Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30902 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 29/10/2021), n.30902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7681-2017 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

D.L.M.T., L.A., in qualità di eredi di

L.L., elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo Studio

Legale Associato Guerra, rappresentati e difesi dagli avvocati PAOLO

GUERRA, MAURIZIO MARIA GUERRA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 369/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 25/01/2017 R.G.N. 172/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 13.10.16, la corte d’appello di Ancona, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha condannato il ministero dell’Interno al pagamento dei benefici ex L. n. 466 del 1980 e L. n. 266 del 2005 in favore degli eredi del signor L..

2. In particolare la corte territoriale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, ha rilevato che il dante causa degli appellanti – che aveva subito infortunio letale mentre operava come caposquadra del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico – aveva obbligo di soccorso del compagno di cordata in pericolo di vita, a prescindere dalla richiesta di agente 09 ufficiale di polizia giudiziaria, impossibile date le circostanze, con conseguente operatività della tutela prevista dalle su richiamate disposizioni.

3. Avverso tale sentenza ricorre il ministero per un motivo, cui resistono con controricorso i congiunti del L..

4. Con unico motivo di ricorso si deduce violazione della L. n. 466 del 1980, art. 4 per non avere la sentenza impugnata considerato che non ricorrevano i presupposti, soggettivi ed oggettivi, applicativi della norma in relazione alla fattispecie.

5. Deve preliminarmente rilevarsi che il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza dei ministeri alla sentenza di appello, desumibile dall’esecuzione della stessa con pagamento degli emolumenti ivi previsti e contestuale invio di nota recante indicazione dell’intenzione della difesa erariale di non impugnare la sentenza cui contestualmente la parte dava esecuzione.

6. Questa Corte ha già affermato (Sez. 2, Sentenza n. 14038 del 14/12/1999, Rv. 532178 – 01, ed altre successive) che il pagamento, anche senza riserve, delle somme liquidate nella sentenza d’appello, o comunque esecutiva, non comporta acquiescenza alla stessa, neppure quando sia antecedente alla minaccia di esecuzione o all’intimazione del precetto. Ne’ può aver rilievo nella specie la nota accompagnatoria del pagamento, che riferisce solo una mera intenzione della difesa erariale di non ricorrere per cassazione, intenzione non impegnativa e comunque smentita dai fatti.

7. Nel merito, il motivo è infondato.

8. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), pur essendo un’associazione che presta attività di volontariato, è inquadrata come sezione nazionale del Club Alpino Italiano e, dapprima ai sensi della L. n. 225 del 1992, art. 11 (abrogata solo nel 2018), poi ai sensi della L. n. 74 del 2001, art. 1, comma 4 costituisce una struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

9. A norma della L. n. 74 del 2001, art. 1, comma 4 “Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla L. 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell’ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali”.

10. La L. n. 74 del 2001, dunque, tra le precipue finalità del CNSAS, espressamente prevede, all’art. 1, comma 2, quella di prestare soccorso alle persone in imminente pericolo di vita, concetto poi sostanzialmente ribadito nel comma 3 che parla di suo contributo alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.

11. Le richiamate norme, in altri termini, delineano la posizione dell’aderente al CNSAS quale titolare di un obbligo qualificato di intervento in situazione di pericolo verificatosi in atta montagna, obbligo giustificato dalle precipue competenze tecniche dell’aderente al Corpo e dalle funzioni di soccorso ausiliarie svolte istituzionalmente in relazione ai compiti della Protezione civile.

12. In relazione a quanto detto, la L. n. 466 del 1980, art. 4 – che estende l’elargizione in questione anche a “qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza” – non intende solo riconoscere i benefici a chi abbia ricevuto richiesta specifica di assistenza avanzata nell’immediatezza d’una situazione di pericolo, ma anche a chi ha un obbligo qualificato di soccorso che ha fondamento in via generale nella legge nell’ambito delle competenze che delinea, e che vale a distinguere quest’obbligo da quello generico di soccorso che opera per il comune cittadino.

13. Nella specie, l’infortunio letale si è verificato “nel tentativo di prestare soccorso al compagno di cordata in pericolo di vita”, essendo entrambi impegnati “in una escursione alpinistica in alta montagna”: vi erano dunque condizioni fattuali pacifiche nell’ambito delle quali – come rilevato dalla corte territoriale – sorgeva uno specifico obbligo di soccorso a carico del L..

14. Ne deriva il rigetto del ricorso.

15. Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.000 per competenze professionali, e Euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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