Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30896 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. I, 29/11/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 29/11/2018), n.30896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso nr.12170/2018 proposto da:

O.C.F., elettivamente domiciliato in Fermo Viale

della Carriera 109 presso lo studio dell’Avv.to Lara Petracci che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto nr. 3832 del 17/3/2018 emessa dal Tribunale

Ordinario di Ancona, in data 17/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

7/11/2018 dal consigliere MARINA MELONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

Zeno Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità ed in

subordine il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Lara Petracciche ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona con decreto nr. 3832 in data 17/3/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona in ordine alle istanze avanzate da O.C.F. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente, cittadino nigeriano, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona di essere fuggito dal proprio paese per paura della situazione generale di violenza esistente in quanto appartenente al gruppo IPOB che si batteva per la tutela della minoranza etnica del Biafra presente nello stato nigeriano.

Avverso il decreto emesso dal Tribunale di Ancona il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 dell’art. 4 della direttiva2004/83/CE in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il tribunale di Ancona senza adempiere al dovere di cooperazione istruttoria ha negato la protezione sussidiaria ed umanitaria pur esistendo in tutta la Nigeria, paese di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza generalizzata derivante da un conflitto armato come più volte affermato in analoghi ricorsi sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione de D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. C) ed D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Ancona ha motivato il provvedimento affermando che la situazione di violenza in Nigeria era limitata ad una determinata area del paese diversa da quella di provenienza del ricorrente mentre avrebbe dovuto riconoscere la protezione sussidiaria al ricorrente a cagione degli atti di violenza fisica e psichica che egli potrebbe subire in caso di suo rimpatrio in quanto le autorità nigeriane non erano in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 34; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Ancona, nonostante le discriminazioni e le violenze subite dal ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria e non ha dato applicazione al principio di non refoulement.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Ancona non ha osservato le formalità relative alla videoregistrazione ed al verbale di trascrizione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi proposti.

I primi tre motivi di ricorso contengono una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.

In riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria il Giudice ha correttamente ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine escludendo così il diritto alla protezione sussidiaria. La situazione politica del paese di origine cioè la Nigeria è stata approfonditamente analizzata dal giudice territoriale che ha escluso dopo ampia motivazione l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di provenienza del ricorrente. Il Tribunale ha poi escluso che il ricorrente sia un attivista del movimento IPOB di cui sarebbe invece un mero simpatizzante.

La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Infatti va precisato che con la protezione umanitaria il legislatore ha inteso apprestare una tutela residuale per le situazioni di vulnerabilità inerenti a diritti umani fondamentali alle quali, in base ad un giudizio prognostico, lo straniero sarebbe stato esposto in caso di suo rimpatrio oppure nei casi risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano (art. 5, comma 6, cit.).

In ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria – al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria – incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine.

Nella specie, la Corte territoriale non ha violato i suddetti principi, nè è venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali tenuto anche conto della concreta possibilità di accesso alla protezione interna da pericoli derivanti da soggetti non statuali, non risultando dimostrata la sua assenza.

Quanto poi al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Miglior sorte infine non toccherebbe al motivo in esame alla stregua del testo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,comma 3 come recentemente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, non recando la prospettazione dell’odierno motivo di ricorso alcun riferimento alle specifiche previsioni di cui al D.Lgs. 25 luglio 1988, n. 286, art. 19, commi 1 e 11 come modificato dal citato D.L. n. 113 del 2018.

Deve infine essere respinto il quarto motivo di ricorso in quanto non risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente avesse richiesto al giudice di acquisire o esaminare la videoregistrazione o la trascrizione. Il mancato adempimento delle suddette modalità, non sanzionato a pena di nullità, non può essere lamentato in questa sede trattandosi di questione nuova che non è stata sollevata davanti al giudice territoriale.

Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater essendo il ricorrente stato ammesso al gratuito patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso in ordine a tutti i motivi. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione nei confronti del controricorrente che si liquidano in Euro 2.200,00 oltre spad.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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