Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30898 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30898 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

CL

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 19202

del ruolo generale

dell’anno 2016, proposto
da
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (C.F.: 00833920150), in
persona del funzionario, rappresentante per procura,
Gaetano Romano
rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Distefano (C.F.:
DST GNN 68E30 C927A)
-ricorrentenei confronti di
MARCIANTE Anna (C.F.: MRC NNA 56L54 I754T)
rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Vaccaro (C.F.:
VCC GPP 51T22 1754L)
-controricorrentenonché
COMUNE DI SIRACUSA (C.F.: non indicato), in persona
del legale rappresentante pro tempore
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (C.F.: non indicato),
in persona del legale rappresentante pro tempore
COMUNE DI RAGUSA (C.F.: non indicato), in persona del
legale rappresentante pro tempore
-intimatiper la cassazione della sentenza del Tribunale di Siracusa n.

184/2016, pubblicata in data 26 gennaio 2016;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 19 settembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

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Data pubblicazione: 22/12/2017

Fatti di causa

Anna Marciante ha a’gito in giudizio nei confronti dell’agente
della riscossione Riscossione Sicilia S.p.A. proponendo opposizione in relazione ad alcune cartelle di pagamento aventi ad
oggetto crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, di titolarità dei comuni di Siracusa,
Canicattini Bagni e Ragusa, in base alle quali l’agente aveva

ipoteca legale.
La domanda, qualificata come opposizione all’esecuzione ai
sensi dell’art. 615 c.p.c., è stata accolta dal Giudice di Pace di
Siracusa, che ha dichiarato insussistente il diritto dell’agente
della riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Il Tribunale di Siracusa ha confermato la decisione di primo
grado.
Ricorre Riscossione Sicilia S.p.A., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso Anna Marciante.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.
È stata quindi fissata con decreto adunanza della Corte e il
decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
La società ricorrente ha depositato documenti (già indicati in
ricorso) ai sensi dell’art. 372 c.p.c. e memoria ai sensi dell’art.
380-bis, comma 2, c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Va preliminarmente dato atto che la società ricorrente ha

prodotto, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la procura – valida sia
sul piano sostanziale che processuale – rilasciata dal suo legale rappresentante Antonino Fiumefreddo in favore del soggetRic. n. 19202/2016 – Ad. 19 settembre 2017 – Ordinanza – Pagina 2 di 8

provveduto all’iscrizione di fermo amministrativo di veicoli e di

to in persona. del quale si è costituita, ed il quale ha a sua volta conferito il mandato difensivo al difensore per il giudizio di
legittimità, e cioè il funzi•onario Gaetano Romano (atto per notaio Claudia Licciardiello di Catania del 28 aprile 2015, rep.
2031, racc. 1460, già indicato nel ricorso); ha depositato altresì visura camerale dalla quale emerge l’avvenuta pubblicazione del conferimento di tale procura.

2. Sempre in via preliminare, va osservato che, a giudizio del
Collegio (e diversamente da quanto ritenuto dal relatore nella
sua proposta), il ricorso rispetta sia la prescrizione di cui
all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto contiene una esposizione della vicenda processuale sufficiente a consentire
l’effettiva comprensione dei fatti posti a base delle domande
proposte, delle eccezioni svolte dalle parti, dei motivi della decisione di primo grado e del contenuto del gravame, sia quella
di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto risultano
specificamente indicati e comunque prodotti i documenti sui
quali esso si fonda, e in particolare le relazioni di notificazione
delle cartelle di pagamento opposte e i relativi estratti di ruolo.
Il ricorso può quindi essere esaminato nel merito.
3. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione o •
falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c., con particolare riferimento agli artt. 2697 e 2719 c.c.,
all’art. 26 del D.P.R. 602/73, agli artt. 139 e 156, 3° comma,
c.p.c.».

Con il secondo motivo si denunzia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., con
particolare riferimento all’art. 115 c.p.c.».

I due motivi del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

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Ogni questione sul punto deve ritenersi dunque superata.

Essi sono manifestamente fondati, nei limiti che si indicheranno
Il Tribunale, qualificata la domanda come opposizione
all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ha ritenuto insussistente il diritto dell’agente della riscossione di procedere ad
esecuzione forzata per la considerazione, ritenuta assorbente
di ogni altra questione, che «a fronte della espressa contesta-

cartelle di pagamento iscritte a ruolo, Riscossione Sicilia non
ha dimostrato il contenuto delle raccomandate inviate». Ha al-

