Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30902 del 22/12/2017


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Cassazione civile, sez. I, 22/12/2017, (ud. 12/04/2017, dep.22/12/2017),  n. 30902

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- P.G.P. ricorre per cassazione nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (quale incorporante della banca Antonveneta s.p.a.), svolgendo tre motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari in data 8 marzo 2012.

Con tale pronuncia la Corte territoriale ha parzialmente riformato il provvedimento emesso nel primo grado del giudizio dal Tribunale di Foggia il 16 giugno 2006. Da un lato, essa ha confermato che, nell’ambito del rapporto contrattuale a suo tempo in essere con l’attuale ricorrente, la Banca aveva violato gli obblighi di legge e regolamento Consob in materia di informazione e di adeguatezza dei prodotti di investimento offerti. D’altro, ha ridotto l’ammontare della liquidazione del conseguente risarcimento del danno, in specie osservando che – essendo preclusa una pronuncia sulla “validità genetica o funzionale del contratto di acquisto” dei titoli di cui all’investimento – restava altresì preclusa la “possibilità di identificare il danno lamentato… con l’ammontare della somma investita”.

Nei confronti del formulato ricorso resiste la Banca Ponte dei Paschi di Siena, che ha depositato apposito controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

2.- I motivi di ricorso presentati da P.G.P. denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo denuncia, in specie, “violazione dell’art. 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione di legge e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Il secondo motivo lamenta poi “nullità della sentenza per error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Il terzo motivo rileva, altresì, “violazione del principio “tantum devolutum quantum appellatum” (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

3.- Il primo motivo assume la violazione della norma dell’art. 1226 c.c., nonchè vizio di omessa motivazione, in relazione alla pronuncia di liquidazione del danno in via equitativa adottata dalla Corte territoriale.

In particolare, lo stesso contesta il passo della motivazione in cui la Corte barese, stabilito di provvedere alla liquidazione in via equitativa, afferma che questa deve avvenire “in riferimento alle prevedibili possibilità di recupero, secondo l’id quod plerumque accidit, dei crediti da prestiti obbligazionari, anche in sede di tavoli conciliativi tra investitori e legali rappresentati ella procedura concorsuale; in applicazione di tale criterio il danno può essere perciò liquidato nella minor misura del 70% del valore dell’intera somma investita”. Ad avviso del ricorrente, l’accolto criterio probabilistico “non può trovare applicazione nel caso di specie in cui l’entità del danno subito… è certa e determinabile nel suo ammontare perchè è pari alla differenza di valore fra il denaro investito ed il valore residuo alla fine dell’investimento”.

Il Collegio ritiene non fondato questo motivo.

E’ fermo orientamento di questa Cassazione che l’insindacabilità della liquidazione equitativa trova il limite dell’adeguata indicazione del percorso logico seguito in funzione del suo controllo di ragionevolezza (cfr., di recente, Cass., 14 luglio 2015, n. 14645; Cass., 15 marzo 2016, n. 5090; Cass., 31 luglio 2015, n. 16222). Nella specie, peraltro, la Corte territoriale ha motivato l’adozione, in proposito, del criterio c.d. probabilistico in modo ragionevole. Secondo quanto ritenuto da questa Corte, “nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell’essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, solo se non risulti che, dopo l’acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità con l’uso dell’ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, nè sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio: nel qual caso, il risarcimento deve essere commisurato alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell’acquisto e quello in cui l’investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità” (così Cass., 29 dicembre 2011, n. 29864; cfr. pure, in termini conformi, Cass., 31 dicembre 2013, n. 28810).

3.- Il secondo motivo assume la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c.. La questione della “riduzione del danno” – dichiara il ricorrente – è stata sollevata dalla Banca solo nel giudizio di appello: nonostante l’attuale ricorrente abbia subito eccepito la inammissibilità della stessa, peraltro, la Corte territoriale ha omesso di motivare in proposito.

Il motivo non è fondato.

Nella motivazione svolta dalla Corte territoriale l’adozione del criterio della liquidazione del danno in via equitativa discende direttamente dalla rilevazione, che già sopra è stata riferita, per cui – risultando ormai preclusa una pronuncia sulla “validità genetica o funzionale del contratto di acquisto” dei titoli di cui all’investimento – restava di conseguenza preclusa pure la stessa “possibilità di identificare il danno lamentato… con l’ammontare della somma investita”.

4.- Il terzo motivo afferma che la pronuncia della Corte territoriale è andata oltre le richieste formulate dalla Banca, che si era limitata a chiedere una riduzione della liquidazione “in ragione del residuo valore dei titoli”. Per contro – rileva il ricorrente – la sentenza, dopo avere testualmente dichiarato che “non risulta allo stato, dopo l’avvenuto default, che… l’obbligazione conservi un sia pur minimo valore di scambio”, ha ritenuto che la stessa possedesse ancora delle “prevedibili possibilità di recupero”, come stimate nel misura del 30% del suo valore nominale.

Il motivo non è fondato.

In effetti, la richiesta formulata dalla Banca non risulta comunque circoscritta, o essere stata limitata, all’attuale valore di scambio (ovvero di mercato) dei titoli, riferendosi piuttosto al tema generale delle possibilità di maggiore o minore rientro dell’investimento a suo tempo fatto per l’acquisto dei medesimi.

5.- In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 3.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2017

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