente in sede di appello formulando richieste in proposito incompatibili con quelle rassegnate in precedenza (cfr. Cass. lav. n. 4854 del 28/02/2014: il divieto di “nova” in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perchè l’art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perchè nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine – trasformando il giudizio di appello da “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, estraneo al vigente ordinamento processuale -, altererebbero la parità delle parti, esponendo l’altra parte all’impossibilità di chiedere l’assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell’avversario. In senso analogo, v. altresì Cass. 6 – 3 n. 2529 – 01/02/2018.

V. inoltre Cass. sez. un. civ. n. 4071 del 26/09/1977, secondo cui l’inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, e, correlativamente, dell’obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. è rilevabile in sede di legittimità anche d’ufficio, in quanto attinente alla garanzia del doppio grado di giurisdizione. In senso analogo Cass. 3 civ. n. 20557 del 30/09/2014. Parimenti, secondo Cass. 3 civ. n. 383 in data 11/01/2007, il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all’art. 345 c.p.c., comma 1, integrando violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, è di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d’ufficio in sede di legittimità, senza che possa spiegare alcuna influenza l’accettazione del contraddittorio. Conformi: Cass. 3 civ. n. 10129 del 02/08/2000, 2 civ. n. 10527 del 03/07/2003. V. ancora Cass. 3 civ. n. 4745 del 03/09/1984, secondo cui nelle controversie soggette al rito del lavoro, come quelle agrarie, il divieto dello jus novorum in appello ex art. 437 c.p.c. è di ordine pubblico e comporta, quindi, la rilevabilità d’ufficio, nonostante l’eventuale accettazione del contraddittorio, dell’inammissibilità, in sede di gravame, di nuove domande, anche riconvenzionali, per le quali ultime, peraltro, opera già in primo grado la preclusione di cui all’art. 416 c.p.c., comma 2, che, a pena di decadenza, impone al convenuto di proporre nella memoria di costituzione le domande riconvenzionali.

Cfr. pure Cass. lav. n. 4728 del 05/11/1977: l’art 416 c.p.c., comma 2, nel nuovo testo di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 1 stabilisce che il convenuto ha l’onere di proporre le domande riconvenzionali e le eccezioni nella memoria difensiva a pena di decadenza. E’ pertanto inammissibile la proposizione in grado di appello di nuove eccezioni, già precluse in primo grado per l’intervenuta decadenza: ed infatti l’art. 437 c.p.c. vieta espressamente di proporre in appello nuove domande o eccezioni. Detto divieto è di ordine pubblico, in quanto la legge intende lasciare immutato in secondo grado il thema decidendi, e perciò l’inammissibilità di nuove domande e nuove eccezioni dev’essere rilevata d’ufficio, a nulla rilevando l’accettazione del contraddittorio.

Cfr., ancora, Cass. lav. n. 6490 del 29/11/1982: l’art. 437 c.p.c., comma 2, nel disporre che nel giudizio di appello non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, ripristina il divieto dello ius novorum in secondo grado secondo il testo originario dell’art. 345 cit. codice, anteriore cioè alla riforma di cui alla L. n. 581 del 1950. Tale divieto è di ordine pubblico, sicchè l’inammissibilità di nuove domande od eccezioni – riconvenzionali o meno – è rilevabile d’ufficio nonostante l’eventuale accettazione del contraddittorio, e, benchè la rubrica dell’art. 437 citato s’intitoli “udienza di discussione”, non è limitato a questa udienza, ma si estende a tutta la fase di gravame, essendo contraria a principi ispiratori del nuovo rito del lavoro l’ammissibilità per la prima volta in appello di domande o eccezioni, la cui proposizione sarebbe stata già preclusa in primo grado ai sensi del secondo comma dell’art. 416 cit. codice di rito. In senso analogo Cass. lav. n. 2265 del 14/04/1981 ed altre, tra cui Cass. 1 civ. n. 7878 del 09/06/2000 – il limite dello “jus novorum” in appello è destinato a soddisfare esigenze di ordine pubblico, perciò non disponibili, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile in appello l’allegazione di un fatto nuovo, anche se la controparte taccia sul punto, ovvero esplicitamente vi consenta).

Peraltro, va appena osservato come del tutto erroneamente la controricorrente faccia riferimento ad una omessa impugnazione, mediante appello da parte dello S., della sentenza di primo grado, avendo quest’ultima affermato la spettanza dell’indennità di cessazione del rapporto non sulla base del preteso riconoscimento da parte convenuta, bensì unicamente in forza della c.d. fictio juris di cui all’art. 2 A.E.C. e dell’art. 1751 c.c.

Evidentemente, sfugge alla controricorrente la regola fondamentale, desumibile dall’art. 100 c.p.c., per cui l’impugnazione presuppone la soccombenza, in difetto della quale il rimedio processuale è inammissibile per carenza d’interesse ad agire (cfr., tra le altre, Cass. 2 civ. n. 15353 del 25/06/2010, secondo cui l’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata). Orbene, nel caso di specie non è ravvisabile alcun effettivo interesse dello S. ad impugnare la sentenza di prime cure, per la parte in cui aveva accolto sul punto la domanda (ancorchè in misura inferiore a quella inizialmente richiesta, perciò limitatamente al quantum, fermo però il riconoscimento sull’an), laddove del resto, come si è visto, lo stesso S. provvedeva anch’egli ad interporre gravame avverso la pronuncia di primo grado con riferimento alle altre richieste ivi respinte.

Dunque, evidentemente S.M. mancava di ogni interesse, ex art. 100 c.p.c., ad impugnare la sentenza n. 341/12-04-12, per la parte in cui lo aveva riconosciuto creditore, nei confronti della convenuta, in ragione della complessiva somma di 250.317,63 Euro, oltre accessori, stante il difetto di soccombenza al riguardo.

Pertanto, la sentenza d’appello va cassata in parte qua, laddove ha omesso di considerare quanto dedotto e richiesto da parte convenuta in relazione all’indennità di risoluzione e di indennità suppletiva di clientela, giusta le conclusioni di cui al punto 4 della sua memoria difensiva di costituzione in primo grado.

La causa, quindi, ai sensi degli artt. 384 e 385 c.p.c., va rimessa dunque alla Corte di merito, individuata come da seguente dispositivo.

Essendo risultata fondata (quanto meno in parte) l’impugnazione proposta dal ricorrente, non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater in ordine al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte ACCOGLIE IL RICORSO NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. Cassa, per l’effetto, l’impugnata sentenza e rinvia, quindi, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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