Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30896 del 22/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30896 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 28668-2016 proposto da:
AMEYAW EMMANUEL, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRO FERRARA;
– ricorrente contro

PREFETTURA DI CASERTA;
– intimata –

avverso l’ordinanza n. 512/16 del GIUDICE DI PACE di
CASERTA, depositata il 21/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA
Ameyaw Emmanuel ha proposto ricorso per cassazione,
articolato in quattro motivi illustrati da memoria, avverso
l’ordinanza del Giudice di Pace di Caserta, in data 21 novembre
2016, che aveva rigettato il suo ricorso avverso il decreto di
espulsione emesso dal Prefetto di Caserta l’8 agosto 2016,
essendo egli privo di passaporto o altro documento

Data pubblicazione: 22/12/2017

equipollente e di-documentazione attestante l’attività lavorativa
e la disponibilità di un alloggio-. La Prefettura di Caserta non ha
svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione

14 del d.lgs. n. 142/2015 e 19 del d.lgs. n. 150/2011, per non
avere considerato che egli, trovandosi in una struttura di prima
accoglienza, a norma dell’art. 9 del d.lgs. n. 142/2015, era in
una condizione di sostanziale inespellibilità, avendo presentato
domanda di riconoscimento di protezione internazionale.
1.1.- Il motivo è infondato. L’applicazione delle misure di
prima accoglienza è finalizzata “per il tempo strettamente
necessario, all’espletamento delle operazioni di identificazione…
alla verbalizzazione della domanda ed all’avvio della procedura
di esame della medesima domanda…” (art. ‘9, comma 4, del
d.lgs. n. 142/2015) e “per la durata del procedimento di esame
della domanda da parte della Commissione territoriale…” (art.
14, comma 4, d.lgs. ult. cit.), ma non costituisce un titolo
autonomo di permanenza sul territorio nazionale a tempo
indeterminato, quando manchino le condizioni di legge. Inoltre,
il Giudice di Pace ha dato atto dell’esito negativo del suo
ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione
internazionale, giudicata “manifestamente infondata”.
2.- Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt.
10, comma 4, e 13, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, 112
c.p.c., 24 e 111 Cost., per avere emesso il provvedimento di
espulsione senza previa revoca della misura di prima
accoglienza.
2.1.- Il motivo è infondato. Premesso che, a norma dell’art.
14, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015, “il ricorrente rimane
Ric. 2016 n. 28668 sez. M1 – ud. 28-11-2017
-2-

degli artt. 10 e 13, commi 4 e 4 bis, del d.lgs. n. 286/1998, 4 e

nella struttura o nel centro in cui si trova” “fino alla decisione
sull’istanza di sospensione” del provvedimento impugnato, che
nella specie è stata negativa per l’interessato, non è prevista
nel sistema della legge la ,necessità di un autonomo
provvedimento di revoca della misura di prima accoglienza.

comma 7, del d. Igs. n. 286/1998, per la mancata traduzione
del decreto di espulsione in lingua twi.
3.1.- Il motivo è infondato, avendo il Giudice di pace
accertato in fatto, con valutazione incensurabile in sede di
legittimità, che l’interessato aveva “dimostrato di comprendere
!a lingua italiana”.
4.-

Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato la

violazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recepita dal d.l. n.
89/2011, conv. in legge n. 129/2011, e dell’art. 13, commi 4 e
4 bis, del d.lgs. n. 286/1998, essendo egli in possesso di un
titolo di soggiorno per effetto dell’applicazione di una misura di
prima accoglienza; inoltre, egli ha dedotto di non essere stato
informato dalla Prefettura di Caserta della possibilità di
richiedere un termine per la cosiddetta “partenza volontaria”, a
norma dell’art. 13, comma 4 bis, del d.lgs. n. 286/1998.
4.1.- Il motivo è infondato in entrambi i profili.
Sul primo (concernente la misura di prima accoglienza) per
quanto esposto con riferimento al primo motivo.
Sul secondo profilo (concernente il termine per la “partenza
voontaria”), si osserva che il decreto di espulsione emesso dal
prefetto non può essere dichiarato illegittimo perché non
contiene un termine per la partenza volontaria, così come
previsto dalla direttiva 115/2008/CE, in quanto tale omissione
non incide sulla validità del provvedimento espulsivo, ma solo
Ric. 2016 n. 28668 sez. M1 – ud. 28-11-2017
-3-

3.- Con il terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 13,

sulla misura coercitiva adottata per eseguire l’espulsione (Cass.
n. 18540/2016, n: 15185/2012). Inoltre, l’informazione circa
l’opzione della partenza volontaria (art. 13, comma 5.1, del
d.lgs. n. 286/1998) è prevista nel caso in cui all’interessato sia
consentito di chiedere al prefetto la concessione di un termine

cit.), possibilità che non sussiste nel caso di rischio di fuga (art.
13, comma 4, lett. b) che la legge individua nella situazione di

mancato possesso del passaporto o di documento equipollente
valido (art. 13, comma 4 bis, lett. a), come nella specie.
5.-. Il ricorso è rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 28 novembre 2017.

Il Pre idente

per la partenza volontaria (art. 13, comma 5, del d.lgs. ult.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA