Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3090 del 11/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3090 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 15357-2008 proposto da:
TERZANO

LEA

TRZLEA35T661020D,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO 300, presso lo
studio dell’avvocato BAFILE GIOVANNI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIARA
PIERGIORGIO LINO;
– ricorrente –

2013

contro

2657

TERZANO

NELIO

TRZNLE40S19I017P,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA N. 24, presso lo
studio tie-±-eirect.o. LUIGI GARDIN, rappresentato e

Data pubblicazione: 11/02/2014

difeso dall’avvocato MARCHELLO GIANFRANCESCO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1144/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 06/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ORICCHIO;
udito l’Avvocato CHIARA PIERGIORGIO LINO difensore
della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

..

SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16 aprile 1999 Nelio Terzano, proprietario di
immobile in S. Marzano Oliveto, conveniva in giudizio innanzi ala Pretura di Asti
Terzano Lea, proprietaria di un terreno confinante, al fine di sentir dichiarare
l’inesistenza delle servitù (di passaggio su area di sua proprietà, pedonale sul
marciapiede adiacente al proprio fabbricato ed altra carreggiabile al centro del

Instauratosi il contraddittorio la convenuta contestava l’avversa domanda
affermando che la servitù di passaggio gravante sull’aia, definita comune, sarebbe
stata costituita fin dal 1819 e che i passaggi oggetto di contestazione erano stati
sempre praticati dal comune dante causa Terzano Roberto. Chiedeva, quindi, il
rigetto delle domande proposte dall’attore, nonché —in via riconvenzionalel’accertamento del diritto di proprietà esclusiva sul cortile o, in subordine, dei diritti
di servitù di passaggio sui fondi dell’attore e l’accertamento dell’inesistenza di diritti
di passaggio a favore dei terreni di proprietà del fratello.
Il Tribunale di Asti, con sentenza 6.5/24.6.2004 accoglieva la domanda attorea e
dichiarava che il fondo di proprietà di Terzano Nello non era gravato di servitù di
passo carrabile e pedonale in favore di Terzano Lea, con condanna di quest’ultima al
pagamento delle spese di lite e respingendo —nel resto- ogni altra domanda.
Avverso la decisione del Giudice di prime cure interponeva appello Terzano Lea
formulando vari motivi di impugnazione.

ul

Resisteva ta proposto gravame il Terzano Nelio chiedendo il rigetto del proposto
appello.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 1114 dell’11.5.2007, accoglieva in
parte l’appello proposto da Terzano Lea e conseguentemente, in parziale riforma
della decisione impugnata ed in parziale accoglimento della domanda
riconvenzionale proposta dalla stessa, dichiarava che sul mappale 325 F. 2 di
proprietà di Nelio Terzano grava una servitù di passaggio carraio a favore dei fondi a
mappale 258, dichiarando altresì che il sedime di proprietà di Terzano Lea al F. 2
map. 259 non è gravato di servitù di passaggio a favore dei fondi di Nelio Terzano,
ordinando a quest’ultimo di astenersi dal praticare il transito su tale sedime e
condannando Terzano Nelio a risarcire a Terzano Lea i danni da liquidare in separato
giudizio, con integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

sedime) vantate dalla convenuta.

Per la cassazione della decisione della Corte territoriale ha proposto ricorso Terza no
Lea adducendo tre distinti ordini di motivi assistiti dalla formulazione di quesiti ex
art. 366 bis c.p.c..
Ha resistito con controricorso Terza no Nello.
Ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. parte ricorrente.

