Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3090 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3090 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BANCO DI NAPOLI S.P.A. (già SANPAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A.),
in persona del procuratore speciale Avv. Roberto Rusciano, in virtù di
procura per Notaio Virginia Numeroso di Napoli del 26 settembre
2012 rep. n. 3976 racc. n. 2235, rappresentata e difesa dall’Avv.

*,

Dario Martella, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in
Roma, Largo di Torre Argentina n. 11
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 08/02/2018

EDIL GI S.R.L., in persona del liquidatore sig. Pasquale Gisondo,
rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Chicco, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Bari, Via Argiro n. 56
— controricorrente —
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1575/2012
depositata il 31 dicembre 2012.

2017 dal Consigliere Carlo DE CHIARA;
Rilevato che:
la Corte l’appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto
da Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale
di Trani con cui era stata accolta la domanda risarcitoria proposta da
Edil.Gi. s.r.l. nei confronti del Banco di Napoli s.p.a., statuendo il
difetto sia di legitimatio ad processum che di legitimatio ad causam
dell’appellante;
ha accertato infatti che quest’ultima si era costituita in persona di un
suo dirigente, l’avv. Roberto Rusciano, in forza di procura conferitagli
dall’amministratore delegato il 16 ottobre 2003, non prodotta tuttavia
ìn giudizio, e che l’appellante non aveva neppure documentato il titolo
della sua legittimazione ad impugnare una sentenza pronunciata nei
confronti di un soggetto diverso, Banco di Napoli s.p.a.; anzi non
aveva neppure compiutamente allegato tale titolo, poiché si era
limitata a dedurre la propria qualità di conferitaria di ramo
dell’azienda di San Paolo IMI s.p.a., senza specificare i rapporti di
quest’ultima con la predetta Banco di Napoli s.p.a.;
Banco di Napoli s.p.a. (nuova denominazione successivamente
assunta dall’appellante Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a., e dunque
società diversa da quella convenuta in primo grado) ha proposto
ricorso per cassazione con cinque motivi, cui l’intimata Edil.Gi. s.r.l.
ha resistito con controricorso;

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Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre

la Procura generale ha presentato conclusioni scritte, ai sensi dell’art.
380-bis.1 cod. proc. civ., chiedendo accogliersi i primi quattro motivi
di ricorso, assorbito il quinto;
entrambe le parti hanno anche presentato memorie;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la negazione della

profilo dell’intervenuta ratifica dell’operato del suo rappresentante in
grado di appello, avv. Ruscíano, con il ricorso per cassazione (per
l’ammissibilità della ratifica anche in sede di impugnazione cfr., per
tutte, Cass. Sez. U. 04/03/2016, n. 4248 e 19/04/2010, n. 9217);
fondati sono anche il secondo, il terzo e il quarto motivo, da
esaminare congiuntamente in quanto attinenti tutti alla legitimatio ad
causam, sotto forma di legittimazione ad impugnare, che la ricorrente
ribadisce puntualizzando che San Paolo IMI s.p.a. (che le aveva
conferito un ramo di azienda, come sopra ricordato) aveva
incorporato a suo tempo Banco di Napoli s.p.a., convenuta in primo
grado;
tali motivi sono fondati per l’assorbente ragione che l’appellante era
dispensata dall’onere di provare la propria legittimazione, essendovi
stata implicita ammissione di essa da parte dell’appellata;
quest’ultima, invero, nel costituirsi in grado di appello, non soltanto
non aveva contestato la legittimazione dell’appellante, ma aveva
proposto contro di essa appello incidentale sulle spese del giudizio di
primo grado, riconoscendola quindi come sua legittima controparte
nel giudizio di gravame; con la conseguenza che non poteva
contestarne poi la legittimazione nella comparsa conclusionale, come
invece era avvenuto;
se è vero, infatti, che la parte attrice o impugnante ha l’onere di
dimostrare in giudizio i presupposti della propria legittimazione ad
agire, così come gli elementi costitutivi del diritto azionato, è anche
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legitimatio ad processum dell’appellante, è fondato sotto l’assorbente

vero che la presa di posizione assunta dal convenuto o appellato con
la comparsa di risposta rende superflua la prova delle allegazioni
dell’attore nel caso in cui il convenuto stesso riconosca il fondamento
di tali allegazioni, oppure articoli una difesa incompatibile con la sua
negazione e che non può essere smentita da una difesa successiva

n. 2951; cfr. inoltre, quanto alla rilevanza del comportamento
processuale della controparte, ai fini della prova della legittimazione
ad agire dell’agente o impugnante, Cass. Sez. U. 18/05/2006, n.
11650 e 25/02/2009, n. 4468, nonché Cass. 31/01/2014, n. 2131 e
09/12/2015, n. 24866);
resta assorbito il quinto motivo di ricorso, con il quale si solleva
eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 183, terzo comma,
345, 359 e 372, secondo comma, cod. proc. civ. ove interpretati nel
senso di escludere la legittimazione dell’appellante per effetto della
tardiva contestazione dell’appellato;
la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice
indicato in dispositivo, il quale esaminerà il gravame dell’appellante e
provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa
composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 novembre
2017.

(cfr., a quest’ultimo proposito, di recente, Cass. Sez. U. 16/02/2016,

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