Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30901 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30901 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 10687-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
rAVVOCATU RA GEN KR A l i ±, D 11 i ,0 STATO, che lo rappresenta
e difende op e legi

– ricorrente contro
FIORUCCI FABRIZIO, JINORO JOSIANE, ASCARI MONICA,
GELUARDI ADRIANA, SPADA FULVIO, TUMINI MONICA,
MONTISSORI CLAUDIA, RAVASIO DAVIDE, CERRI
ALESSANDRA, VITALE BARBARA CLETA, SISTA UMBERTO,
FERRARI MARIA PAOLA, PERRONE IVANA, DE VITO
FILOMENA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARMELLINI

Data pubblicazione: 22/12/2017

30, presso lo studio dell’avvocato ROMEO BRUNETTI, che li
rappresenta e difende;

– controricorrenti nonché

intimata

avverso la sentenza n. 60/2014 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata 1’11/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.

Rilevato che:
Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda proposta dalle
odierne parti intimate, assunte con reiterati contratti a tempo
determinato alle dipendenze del MIUR, ha condannato il Ministero al
pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti delle differenze tra le
retribuzioni spettanti al dipendente a tempo indeterminato e quelle
effettivamente corrisposte, siccome dipendenti a tempo determinato;
la Corte d’appello di Genova ha rigettato l’appello del Ministero;
la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda dei ricorrenti fosse
fondata alla luce dell’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva
1999/70/CE (oltre che con l’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001), il quale
consente un trattamento differenziato tra lavoratori a tempo
determinato e lavoratori a tempo indeterminato sulla base di ragioni
oggettive, che non possono essere ravvisate nella mera circostanza che
un impiego sia qualificato di ruolo in base all’ordinamento interno e
presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego;

Ric. 2014 n. 10687 sez. ML – ud. 05-12-2017
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CALÌ HELEN;

per la cassazione ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca sulla base di un unico motivo;
i lavoratori, ad eccezione di Cali Helen, hanno resistito con
controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata

in camera di consiglio non partecipata;
non sono state depositate memorie;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:
1. il MIUR denuncia la violazione dell’art. 6 del d.lgs. 6/9/2001, n.
368; dell’art. 9, comma 18, D. L. n. 70/2011, come convertito dalla L.
n. 106/2011; dell’art. 4 della L. 3/5/1999 n. 124; dell’art. 526 del D.lgs.
16/4/1994, n. 297, della direttiva 99-70-CE, nonché dell’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato;
1.1. sostiene, in sintesi, il Ministero ricorrente che le supplenze
stipulate per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo
sulla base della normativa di settore non violano la direttiva
comunitaria, che ha come finalità solo quella di coniugare le esigenze
di flessibilità del lavoro e di sicurezza dei lavoratori, per cui attribuisce
rilievo alle esigenze di specifici settori, che giustificano il ricorso alla
tipologia contrattuale e le differenziazioni fra lavoratori a tempo
determinato ed indeterminato;
1.2. il motivo, nella parte in cui insiste sulla legittimità dei contratti a
termine, sulla specialità del sistema di reclutamento scolastico, sulla
esistenza di ragioni oggettive legate alla necessità di assicurare la
continuità didattica, sovrappone e confonde il principio di non
discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le
Ric. 2014 n. 10687 sez. ML – ud. 05-12-2017
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comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza

organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e
UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di
abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della
disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo;
1.3. il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata, nel

il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte con le
sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, con le quali si è statuito che «nel
settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a
tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato»;
1.4. a dette conclusioni, ribadite da ultimo da Cass. ord. 12/7/2017, n.
17168, la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla
Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4
dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico
degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato
condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a
quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”,
sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;
2. il ricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano indurre a
disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le
ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi
Ric. 2014 n. 10687 sez. ML – ud. 05-12-2017
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riconoscere l’anzianità di servizio ai fini retributivi, si pone in linea con

qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise
dal Collegio;
3. in conclusione, il ricorso va respinto;
4. la novità e la complessità della questione, solo di recente risolta con
le sentenze di questa Corte, giustificano la compensazione delle spese

provvedimento sulle spese deve invece essere adottato nei confronti
della parte che non ha svolto attività difensiva;
5. non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di
legittimità nei confronti dei controricorrente; nulla nei confronti della
parte rimasta intimata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5/12/2017
Il Presidente
Dott. Adriana Doronzo

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del giudizio di legittimità nei confronti delle parti resistenti; nessun

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