Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30897 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30897 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 29724-2015 proposto da:
COCCO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.
PIRIA n.9, presso lo studio dell’avvocato FRANCO SEGNALINI,
che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
LA STRADA DEI PARCHI S.P.A. C.F. e P.I. 07183041008, in
persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI n.7, presso lo studio
dell’avvocato MARCO CALIENDO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente avverso l’ Ordinanza n. 8173/2015della Corte d’Appello di Roma e la
sentenza n. 4804/2015 del TRIBUNALE di ROMA emesso sul
procedimento iscritto al n°74628/2012 R.G.;

Data pubblicazione: 22/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

Rilevato che:
nel 2012 Francesco Cocco convenne dinanzi al Tribunale di Roma la

realizzato opere di ampliamento dell’autostrada “A24” le quali avevano
interessato un appezzamento di terreno da lui condotto in affitto;
dedusse che il suo nome non era stato inserito nell’elenco dei soggetti
coinvolti dall’opera pubblica, e di essere stato pregiudicato dalla
realizzazione di essa; concluse perciò chiedendo la condanna della
convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in euro 350.000;
con sentenza 24 febbraio 2015 n. 4804 il Tribunale di Roma rigettò la
domanda;
l’appello proposto dal soccombente venne dichiarato inammissibile, ai
sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., dalla Corte d’appello di Roma con
ordinanza 24 febbraio 2015;
Francesco Cocco ha proposto ricorso per cassazione dichiarando di
volere impugnare tanto il primo, quanto il secondo dei suddetti
provvedimenti;

Considerato che:
è superfluo dare conto del contenuto dei motivi di ricorso, in quanto
quest’ultimo è manifestamente inammissibile;
in particolare, nella parte in cui dichiara di volere impugnare
l’ordinanza pronunciata dalla Corte d’appello ai sensi dell’articolo 348
bis c.p.c., il ricorso è inammissibile in quanto trattasi di provvedimento
non ricorribile per cassazione, se non nelle limitate ipotesi stabilite
dalle Sezioni Unite di questa Corte, nessun ck dekluali ricorre nel caso
di specie (Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016);
Ric. 2015 n. 29724 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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società Strada dei Parchi S.p.A., esponendo che la convenuta aveva

nella parte in cui ha impugnato la sentenza di primo grado, il ricorso è
inammissibile per tardività;
infatti, quando il giudizio di appello si concluda con l’ordinanza di
inammissibilità ex articolo 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso
per cassazione avverso la sentenza di primo grado è sempre quello

comunicazione dell’ordinanza suddetta

(ex plurirnis,

Sez. 6 – 3,

Ordinanza n. 18622 del 22/09/2016);
nel caso di specie, è lo stesso ricorrente ad indicare, nel ricorso, che
l’ordinanza conclusiva del giudizio di appello gli è stata notificata il 2
marzo 2015, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato per la
notifica il 17 dicembre 2015;
le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del
ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel
dispositivo;
l’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà
atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte
ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna Francesco Cocco alla rifusione in favore di Strada dei
Parchi s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si
liquidano nella somma di curo 2.500, di cui 200 per spese vive, oltre
I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m.
10.3.2014 n. 55;

Ric. 2015 n. 29724 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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cosiddetto “breve”, di cui all’articolo 325 c.p.c., e decorre dalla

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1
quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Francesco

Cocco di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

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