Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30899 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30899 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 20380-2016 proposto da:
SISTI LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO n.96, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI;
– ricorrentecontro
CAIRO COMMUNICATION S.P.A.(C.F.07449170153), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIANTURCO n.1, presso lo studio
dell’avvocato FABRIZIO PAVAROTTI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ANTONIO LODOVICOMAGNOCAVALLO, ALBERTO PREDIERI;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 22/12/2017

MASSIMO MICCOLI, GIANLUCA MICCOLI, COSTANZA
SBARAGLIA, elettivamente .domiciliatI in ROMA, VIA Ludovisi
n.35, presso lo studio dell’avvocato MARIO RIDOLA, che li
rappresenta e difende unitamente dall’avvocato
MASSIMILIANO MAGISTRETTI;

contro

IL TROVATORE S.R.L.;
– intimato –

avverso la sentenza n. 148/2016 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 04/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO.

RILEVATO CHE

1. — Con sentenza del 4 febbraio 2016 la Corte d’appello
dell’Aquila ha respinto l’appello proposto da Sisti Luciana nei
confronti di Miccoli Massimo e Miccoli Gianluca, in proprio e
quali eredi di Mangiafesta Gabriella, Sbaraglia Costanza, Cairo
Communication S.p.A. e I! Trovatore S.r.l., contro la sentenza
con cui il Tribunale di Chieti aveva respinto la domanda
spiegata dalla Sisti e volta ad invalidare l’atto del 23 dicembre
1999 mediante il quale ella aveva ceduto per il prezzo di L.
4.400.000 alla Sbaraglia, alla Mangiafesta ed Miccoli Gianluca
la propria quota di partecipazione in Il Trovatore di Miccoli
Massimo & co. S.a.s., società poi trasformatasi in S.r.l. e
ceduta per la quota dell’80% a Cairo Communication S.p.A. per
il prezzo di 600 milioni di lire.

Ric. 2016 n. 20380 sez. M1 – ud. 17-10-2017
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– con troricorrenti –

2. — Per la cassazione della sentenza Sisti Luciana ha proposto
ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria.
Cairo Communication S.p.A., da un lato, e Miccoli Massimo e
Miccoli Gianluca in proprio e quali eredi di Mangiafesta
Gabriella, nonché Sbaraglia Costanza, dall’altro lato, hanno

depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

3. — Il primo motivo denuncia nullità della sentenza della
Corte d’appello per contrasto tra., motivazione e dispositivo ex
articolo 132 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c.,
censurando la decisione ivi contenuta di confermare
integralmente la sentenza impugnata, pronunciata dal
Tribunale di Chieti, nonostante l’accoglimento del motivo di
appello concernente il valore della quota della società oggetto
dell’atto del 23 dicembre 1999.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. in
relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c., censurando la
sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare sulle
richieste istruttorie contenute nella memoria ex articolo 184
c.p.c. quantunque esse ‘fossero

«indubbiamente utili e

necessarie al fine del décisum».

Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione
dell’articolo 2289 c.c.–nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. in
relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. ed omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti

ex articolo 360 numero 5 c.p.c.,

censurando la sentenza impugnata per aver respinto la
domanda di annullamento del contratto per dolo sull’assunto

Ric. 2016 n. 20380 sez. M1 – ud. 17-10-2017
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resistito con distinti controricorsi. I secondi hanno anche

che essa Sisti conoscesse o dovesse conoscere il valore della
quota ceduta.
Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione
degli articoli 1439 e 1429 c.c. nonché degli articoli 115 e 116
c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 C.p.c. ed omesso

di discussione tra le parti ex articolo 360 numero 5 c.p.c.,
censurando la sentenza impugnata per aver escluso l’influenza
dei raggiri posti in essere dal Miccoli Massimo nella formazione
del suo consenso a vendere la quota di partecipazione nella
società di cui si è detto.

RITENUTO CHE

4.

— Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di

motivazione semplificata.

5. —Il ricorso è manifestamente infondato.

