Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 309 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 309 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 18069-2012 proposto da:
DELLO MONACO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato SINOPOLI
VINCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANDREOLI PAOLO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
SPINELLI SRL, in persona del suo Amministratore unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato
BARBANTINI MARIA TERESA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SIBOLDI ENRICO giusta mandato a margine
delle note difensive;

– resistente –

Data pubblicazione: 09/01/2014

avverso la sentenza n. 128/2012 del TRIBUNALE di REGGIO
EMILIA del 23/01/2012, depositata il 24/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

Ric. 2012 n. 18069 sez. M3 – ud. 26-09-2013
-2-

R.g.n. 18069-12 (c.c. 26.9.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. Mario Dello Monaco ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la
s.r.l. Spinelli, già s.p.a. Spinelli avverso l’ordinanza del 24 giugno 2012, con la quale il
Tribunale di Reggio Emilia, investito dalla Spinelli nell’ottobre del 2004 dell’opposizione
avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da esso istante per il pagamento
di differenze relative a prestazioni di trasporto eseguite a suo favore, ha dichiarato, in
accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale proposta dall’opponente, la

all’art. 20 c.p.c. e la competenza in base ad essi del Tribunale di Genova, ed ha dichiarato
la nullità del decreto ingiuntivo.
All’istanza di regolamento ha resistito con memoria la società.
§2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter
c.p.c. è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue
conclusioni ed all’esito è stata fissata l’adunanza della Corte e le conclusioni sono state
notificate agli avvocati delle parti.
§3. Parte resistente ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:
§1. Il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni ha chiesto dichiararsi la competenza
del Tribunale di Reggio Emilia.
Non ha preso posizione, invece, sull’eccezione di tardività della proposizione
dell’istanza di regolamento, che era stata prospettata dalla resistente nella sua memoria di
costituzione.
§2. Detta eccezione, peraltro, allo stato non è fondata.
Nel fascicolo d’ufficio non si rinviene alcuna prova della comunicazione del deposito
della sentenza da parte della cancelleria nelle forme normali, mentre il documento prodotto
dalla resistente concerne soltanto la comunicazione mediante posta certificata al difensore
della società e non anche il difensore del qui ricorrente.
In essa, infatti, risulta non solo una comunicazione, effettuata dal Tribunale di
Reggio Emilia a mezzo PEC, che ha ad oggetto la sentenza qui impugnata (di cui si indica
il numero), ma che, come si legge in essa sotto la dicitura “oggetto”, concerne un “invio
atti all’agenzia delle entrate”, e soprattutto è diretta all’indirizzo di posta elettronica
“giancarlo.sutich@ordineavvocatireggioemilia.it ” e, dunque, ad uno dei due difensori della
società resistente indicati nella sentenza stessa. Nessun riferimento si legge ad un invio
della mail al difensore del qui ricorrente nel giudizio di merito.
Est. ConsXaWae1e Frasca

U.431

propria incompetenza sia secondo il foro generale che secondo quelli concorrenti di cui

R.g.n. 18069-12 (c.c. 26.9.2013)

In tale situazione la documentazione non evidenzia quanto dedotto dalla resistente, in
disparte ogni questione sulla sua qualificabilità come idonea comunicazione, attesa
l’indicazione dell’oggetto di cui si è detto: questione che non è, dunque, necessario
esaminare.
Peraltro, osserva il Collegio, la copia autentica della decisione impugnata reca
l’attestazione di estrazione copia in data 13 febbraio 2012, ma non si può considerare che
tale evento costituisca equipollente della comunicazione.

E’ stato, infatti, già ritenuto che <> (Cass. (ord.) n. 21814 del
2009; la quale non è contraddetta da Cass. (ord.) n. 14135 del 2013, che decise in un caso
nel quale il fascicolo d’ufficio non era pervenuto e l’istante, che non aveva replicato al
rilievo di tardività del Pubblico Ministero, non aveva sollecitato l’acquisizione del
fascicolo de quo).
Va ancora considerato che nella descritta situazione, sulla base del principio di
acquisizione processuale, poiché l’allegazione della parte resistente non è documentata
quanto al riferirsi della comunicazione tramite PEC al difensore del ricorrente e poiché nel
fascicolo d’ufficio manca la prova di tale comunicazione, non può darsi rilievo nel senso
della non contestazione dell’ allegazione all’inerzia del ricorrente, che non ha depositato
3
Est. Con

ele Frasca

R.g.n. 18069-12 (c.c. 26.9.2013)

memoria in replica a quella di costituzione della resistente: invero, poiché l’allegazione
della comunicazione non è stata generica, ma appoggiata alle risultanze di un documento,
quello indicato, è palese che l’atteggiamento di mancata replica da parte del ricorrente può
essere riferito solo a quanto risulta dal documento, giacché l’allegazione ha riguardato il
suo contenuto.
Poiché esso non dimostra che vi sia stata la comunicazione al ricorrente e quanto
emerge dal fascicolo d’ufficio parimenti non evidenzia una comunicazione, il ricorso non

può considerarsi intempestivo, ma va, dunque, ritenuto tempestivo.
§3. Esso è fondato per ragioni che prescindono dalle considerazioni del Pubblico
Ministero (il che, dunque, esime dal considerare se esse errano fondate o meno e dal
discutere le argomentazioni in replica svolte dalla resistente)
Esse ineriscono l’incompletezza della formulazione dell’eccezione di incompetenza,
la quale, come emerge dalla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo rinvenuta nel
fascicolo d’ufficio, riguardo al foro generale del’art. 19 si articolò soltanto con la
contestazione della sede dell’opponente, convenuta sostanziale, che si disse essere in
Genova, là dove la contestazione avrebbe dovuto attingere anche il foro dello stabilimento
e del rappresentate autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto del giudizio, mentre rispetto
ad esso nulla si disse circa la sua inesistenza nel circondario del Tribunale di Reggio
Emilia.
In proposito viene in rilievo il seguente principio di diritto, di cui a Cass. (ord.) n.
21899 del 2008. < giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio
di collegamento indicato nell’art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. — cioè
dell’inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall’attore di un suo
stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento
all’oggetto della domanda — comporta l’incompletezza dell’eccezione, onde la stessa deve
ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice
adito.». In senso conforme: Cass. (ord.) n. 15628 del 2010; (ord.) n. n. 13202 del 2011;
(ord.) n. 5725 del 2013).
L’incompletezza dell’eccezione di incompetenza la rendeva irrilevante.
E’ appena il caso di rilevare che il rilievo dell’incompletezza dell’eccezione, essendo
la Corte chiamata a statuire sulla competenza, bene può essere fatto d’ufficio, appunto
nell’esercizio dei poteri di statuizione della Corte sull’esatto diritto applicabile alla
questione di competenza.
3
Est. Cons.lRaffe1e Frasca

R.g.n. 18069-12 (c.c. 26.9.2013)

§4. Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Reggio Emilia,
davanti al quale le parti vanno rimesse. Il termine di riassunzione è di mesi tre dalla
comunicazione del deposito della presente.
Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Emilia. Fissa per la
riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna
la resistente alla rifusione al ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in
euro quattromila, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 26
settembre 2013.

P. Q. M.

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