tresì rilevato l’irregolarità della notificazione delle predette
cartelle di pagamento (prodromiche – secondo quanto precisa
la stessa società ricorrente – ai provvedimenti di iscrizione di
fermo amministrativo di veicoli e di ipoteca opposti) nonché la
mancata prova della loro riferibilità alle relazioni di notificazione prodotte. Ne ha di conseguenza dichiarato l’inefficacia.
Pur essendo pacifica l’avvenuta produzione, da parte
dell’agente della riscossione, degli estratti di ruolo corrispondenti alle posizioni debitorie di cui alle cartelle poste in riscossione, nonché delle copie fotostatiche delle relazioni di notificazione e/o degli avvisi di ricevimento di queste ultime (la cui
conformità agli originali non risulta oggetto di specifica contestazione, per quanto emerge dalla stessa pronunzia impugnata), il giudice del merito ha in sostanza ritenuto che l’agente
avrebbe dovuto produrre le cartelle stesse e che, in mancanza, andrebbe esclusa la regolarità delle relative notificazioni,
mancando la prova della corrispondenza tra cartelle e relazioni
di notifica.
In tal modo il Tribunale si è però discostato dagli ormai consolidati orientamenti di questa Corte, secondo i quali:
– l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi
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zione da parte dell’opponente di aver avuto conoscenza delle

essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e
l’ammontare della pretesa creditoria (cogì Cass., Sez. 3, Sentenze n. 11141 e n. 11142 del 29/05/2015;non massimate);
– precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale
l’agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via
esecutiva (arg. ex art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.
602) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coat-

riale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal
ruolo, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602 del
1973 (così Cass., Sez. 3, Sentenza n.-24235 del 27 novembre
2015, in motivazione);
– l’estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua
discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle
pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel
singolo contribuente con la cartella notificatagli (così Cass. n.
11141 n. 11142 del 2015, già citate);
– ne consegue che l’estratto di ruolo «costituisce idonea prova
della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche al fine della verifica della natura
tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica
della giurisdizione del giudice adito» (Cass. n. 11141 e n.
11142 del 2015, già citate);
– in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la
notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con
messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi
concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la
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tiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esatto-

copia integrale della cartella stessa •(Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907 – 01); la cartella esattoriale non è altro :che la- stampa del ruolo in unico originale
notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo
(così Cass. n. 12888 del 2015, nonché Cass. n. 24235 del
2015, citata);
– in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, com-

perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale,
una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il
medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa
nell’impossibilità di prenderne cognizione (così Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635235; Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015; Sez. 3, Sentenza n. 21803
del 28/10/2016, in motivazione). .
Il Tribunale avrebbe quindi senz’altro potuto e dovuto valutare
in concreto la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento, in base alle copie fotostatiche delle rispettive relazioni di notificazione e/o degli avvisi di ricevimento.
D’altra parte, anche una eventuale accertata nullità della suddetta notificazione avrebbe dovuto essere considerata sanata
per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma
3, c.p.c., in ragione della tempestiva proposizione della relativa opposizione.
Comunque, in nessun caso una siffatta nullità avrebbe potuto
condurre alla dichiarazione di insussistenza del diritto
dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, essendo il titolo esecutivo costituito dal ruolo, ma al più
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ma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del

esclusivamente all’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti di natura conservativa (fermo amministrativo e/o ipoteca).emes,si, in quanto non preceduti da regolare notifica delle relative cartelle di pagamento.
Le considerazioni fin qui esposte assorbono anche le questioni
poste nel contforicorso, con riguardo alla pretesa formazione
del giudicato interno in ordine alla nullità della notificazione

mancanza di prova della raccomandata :Informativa prevista
dall’art. 60, comma 1, lettera b-bis del D.P.R. n. 600 del
1973, nonché in ordine all’inesistenza giuridica della notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada.
Le suddette questioni in realtà sono state ritenute assorbite
dallo stesso giudice di secondo grado, che ha deciso la controversia esclusivamente in base alla diversa (ed espressamente
indicata come) “assorbente” considerazione sopra esposta (e
cioè quella della mancata prova del contenuto delle raccomandate inviate dall’agente della riscossione).
In ogni caso, anchiésse, laddove necessario, dovranno essere
nuovamente prese in considerazione in sede di rinvio (fermo
restando, naturalmente, quanto sopra osservato in ordine al
rilievo decisivo della sanatoria della nullità della notificazione
delle cartelle di pagamento per raggiungimento dello scopo,
ed in ordine alle potenziali conseguenze della suddetta nullità).
La sentenza impugnata va in definitiva cassata, e l’intera fattispecie dovrà essere riesaminata alla luce dei principi di diritto
sopra indicati.
4. Il ricorso è accolto, e la sentenza impugnata è cassata, con

rinvio al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
per questi motivi
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delle cartelle di pagamento per omessa censura sul rilievo di

La Corte:
– accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con
rinvio al Tribunale di Siracusa, in. persona di diverso
magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

– . Così deciso in Roma, in data 19 settembre 2017.

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