1.- Con il primo motivo del ricorso viene denunciata insufficiente e contraddittoria
motivazione per travisamento di fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art.
360 c.p.c..
Viene indicato quale fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si
assume omessa o contraddittoria “la errata individuazione da parte della Corte di
Appello del sedinne oggetto di vendita dei F.11i Borrino a Terzano Lea, effettuata con
atto rogito Notaio Torello dell’11.11.1993 (doc. 46 convenuta), nonché viene
dedotta l’insufficienza della motivazione, tale da renderla inidonea a giustificare la
decisione, l’ aver “omesso di considerare, da parte della Corte territoriale, che la
comprovata corvtitolarità dell’area cortilkia de qua, in capo a terzi (F.11i Borrino), nel
periodo in cui era comproprietario il Terzano Roberto, esclude la possibilità di
invocare l’istituto dell’estinzione delle servitù preesistenti per confusione”.
Il motivo non è fondato e va, quindi, rigettato
La Corte di appello territoriale, facendo buon governo dei principi di diritto e
secondo le opportune valutazioni di merito tipiche della propria esclusiva
competenza, ha motivatamente escluso la pretesa avanzata dall’odierna ricorrente
di essere proprietaria del suddetto cortile da sempre utilizzato dal Terzano Nello e
dal suo dante causa Terzano Roberto.
Tanto anche alla stregua della valutazione della mancata allegazione, ad opera della
Terzano Lea, della prova rigorosa della sua esclusiva proprietà dell’area cortilizia per
cui è causa.
2.- Con il secondo motivo si lamenta il vizio di insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5
c.p.c..

MOTIVI della DECISIONE

Viene, a tal proposito, evidenziato come la Corte territoriale abbia erroneamente
ed insufficientemente motivato in ordine al requisito della “non apparenza” delle
servitù nel caso di specie,e che quindi la motivazione appare inidonea a giustificare
la decisione impugnata;
e viene altresì denunciato il travisamento del fatto e la conseguente
contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in ordine alla corretta
Parone del 6.12.1974 in capo al nudo proprietario Terzano Nelio, anziché
dell’usufruttuario Terzano Roberto.
Viene, infine, denunciata l’errata ed insufficiente motivazione e considerazione,
risolvendosi in vizio motivazionale, dell’esistenza di due fondi appartenuti ad un
unico proprietario, che li aveva volontariamente separati —pur mantenendone il
possesso di entrambi- in favore dei due figli.

3.- Con il terzo motivo si prospetta, in ricorso, il vizio di contraddittoria e
insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, anche con
riferimento agli artt. 1140 e 1141 c.c..
Viene, al riguardo, denunciato che “il Giudice di merito, in ordine alla costituzione
del diritto e della titolarità dell’area cortilizia ha del tutto trascurato di prendere in
esame e considerare le risultanze documentali ut supra, con conseguente e
contraddittoria indagine sul possesso dell’area cortili zia, da cui deriva omissione e/o
difetto di motivazione su un punto fondamentale della controversia”.
4.-Entrambi i suddetti motivi sub 2. e 3. possono essere trattati congiuntamente.
Si tratta di motivi con i quali vengono poste (e riproposte), in modo tanto evidente
quanto incontrovertibile, questioni di merito che non possono essere in questa
sede riesaminate.
Non può, a tal proposito, che rammentarsi, alla stregua di nota giurisprudenza di
questa Corte, l’inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione con i quali,
rispetto alla sentenza impugnata, si intende far valere la rispondenza della
ricostruzione operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo della
parte e, in particolare, si prospetta un preteso migliore e più appagante
coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni

individuazione della titolarità del possesso dell’area cortilizia, in forza del Rogito

all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e
dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice.
Tanto in quanto, diversamente opinando, motivi di ricorso del detto genere
finirebbero nel risolversi in una inammissibile revisione delle valutazioni e dei
convincimenti del giudice di merito e perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento
di una nuova pronuncia sul fatto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di

Pertanto i due suddetti motivi qui esaminati vanno rigettati.

5.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono determinate così come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
a) Rigetta il ricorso ;
b) condanna Terzano Lea al pagamento in favore di Terzano Nello delle spese
del giudizio, che liquida in C 2.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre
accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
Suprema di Cassazione il 17 dicembre 2013

cassazione.

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