Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30903 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30903 Anno 2017
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1145/2013 R.G. proposto da:
KOSMOTO DI GINO COSSU & C. S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, in
persona del liquidatore Cossu Gino, e COSSU GINO in proprio,
rappresentati e difesi dall’Avv. Mariano Delogu e dall’Avv. Giovanni
Pieri Nerli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in
Roma, Via Fabio Massimo n. 95
– ricorrenti contro
FALLIMENTO KOSMOTO DI GINO COSSU & C. S.N.C. IN
LIQUIDAZIONE E COSSU GINO; PIRELLI TYRE S.P.A.
– intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 19/2012
depositata il 7 novembre 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile
2017 dal Consigliere Carlo DE CHIARA;

C

Data pubblicazione: 22/12/2017

letta le conclusioni scritte del PM, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Luisa DE RENZIS, che ha chiesto rigettarsi il
ricorso;
Rilevato che:
la Corte d’appello di Cagliari ha respinto il reclamo proposto dal sig.
Gino Cossu, in proprio e quale socio illimitatamente responsabile
della Kosmoto s.n.c. in liquidazione, avverso la sentenza

reclamante;
al rilievo del reclamante secondo cui l’attivo della società era
ampiamente superiore al passivo, essendo il valore dell’immobile di
proprietà della stessa pari a 700.000 euro, come accertato in una
procedura esecutiva immobiliare in corso, e non 110.000, come
invece indicato in bilancio, la Corte d’appello ha risposto
sottolinenando «come il riferimento al valore reale dell’immobile di
cui si è detto costituisca elemento niente affatto decisivo al fine di
escludere la fallibilità della società … Infatti, il valore attribuito in
sede esecutiva è elemento del tutto teorico ed astratto, dovendo
farsi riferimento in sede prefallimentare, nell’ipotesi di società in
liquidazione, al bilanciamento fra attivo e passivo, ancorato a dati
reali, che prescinde, ovviamente, dalla realizzazione di cespiti futuri
ed incerti. A ciò si deve aggiungere una ulteriore decisiva

eircostana! parte reelDmata ha afferrrRto, in ciò non smentita
daiia parte reclamante, che sull’immobile de quo era stata iscritta
una ipoteca per circa 450 f-rdia FUrri»;
il sig. Cossu, nella duplice qualità di cui sopra, ha proposto ricorso
per cassazione con due motivi;
nessuna della parti intimate ha svolto difese;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza
sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti
dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte;
Considerato che:

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dichiarativa del fallimento di detta società e dello stesso

i motivi di ricorso sono fondati quanto all’assorbente denuncia del
difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata sotto il
profilo della contraddittorietà o comunque incomprensibilità della
stessa;
la Corte d’appello, infatti, come si è visto, da un lato nega che il
“reale valore” dell’immobile di cui trattasi costituisca elemento
decisivo, dall’altro osserva che il bilanciamento fra l’attivo e il

conseguenza che non si comprende quale criterio di determinazione
del valore dell’immobile abbia inteso applicare, posto che non è
dato cogliere la differenza tra valore “reale” e valore “ancorato a
dati reali”; né è certamente decisiva, se non viene previamente
sciolto il nodo del valore dell’immobile da prendere in
considerazione, la circostanza che l’immobile stesso sia gravato da
ipoteca per 450.000 euro;
la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice
indicato in dispositivo, per una nuova motivazione che chiarisca il
passaggio sopra indicato;
il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione,
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 aprile
2017.

passivo societario deve essere “ancorato a dati reali”: con la

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