5.1. — È manifestamente infondato il primo motivo, dal
momento che la Corte d’appello ha del tutto linearmente
confermato la sentenza di primo grado con motivazione diversa
da quella svolta dal Tribunale: e cioè, mentre quest’ultimo
aveva • ritenuto che la quota sociale alienata dalla Sisti avesse
un valore orientativamente coincidente con il prezzo pagato,
date le ‘cattive condizioni in cui la società versava e la
mancanza di una prospettiva di sviluppo di essa, la Corte
d’appello ha ritenuto che detta quota avesse un valore di oltre
160 milioni di lire, ma che la Sisti fosse o dovesse essere
consapevole di esso, neppure potendosi ritenere che Id Miccoli
Massimo avesse posto in essere una condotta dolosa tale da
determinare il consensor della Sisti alla vendita.
Ric. 2016 n. 20380 sez. MI – ud. 17-10-2017
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esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto

Ciò detto è agevole rammentare che sussiste contrasto
insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la
nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti
inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando
giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto

26077): sicché, nel caso esaminato, la denuncia di nullità della
sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo è stata
indubbiamente formulata al di fuori di quanto consentito
dall’articolo 132 c.p.c.

5.2. — È manifestamente infondato il secondo motivo.
Com’è noto, il vizio di omessa pronuncia che determina la
nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.,
– rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 dello stesso codice, si
configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni
o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di
rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le
quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio
di motivazione (Cass. 11 febbraio 2009, n. 3357; Cass. 18
marzo 2013, n. 6715; Cass. 5 luglio 2016, n. 13716). Sicché il
motivo, come formulato, è evidentemente fuori bersaglio.
Ma, anche a volerlo riqualificare come denuncia di vizio
motivazionale, esso andrebbe comunque disatteso, dal
-• momento che il vizio di motivazione per omessa ammissione
della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato
per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato
l’omissione di motivazione su un punto decisivo della
controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non
esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali
da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera
Ric. 2016 n. 20380 sez. M1 – ud. 17-10-2017
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(Cass. 11 luglio 2014, n. 15990; Cass. 30 dicembre 2015, n.

probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno
determinato il convincimento del giudice di merito, di modo
che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento
(Cass. 17 maggio 2007, n. 11457; Cass. 23 febbraio 2009, n.
4369; Cass. 7 marzo 2011, n. 5377; Cass. 4 marzo 2014, n.

aggiungere che la ricorrente non ha provato neppure a
spiegare perché le prove richieste fossero «indubbiamente utili
e necessarie al fine del decisum».

5.3. — Il terzo e quarto motivo, che possono essere
simultaneamente esaminati, sono inammissibili in quanto
palesemente versati in fatto.
Dopo aver rammentato che, in entrambi i casi, la ricorrente
non ha richiamato a proposito irvizio di violazioné di legge, non
solo perché lo ha riferito sia a norme sostanziali che,
erroneamente, a norme processuali, ma anche perché nessuna
violazione in senso proprio, né falsa applicazione è stata
dedotta né con riguardo all’articolo 2289 c.c., né agli articoli
1439 e 1429 c.c., essendo viceversa la censura mediata dalla
contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11
gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110;
Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698;
Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio
2006, n. 10313), resta da aggiungere che la denuncia di vizio
motivazionale è stata effettuata al di fuori dell’ambito del
vigente numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., sia perché non ha ad
oggetto l’omissione di uno specifico fatto, inteso quale
accadimento storico-naturalistico (v. già Cass. 8 ottobre 2014,
n. 21152), bensì la complessiva riconsiderazione del materiale
istruttorio amministrato dalla Corte territoriale, sia perché la
Ric. 2016 n. 20380 sez. M1 – ud. 17-10-2017
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4980; Cass. 7 marzo 2017, n. 5654). Al che basta soltanto

motivazione addotta dalla Corte d’appello a sostegno della
decisione presa eccede la soglia del «minimo costituzionale»
(Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), laddove il giudice di
merito ha affermato che la cattiva situazione economico
finanziaria della società era un dato reale, la potenzialità

o doveva esserlo anche alla Sisti, che ne era socia, tanto più
che la reazione di ira della stessa Sisti alla richiesta del Miccoli
di vendere la propria quota induceva ad escludere che la
condotta di quest’ultimo avesse spiegato efficacia causale sulla
prestazione del consenso alla vendita, neppure potendosi
ancorare il riconoscimento di una condotta dolosa in capo al
Miccoli alla circostanza che questi avesse taciuto l’esistenza di
trattative con Cairo Communication S.p.A..

6. — Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore
dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio
di legittimità, liquidate, quanto ad ognuno di essi, in
complessivi C 5.100,00, di cui C 100,00 per esborsi, oltre spese
generali nella misura del 15% e quant’altro dovuto per legge,
dichiarando, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, del
d.p.r. numero 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte della medesima ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, 17 ottobre 2017.

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