Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 309 del 10/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 29/09/2016, dep.10/01/2017), n. 309
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19323-2014 proposto da:
R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO 78,
presso lo studio dell’avvocato ANDREA RANIERI, rappresentato e
difeso dall’avvocato FERNANDO NINO TRIGGIANI giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 48/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di PERUGIA, depositata il 22/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MANZON ENRICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., rileva che nelle more del procedimento camerale il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha dato atto di avere provveduto a concordare la rateizzazione del debito fiscale de quo, così attestando la cessazione della materia del contendere.
Equo risulta compensare le spese del presente giudizio, stante la sostanziale assenza di difesa da parte dell’Agenzia delle entrate.
Non ricorrono i presupposti per la liquidazione del doppio contributo (cfr. Cass. 23175/2015).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017